Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 13588 Responsabilità civile e penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ll’incidentale.
Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 7 marzo 2000 R.L. esponeva che con contratto del 5 maggio 1995 rogato dal notaio V.F. aveva acquistato da B.S. la quota di 9/10 in nuda proprietà ed il residuo decimo in piena proprietà dell’appartamento al terzo e quarto piano di un fabbricato in (OMISSIS). Aggiungeva che dopo la stipulazione del contratto aveva appreso dell’esistenza di una ulteriore iscrizione ipotecaria, oltre a quella per la concessione di un mutuo di cui era stata messa a conoscenza, che era avvenuta dieci giorni prima della stipulazione della compravendita su istanza di T.A. a garanzia del suo credito per assegno divorzile nei confronti del marito; che a seguito delle esecuzioni immobiliari promosse in relazione ad entrambi i crediti ipotecari, era stata costretta a partecipare alla gara aggiudicandosi la proprietà dell’immobile per l’importo di L. 449 milioni. Ciò premesso, conveniva in giudizio il notaio V. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni a ragione della non rilevata iscrizione ipotecaria. In esito al giudizio, in cui il convenuto restava contumace, il Tribunale di Padova condannava il V. al pagamento della somma di Euro 176.674,48 oltre interessi legali e spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello il V. ed in esito al giudizio, la Corte di Appello di Venezia con sentenza depositata in data 5 marzo 2008 condannava l’appellante al pagamento della più ridotta somma di Euro 61.974,82 oltre interessi legali e spese di lite. Avverso la detta sentenza il notaio ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso la R., la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi.
Motivi della decisione

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale condizionato, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 2236 e 2697 c.c., il ricorrente ha censurato la tesi della Corte di Appello, secondo cui la circostanza relativa all’esonero del notaio dall’effettuare le visure costituirebbe un’eccezione in senso proprio. Al contrario, l’esonero, concorrendo alla costituzione del diritto del cliente alla prestazione professionale, integrerebbe un elemento costitutivo della domanda risarcitoria.

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., la Corte territoriale avrebbe trascurato che l’esonero dall’effettuare le visure catastali pattuito tra il notaio ed il cliente integra un’eccezione rilevabile d’ufficio in quanto suscettibile di incidere direttamente sulla pretesa risarcitoria fatta valere.

I motivi in questione, che possono essere trattati congiuntamente, proponendo profili di censura intimamente connessi, sono entrambi infondati. A riguardo, si deve innanzitutto evidenziare che, nell’ambito delle argomentazioni difensive delle parti, le mere difese, consistendo nella semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte, vanno tenute ben distinte dalle eccezioni, che consistono invece nella contrapposizione di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo, tale da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo affermato ex adverso.

Ciò premesso, va osservato che la deduzione di un accordo, che sarebbe intercorso tra cliente e notaio, volto ad esonerare il notaio, incaricato di provvedere alla stesura di un atto di compravendita immobiliare, dall’obbligo di effettuare le visure catastali, non costituisce una mera negazione del fatto costitutivo del diritto risarcitorio azionato dal cliente, attore in giudizio, in quanto, riguardando un fatto ulteriore e diverso da esso, comporta l’ampliamento della materia da accertare rispetto all’originario thema probandum.

Sotto questo aspetto, deve quindi condividersi la conclusione cui perviene la Corte territoriale perchè il divieto di allegazione in appello non riguarda i soli fatti già posti dalla parte a fondamento della domanda e delle eccezioni avanzate in primo grado, che in quanto tali costituiscono oggetto di accertamento e di valutazione anche da parte del giudice di secondo grado, fermo restando che non possono essere invece allegate per la prima volta circostanze nuove, quale l’esistenza di un patto di esonero dall’assolvimento di un determinato obbligo derivante dal conferimento di un incarico professionale, la cui verifica comporta un ampliamento del tema di indagini.

A riguardo, vale la pena di richiamare la nota distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso proprio, delineata da questa Corte, secondo cui se le eccezioni in senso stretto, le quali sono quelle espressamente definite tali dalla legge o quelle corrispondenti all’esercizio di un diritto potestativo, non possono essere rilevate d’ufficio, anche se sia acquisita la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento, per le eccezioni in senso proprio, se è vero che il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, resta fermo però che il potere di allegazione rimane riservato alla parte medesima (cfr Cass. 25131/06). Ed è appena il caso di sottolineare come tale facoltà di allegazione non possa essere esercitata dalla parte, per la prima volta, in appello, venendosi altrimenti a determinare un inammissibile ampliamento, nel giudizio di secondo grado, del tema di indagini e del tema decisionale sottoposti all’esame ed alla decisione del giudice di prime cure.

Passando infime all’esame dell’ultima doglianza, svolta dal ricorrente, la stessa, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, è stato accompagnato dal seguente quesito di diritto: "dica l’adita Suprema Corte di Cassazione se e/o in quali limiti, correttamente applicando l’art. 345 c.p.c., comma 3, il Giudice investito dell’appello debba risolvere negativamente il giudizio di indispensabilità della prova nuova in relazione alle preclusioni intervenute in primo grado".

La censura è inammissibile. Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07). Occorre cioè che il ricorrente nella redazione del quesito proceda all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, indicandone l’errore o gli errori compiuti e specificando la regola da applicare" (cfr S.U. n. 3519/2008, Cass. n. 19769/08, Sez. Un. 16092/09).

Nel caso di specie, il ricorrente si è invece limitato a chiedere se e/o in quali limiti, il Giudice investito dell’appello debba risolvere negativamente il giudizio di indispensabilità della prova nuova laddove l’ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta ed autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza.

Il ricorso principale in esame, siccome infondato, deve essere pertanto rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla R.. Segue la condanna del ricorrente principale alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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