Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 13584 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Samia s.n.c. convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Alba, la ditta individuale La Vedetta di Giampaolo Leonello (già "La Vedetta" s.r.l.), esponendo di aver concluso con essa un contratto di vigilanza dei propri locali aziendali attraverso la gestione di un impianto di teleallarme e di aver ciò nonostante subito un furto ad opera di ignoti per negligenza della convenuta che, scattato l’allarme presso la propria centrale operativa, non aveva provveduto ad avvertire telefonicamente i soci, consentendo ai ladri di agire in modo indisturbato.

Il giudice di primo grado accolse la domanda risarcitoria dell’attrice, condannando la ditta di vigilanza (e per essa la compagnia assicuratrice Le Generali, ritualmente chiamata in causa) al pagamento della somma di circa 65 mila/00 Euro.

La corte di appello di Torino, investita del gravame proposto dalla società di vigilanza, lo rigettò.

La sentenza è stata impugnata da La Vedetta con ricorso per cassazione sorretto da 7 motivi.

Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice "Le Generali" s.p.a..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 281 c.p.c. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Dica la corte se costituisca o meno errore materiale ex art. 281 c.p.c. un vizio che sia riferibile al processo formativo della volontà del giudice e che non sia rilevabile in difetto di una indagine ricostruttiva del pensiero del giudice.

Dica inoltre la corte se il contrasto tra motivazione e dispositivo, nel senso di motivare sulla sussistenza di mero errore materiale in punto di individuazione del soggetto destinatario del comando di condanna e di disporre la riforma della pronuncia sul medesimo punto costituisca o meno motivo di nullità della sentenza.

Il motivo (che non necessitava, ratione temporis, della formulazione di un rituale quesito di diritto, essendo stata depositata la sentenza oggi impugnata il 26 ottobre 2005) è palesemente infondato nel merito, avendo la corte territoriale fatto buon governo, nella specie, dei principi dettati in tema di correzione di errore materiale (ff. 9-11 della sentenza impugnata) e del raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c. realizzatosi attraverso la costituzione in primo grado della ditta individuale senza alcuna eccezione e, conseguentemente, senza alcuna lesione del contraddittorio.

Con il secondo motivo, si denuncia (violazione degli artt.) 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 4, in relazione all’art. 281 c.p.c. Il motivo pone alla corte il seguente quesito: Dica la corte se la correzione dell’errore materiale della sentenza possa o meno essere richiesta esclusivamente al giudice che ha pronunciato la sentenza quale unico giudice competente a decidere sulla stessa richiesta, anche se sia stato proposto appello avverso la sentenza medesima. Al quesito può darsi risposta positiva.

Non ignora il collegio che questa corte, a seguito della parziale riformulazione dell’art. 287 c.p.c. conseguente all’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 335 del 2004), ha enunciato il principio di diritto secondo il quale la correzione degli errori materiali della sentenza va chiesta al giudice che l’ha pronunciata, anche se contro di essa è stato proposto appello, poichè il giudice competente alla correzione è quello che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 9968/05, in motivazione). Ma, in attuazione di un più generale e pregnante principio, pure di recente affermato da questa corte regolatrice (nella specie, in tema di litisconsorzio necessario: Cass. 3830/010) – secondo il quale esigenza prioritaria del giudizio civile (e non solo) è quella di attuare il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (sì come derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al primo giudice si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare esigenze processuali il cui compimento, nella specie, può, senza alcun vulnus del diritto di difesa o di altri principi ineludibili del processo, ben essere realizzato dal giudice di appello -, è convincimento del collegio che del tutto legittimo sia stato l’operato della corte territoriale nel procedere, ex se, alla correzione dell’errore de quo.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 343 c.p.c., art. 112 c.p.c. Il motivo, che lamenta una pretesa tardività della istanza di correzione dell’errore materiale, è palesemente inammissibile per altrettanto palese tardività, per non avere, cioè, il ricorrente tempestivamente rappresentato la doglianza de qua al giudice di appello, come pure suo preciso onere (nè, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, viene indicato alla corte in quale atto del giudizio di appello l’eccezione sia stata tempestivamente sollevata e illegittimamente pretermessa).

Con Il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione agli artt. 101 e 112 c.p.c. La doglianza, che ripropone sotto altra veste il tema della diversitàdel soggette evocato in giudizio, è assorbita da quanto già osservato nella disamina dei motivi che precedono.

Con Il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1218 c.c., all’art. 1362 c.c., comma 1, artt. 1363, 1364, 1366 c.c., art. 2729 c.c., comma 1.

La censura -che lamenta un difetto di interpretazione sul piano extraletterale di clausole contrattuali da parte del giudice territoriale – è palesemente infondata.

Essa appare irrimediabilmente destinata ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello (ff. 13 ss. della sentenza impugnata) che, con argomentazioni del tutto scevre da vizi logico-giuridici, che questa corte interamente condivide, ha ritenuto, a causa della "evidente colpa grave dei suoi dipendenti", legittimamente predicabile una responsabilità della ditta "La Vedetta", onde la doglianza in esame, nel suo complesso, pur lamentando formalmente una (peraltro assai generica) violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inanimissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. La ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove ed. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. Con particolare riguardo, poi, all’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto della convenzione negoziale per la quale è processo, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice va nuovamente riaffermato che, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore all’art. 1362 c.c. e segg.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1223 c.c..

Il motivo, che lamenta un preteso errore della sentenza impugnata nell’accertamento del nesso di causalità tra la condotta de "La Vedetta" e il danno per il quale ne venne disposta la condanna al ristoro in favore della Samia, è del pari infondato, alla luce delle considerazioni svolte nella disamina della doglianza che precede, atteso che anche l’accertamento del nesso di causalità materiale (e non giuridica, quale quella evocata erroneamente dal ricorrente con il richiamo all’art. 1223 c.c., che disciplina non il nesso causale, ma la delimitazione dell’area del danno risarcibile) è compito istituzionalmente riservato al giudice di merito, implicando (a differenza della disamina dell’elemento soggettivo della colpa, che è, di converso, giudizio normativo) un esame di fatto sottratto allo scrutinio del giudice di legittimità se, come nella specie, congruamente e correttamente motivato.

Con il settimo motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.P.R. n. 633 del 1912, art. 19 nonchè dell’art. 1123 c.c., e degli artt. 90 e 91 c.p.c..

Il motivo è infondato, atteso che, tra le spese processuali cui la parte soccombente sia condannata a rimborsare al vincitore, rientra anche la somma dovuta da quest’ultimo al proprio difensore a titolo di IVA, costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio, di tal che l’eventualità che la parte vittoriosa, per la propria connotazione personale, possa portare in detrazione l’IVA dovuta al difensore non incide sulla condanna del soccombente, trattandosi di questione rilevante soltanto (ed eventualmente) in sede esecutiva, poichè la condanna al pagamento dell’IVA in aggiunta ad una determinata somma dovuta dal soccombente per il rimborso di diritti e onorari deve intendersi comunque soggetta alla condizione tacita "se dovuta" (in tal senso, Cass. 2529/06; 3536/00).

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *