Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-02-2011) 29-03-2011, n. 13071

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Sulmona, con sentenza del 12 gennaio 2010, ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Pratola Peligna del 23 gennaio 2009 e ha condannato C.P. e T.A. alla pena di Euro 300 di multa ciascuna per il delitto di ingiuria e minacce in danno di D.N., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate personalmente, lamentandone: l’inosservanza della legge penale, in merito all’affermazione della loro colpevolezza per il delitto d’ingiuria pur in presenza dell’esimente di cui all’art. 599 c.p. nonchè in merito alla inesistente portata intimidatoria delle minacce; la mancata specificazione dell’importo di risarcimento a carico di ciascuna di esse; la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione

1. In via preliminare e di rito, va detto che, nel caso di specie, la sentenza del Giudice di pace, che aveva prosciolto le due imputate era ricorribile per cassazione e non appellabile, ai sensi dell’art. 593 c.p.p..

Nonostante ciò il Pubblico Ministero ha proposto una impugnazione che ha qualificato come appello e il Tribunale di Sulmona, non avvedendosi dell’errore, invece di convertire l’appello in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 580 c.p.p., come doveroso, ha deciso nel merito della impugnazione proposta.

Non vi è dubbio, allora, che la sentenza impugnata, che non avrebbe potuto essere resa, essendo la decisione di primo grado inappellabile ed essendo, quindi, il Tribunale di Sulmona incompetente a giudicare la fattispecie erroneamente sottoposta alla sua valutazione, debba essere annullata senza rinvio, così come stabilito più volte dalla Corte di Cassazione (v. a partire da Cass. Sez. 5, 19 settembre 2000 n. 4016).

2. Tutto ciò premesso, qualificato l’atto d’impugnazione del Pubblico Ministero come ricorso per cassazione, deve questa Corte ritenere lo stesso ai fini del suo esame (v. Cass. Sez. 5, 19 ottobre 2010 n. 43358) che non può che portare all’annullamento della sentenza di primo grado in quanto:

a) l’esimente di cui all’art. 599 c.p.p., comma 2 è stata applicata ad una fattispecie non idonea a determinarne l’applicazione in quanto il lasso di tempo tra la risposta reattiva e la presunta provocazione non è ictu oculi breve e pertanto non costituisce espressione di uno stato d’ira bensì di sentimenti diversi, quali l’odio e il rancore, che non possono determinare l’applicazione dell’esimente stessa (v.

Cass. Sez. 5, 6 giugno 2006 n. 29384 e Sez. 1, 8 aprile 2008 n. 16790);

b) il delitto di minaccia, del pari erroneamente, è stato ritenuto inesistente con motivazione apparente e illogica allorquando la mera lettura delle parole profferite dalle imputate, al contrario, non lascia dubbi di sorta sul carattere di male ingiusto prospettato ("abbiamo arrotato i coltelli, ti taglieremo la testa e la portiamo in giro per tutta (OMISSIS). Con una bombola di gas faremo saltare tutta la casa. Tuo figlio lo faremo a pezzettini e te lo spediremo dentro una scatola di scarpe", "ti debbo distruggere, a te e alla tua famiglia").

3. In definitiva, l’annullamento della sentenza di primo grado impone il rinvio per un nuovo giudizio avanti il medesimo Giudice di pace di Pratola Peligna che dovrà uniformarsi ai principi di diritto dianzi evidenziati.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato come ricorso per cassazione l’appello del P.M., annulla la sentenza di 1^ grado del Giudice di pace di Pratola Peligna con rinvio per nuovo giudizio a detto Giudice di pace.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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