T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 252 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il nominato in epigrafe, in servizio militare, ha partecipato alla missione all’estero in Bosnia Herzegovina e, in asserita costanza di missione, ha usufruito di giorni di riposo e recupero, senza che gli sia stato corrisposto, per tali giorni, il trattamento di missione.

Ritenendo che il trattamento di missione all’estero spetti qualunque sia la località in cui si usufruisce dei giorni di riposo e recupero, il militare ha proposto ricorso notificato l’8 aprile 2009 per l’accertamento del diritto e la conseguente condanna dell’Amministrazione della difesa al relativo pagamento.

E’ infondata la tesi secondo cui il riposo e recupero sono circostanze connaturate all’attività espletata, inidonee ad interrompere la sua continuità anche se riposo e recupero vengono usufruiti con rientro nel territorio nazionale.

La infondatezza delle pretesa consente di prescindere dalla eccezione di prescrizione del vantato credito sollevata dalla Amministrazione.

Osserva il Collegio che la normativa generale ( R.D. n. 941 del 1926) prevede che l’indennità di missione estera è dovuta "dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all’estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno".

In relazione alla specifica missione in Bosnia, il D.L. 1° luglio 1996 n. 346, convertito in L. 8 agosto 1998 n. 428, prevede ugualmente che il trattamento di missione all’estero spetta " con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali…. e fino alla data di uscita dagli stessi….".

Ugualmente contrarie alla tesi del ricorrente sono le norme di proroga delle missioni all’estero (art. 1 d.l. 19 luglio 2001 n. 294) che limita la indennità di missione "ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei paesi teatro delle operazioni".

Costituisce, poi, interpretazione autentica l’art. 39, vicies semel, comma 39 D. L. 30.12.2005 n. 273, convertito in L. 23 febbraio 2006 n. 51, secondo cui il trattamento economico di cui trattasi è erogato " per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di responsabilità e disponibilità ad orari disagevoli". Il che consente di dare giusto significato alla previsione della spettanza della "indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera" (art. 1 D.L. 19.07.2001 n. 294 convertito in L. 28.08.2001 n. 339) per periodi di riposo e recupero "fruiti fuori dal teatro di operazioni" purchè "in costanza di missione", ove questa condizione venga a mancare una volta, come accade, allorché il militare sia rientrato nel territorio nazionale.

Va, in conclusione, condivisa la giurisprudenza formatasi sul punto (TAR Lazio, sez. I, 25 settembre 2006 n. 9250, 6 novembre 2008, n. 9848, 19 novembre 2008 n. 10396 e 28 novembre 2008 n. 10844 e 10846), onde il ricorso va respinto.

L’esistenza di un precedente contrasto (TAR Lazio, sez. I, n. 1195 del 1999, del tutto superato) e la materia consentono di disporre la compensazione fra le parti di ogni spesa di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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