Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-02-2011) 29-03-2011, n. 13069 Falsità ideologica in atti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 1 marzo 2010, ha riformato, pronunciando proscioglimento perchè il fatto non sussiste, la sentenza del GIP presso il Tribunale di Torino del 19 maggio 2009 che aveva, al contrario, condannato M.D. alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione per il delitto di cui all’art. 479 c.p., con riferimento alla falsificazione dei registri di frequenza e di cui all’art. 480 c.p., con riferimento alla falsificazione degli attestati di frequenza, in merito alla partecipazione ai corsi presso un autoscuola per il recupero dei punti della patente persi a seguito d’infrazioni al codice della strada.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino lamentando:

a) l’inosservanza della legge penale, ex art. 606 c.p.p., lett. b), con particolare riferimento alla mancata considerazione della natura pubblica della funzione esercitata dall’autoscuola;

b) la illogicità della motivazione in relazione all’affermazione dell’inesistenza del reato ascritto sulla base del sospetto in capo alla Pubblica Amministrazione in merito all’attività illecita posta in essere dall’imputato.

3. E’ stata, altresì, depositata memoria difensiva nell’interesse dell’imputato M..
Motivi della decisione

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento avendo, innanzitutto, la Corte territoriale errato nel qualificare l’attività posta in essere, dal titolare dell’autoscuola che non può che essere di natura pubblica nell’esperimento di quei compiti d’interesse del presente procedimento penale.

E’ sicuramente nel giusto il Giudice del merito allorquando afferma che l’attività della scuola guida sia di natura meramente privata fin tanto che non si ponga in correlazione e connessione con l’attività della Pubblica Amministrazione (v. pagina 6 della motivazione).

Al contrario, come correttamente affermato nella riformata decisione di prime cure, dal complesso delle disposizioni normative nella materia del recupero dei punti persi per infrazioni stradali dai titolari di patenti di guida è corretto, questa volta, affermare la natura pubblica della duplice attività di attestazione sul registro delle presenze dei frequentanti i relativi corsi e della finale attestazione circa l’effettivo compimento dell’attività di formazione dei soggetti aspiranti al recupero dei punti dei punti sulla patente.

Depongono in tal senso, da un lato, la necessità per le autoscuole di dotarsi delle necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dei corsi che consentano di recuperare i punti persi nonchè, d’altra parte, l’obbligo di tenere il registro della frequenza dei corsi e del rilascio dell’attestazione finale da consegnare agli interessati e ai competenti uffici amministrativi per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (v. D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, art. 7, comma 4 e D.M. Trasporti del 29 luglio 2003, art. 7, commi 1, 2 e 3 e art. 8).

E’ evidente, per quanto dianzi espresso, come l’attività della Pubblica Autorità incaricata dell’aggiornamento dell’Anagrafe dei titolari delle patenti di guida dipenda, altresì, dalla concomitante attività delegata alle scuole guida per consentire ai soggetti interessati di ritornare in possesso dei punti persi.

2. Oltre al suddetto errore di diritto sul punto della qualificazione dei reati ascritti la Corte territoriale ha espresso, poi, una motivazione illogica, per giungere al proscioglimento dell’imputato, sostenendo che l’essere la Pubblica Amministrazione già a conoscenza del compimento di attività illegale da parte dell’autoscuola valesse ad eliminare il carattere antigiuridico delle false attestazioni sul registro delle presenze e dei falsi attestati finali della frequenza ai corsi, intesi quali meri atti preparatori non dotati del carattere dell’antigiuridicità (v. sempre pagina 6 della motivazione).

L’innocuità o meno del falso, infatti, deve essere valutata ex ante sulla base della completa impossibilità dell’atto di ledere la pubblica fede (v. da ultimo, Cass. Sez. 5, 21 aprile 2010 n. 35076) ma non anche in considerazione dei mezzi approntati dall’Amministrazione per evitare il perfezionamento del procedimento amministrativo posto in essere sulla base di atti non palesemente contraffatti.

Con riferimento proprio al procedimento amministrativo, composto da una molteplice attività e contenente pertanto diversi atti o provvedimenti, si afferma nella giurisprudenza di questa stessa Sezione come un singolo atto, sebbene privo di riflessi diretti ed immediati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ma destinato ad inserirsi, con un contributo di conoscenza e di valutazione, nel procedimento amministrativo debba essere considerato, in ogni caso, funzionale all’accertamento della situazione di fatto e di diritto risalente al soggetto interessato e alla eventuale adozione delle conseguenti decisioni amministrative nei suoi confronti (v. Cass. Sez. 5, 4 giugno 2010, n. 35845).

3. In conclusione l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Torino per un nuovo esame che tenga conto delle osservazioni dianzi espresse.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione Corte d’Appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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