T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 249 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

a) che tutte le eccezione di rito prospettate dalla controinteressata sono infondate atteso che:

1) successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, notificato alla sola autorità emanante, il contraddittorio è stato integrato nei confronti di due controinteressate tra cui la Data Sistem;

2) in base alle graduatorie prodotte in giudizio le due imprese evocate in giudizio potrebbero restare pregiudicate dall’accoglimento del ricorso per cui assumono la veste di potenziali controinteressate;

3) in base ad un ormai pacifica giurisprudenza il decorso del termine occorrente per il formarsi del silenzio rigetto non dà luogo ad effetti sostanziali ma processuali, giacché abilita il ricorrente gerarchico a scegliere fra la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il provvedimento nei termini di decadenza, una volta formatosi il silenziorigetto, ovvero la proposizione dello stesso ricorso avverso l’eventuale decisione amministrativa di segno negativo che successivamente dovesse intervenire, non perdendo l’amministrazione, anche dopo il formarsi del silenziorigetto, la potestà di decidere il ricorso gerarchico (cfr. Cons. Stato, III Sez., 28/10/2010, n. 3397);

4) la Data Sistem si è limitata ad asserire che la ricorrente avrebbe acquisito conoscenza del provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico in data 18/7/2008, senza fornire al riguardo alcuna prova;

5) sul punto nessun elemento probatorio può trarsi dal fatto che la busta della raccomandata con cui il detto provvedimento è stato inviato alla ricorrente rechi un timbro dell’ufficio postale con la data del 18/7/2008, anche perché tale timbro è stato apposto dall’ufficio postale di Cagliari, mentre la raccomandata doveva essere consegnata ad Olbia;

6) non avendo la controinteressata fornito la prova che la ricorrente abbia ricevuto l’atto di rigetto del ricorso gerarchico anteriormente alla data del 21/7/2008 da quest’ultima indicata, la notifica alle parti controinteressate, avvenuta mediante consegna all’ufficiale giudiziario il 4/11/2008, deve ritenersi (tenuto conto dei termini di sospensione feriale) tempestiva;

b) che pertanto il ricorso può essere esaminato nel merito;

c) che la domanda di agevolazione dell’odierna istante è stata respinta sul presupposto dell’omessa produzione della DIA al comune di Olbia entro il termine del 31/1/2007;

d) che dalla documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente emerge con certezza che tale presupposto è falso in quanto la DIA risulta pervenuta al protocollo generale del detto ente in data 18/1/2007 (si veda documento 7);

e) che pertanto il ricorso merita accoglimento;

f) che spese ed onorari di giudizio liquidati come in dispositivo devono seguire la soccombenza nei confronti dell’amministrazione intimata, mentre possono essere compensati nei riguardi delle controinteressate.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 4.000/00 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato. Compensa le suddette spese nei confronti delle parti controinteressate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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