Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-02-2011) 29-03-2011, n. 13066

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Treviglio, con la sentenza del 25 settembre 2009, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B. R. per i reati di ingiuria, minaccia e lesioni personali in danno di M.M. per intervenuta remissione di querela.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, il quale lamenta, quale unico motivo, la violazione di legge non potendo condividersi, per contrasto con la prevalente giurisprudenza di legittimità, l’assunto del giudicante di merito circa l’applicabilità della suddetta formula assolutoria sulla base della mera assenza al dibattimento della parte querelante.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sul contrasto di giurisprudenza evidenziatosi a seguito di alcune decisioni in senso contrario alla prevalente giurisprudenza, hanno statuito, con la sentenza n. 46088 del 30 ottobre 2008, che: "all’infuori dell’ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 21, 28 e 30 la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di querela", in ciò confermando l’indirizzo prevalente secondo cui non si ha remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione dell’offeso dal reato nel processo penale, trattandosi di comportamento omissivo, improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell’azione penale; nè alla omessa comparizione può attribuirsi l’anzidetto valore, previamente notificando alla persona offesa l’avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come remissione tacita della querela, posto che questa, che è solo extraprocessuale, non può essere integrata da un comportamento processuale (v. Cass. Sez. 5, n. 6771 del 12 dicembre 2005).

3. Il ricorso va pertanto accolto e l’impugnata sentenza annullata con rinvio al Giudice di pace di Treviglio per un nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Treviglio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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