T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 512 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti furono assunti dal Ministero della Difesa, con contratti triennali ai sensi della legge 20 settembre 1962, n. 1483, come ricercatori e programmatori, e poi transitarono in ruolo a seguito di concorso interno. Hanno svolto le proprie funzioni presso il Centro Ricerche Esperienze e Studi per le Applicazioni Militari (CRESAMex centro Applicazioni Militari Energia Nucleare) nel campo dell’energia nucleare. Con appositi decreti emanati nel febbraio 1981, in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, vennero inseriti nei ruoli civili della difesa (settima qualifica funzionale, con decorrenza a fini giuridici 1 gennaio 1978).

Intervenne poi la contrattualizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e con il DPCM 30 dicembre 1993, n. 593 il personale del CRESAM fu compreso nel comparto di contrattazione degli enti di ricerca. Questo ente, con decreto ministeriale 28 aprile 1994, fu trasformato in Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM) ed anch’esso, con la stipulazione del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione in data 2 giugno 1998, fu compreso nel comparto degli enti di ricerca.

Con il presente gravame, notificato il 15 settembre 2000 e depositato il 22 settembre 2000, i ricorrenti lamentano che il Ministero non abbia loro esteso la disciplina contrattuale del comparto ricerca, pur dopo atto di diffida ritualmente notificato, e chiedono quindi l’accertamento del loro diritto all’applicazione delle norme derivanti dalla contrattazione collettiva di tale comparto a partire dal C.C.N.L. 1° gennaio 1994, con attribuzione della qualifica e dell’anzianità maturata, e condanna dell’intimata Amministrazione ad operare la liquidazione conseguente ed il pagamento delle differenze stipendiali, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al saldo.

In subordine, ove venisse riconosciuta l’applicazione delle norme suddette limitatamente ad un minor periodo, chiedono l’accertamento del loro diritto a mantenere il miglior trattamento economico anche per il periodo successivo in cui venisse dichiarata l’applicazione della disciplina del comparto ministeri fino al riassorbimento.

In ulteriore subordine chiedono l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulle diffide notificate, con declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito.

A sostegno delle proprie affermazioni deducono che l’art. 8 del citato DPCM 593/1993 ha espressamente ricompreso il personale del CRESAM nel comparto degli enti di ricerca; quanto al periodo successivo al decreto ministeriale di trasformazione dell’ente emesso il 28 aprile 1994, essi richiamano l’art. 1, comma 4, del contratto collettivo della ricerca. In ogni caso il nuovo ente derivante dalla trasformazione del CRESAM avrebbe mantenuto gli stessi scopi di ricerca e sperimentazione per cui i ricorrenti furono assunti, e si sarebbe verificata una successione tra enti.

In subordine i ricorrenti affermano il loro diritto a non vedersi ridotti i benefici retributivi conseguiti con l’applicazione del contratto del comparto ricerca, in base al divieto di riforma peggiorativa del trattamento economico dei dipendenti pubblici.

L’Avvocatura dello Stato, costituita per l’Amministrazione intimata, dichiara la disponibilità all’applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva per il comparto ricerca limitatamente al periodo 1 gennaio 199428 aprile 1994, e per il resto replica puntualmente alle deduzioni dei ricorrenti evidenziando in particolare il diverso ruolo svolto dal CISAM rispetto al CRESAM, e deducendo che l’inserimento di quest’ultimo nel comparto ricerca ad opera del contratto collettivo quadro sarebbe avvenuto in modo specifico "ad personam".

I ricorrenti hanno instaurato anche un contenzioso civile per il riconoscimento delle loro pretese che, in punto di giurisdizione e per quanto interessa nella presente sede, si è concluso con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7159/2010 che ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo per le domande relative al periodo che termina con il 30 giugno 1998.

All’udienza del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso é fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.

2.1 Va rilevato in via preliminare che il ricorso é tempestivo rispetto alla generale scadenza posta dall’art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le controversie in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni relative a questioni antecedenti il 30 giugno 1998 devono essere proposte a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000, e in tal caso restano attribuite alla giurisdizione esclusiva amministrativa. Al fine della corretta discriminazione del limite temporale per individuare la giurisdizione in materia deve farsi riferimento alla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio e non a quella del successivo perfezionamento del rapporto processuale che si realizza con il suo deposito (C.d.S. VI, 08 agosto 2008 n. 3909). Il ricorso in esame è stato notificato il 15 settembre 2000 e, pur essendo stato depositato successivamente, deve quindi essere ritenuto ammissibile.

2.2 L’Amministrazione ha dichiarato la propria disponibilità all’applicazione delle disposizioni derivanti dalla contrattazione collettiva per il comparto ricerca limitatamente al periodo 1 gennaio 199428 aprile 1994, sicché in questi termini deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

2.3 La pretesa dei ricorrenti per il periodo successivo, e fino al 30 giugno 1998, data a partire dalla quale interviene nella materia la giurisdizione del giudice ordinario, appare fondata. Tale conclusione è motivata dall’inserimento del CISAM nel comparto ricerca da parte dell’art. 7 dell’Accordo quadro per la definizione dei comparti stipulato il 2 giugno 1998: contrariamente alle deduzioni della difesa erariale, da tale articolo non si evince che l’inserimento sia stato attuato in modo specifico, in deroga ai criteri seguiti nella definizione dei comparti. La categoria degli "enti scientifici, di ricerca e sperimentazione" non è posta, in tale disposizione, quale categoria generale alla luce della quale individuare i singoli enti da inserire nel comparto; essa invece individua una serie specifica di enti, e precisamente quelli di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Essa identifica cioè in modo puntuale e specifico alcuni degli enti che l’accordo quadro inserisce nel comparto in questione, e infatti nell’elencazione del citato art. 7 dell’Accordo, alla stessa fanno seguito altri diversi enti tra cui il CISAM. La definizione dei comparti in sede di contrattazione collettiva ha quindi inteso prendere atto delle funzioni svolte dai singoli enti. D’altronde, in base alle norme in materia di disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 29/1993, applicabile ratione temporis, compete in via esclusiva alla contrattazione collettiva individuare e definire concretamente la normativa applicabile alle singole categorie di lavoratori, e in particolare l’individuazione dei comparti di contrattazione. In tale funzione non può sostituirsi il potere unilaterale delle amministrazioni datrici di lavoro.

Si aggiunga che le funzioni del CISAM, come definite dal DM 28 aprile 1994, attengono pienamente alla ricerca, essendo individuate all’art. 2 del medesimo decreto in studi, verifiche ed applicazioni di carattere militare, nonché preparazione tecnico professionale del personale della difesa nei settori dell’energia nucleare, dell’ottica e della compatibilità elettromagnetica, oltre ad attività di certificazione collaudo delle apparecchiature dei mezzi di interesse della difesa.

3. Per i motivi sopradescritti il ricorso deve essere accolto, con accertamento del diritto dei ricorrenti all’applicazione delle norme derivanti dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca a partire dal 28 aprile 1994 e fino al 30 giugno 1998 e attribuzione della qualifica e dell’anzianità maturata, e condanna dell’intimata Amministrazione alla liquidazione conseguente ed al pagamento delle differenze stipendiali, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.

Le spese processuali possono essere compensate in ragione dei ripetuti mutamenti normativi intervenuti all’epoca dei fatti nella disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte dichiara cessata la materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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