Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-02-2011) 29-03-2011, n. 12718

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.S., a mezzo del difensore di fiducia avv. Mauro Invernizzi, ricorre in cassazione avverso l’ordinanza, in data 26.10.2010, del Tribunale di Brescia, sezione riesame, con la quale, in accoglimento del reclamo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, in riforma dell’ordinanza del GIP presso il Tribunale dello stesso capoluogo del 29.09.2010, gli veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Si denuncia violazione di legge nella specie dell’art. 178 c.p.p., lett. c) per la mancata comunicazione e notificazione al difensore di fiducia, avv. Franco Merelli, nominato il 21.05.2010, dell’avviso per l’udienza fissata il 26.10.2010 in camera di consiglio avanti al Tribunale del Riesame di Brescia. Si premette che il Tribunale aveva dato avviso per tale udienza al difensore di ufficio avv. Pieranna Civera ritenendo che mancasse una nomina di difensore di fiducia.

Il motivo esposto è da ritenersi infondato sicchè il ricorso va rigettato.

Dal verbale di identificazione, dichiarazione di domicilio etcc. redatto dal Carabinieri della Compagnia di Bergamo in data 21.05.2010, allegato in copia al ricorso si evince che all’invito rivolto al M.S. di nominare un difensore di fiducia costui rispondeva "intendo avvalermi del difensore di ufficio".

Subito dopo, nello stesso verbale, si legge "il Call Center indicava quale difensore di fiducia l’avv. Franco Merelli…..".

Orbene, è di tutta evidenza che l’indagato non ha effettuata alcuna nomina di difensore di fiducia e che i carabinieri avevano richiesto al "Call center" il nominativo di un difensore di ufficio che erroneamente veniva indicato come di fiducia.

In materia, di recente, questa Corte, sezione 3^, con sentenza n. 19908 del 14.04.2010, rv. 247493, ha affermato che integra una nullità di ordine generale a regime intermedio l’illegittima sostituzione del difensore d’ufficio precedentemente nominato e, pertanto, se verificatosi nel giudizio di primo grado, non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, dovendo essere eccepita, a pena di decadenza nel giudizio di appello.

Nel caso di specie, trattandosi di procedimento cautelare, tale nullità doveva essere eccepita innanzi al Tribunale in sede camerale dal difensore di ufficio, avv. Civera presente, la mancata eccezione ha comportato la sanatoria della nullità ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.p..

Va, per altro, evidenziato che secondo altra giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 17554 del 26/04/2006 Rv. 234507) si è affermato che l’inosservanza dell’art. 97 c.p.p., comma 5, (che prevede che il difensore di ufficio possa essere sostituito solo per giustificato motivo) non dà luogo, in difetto di espressa previsione, ad alcuna nullità, atteso che l’assistenza dell’imputato è comunque assicurata (ove non intervenga nomina di un difensore di fiducia) dal nuovo difensore di ufficio (Cass., 1, n. 4347 del 6.10.1994; Cass., 6, n. 4321 dell’8.11.1994).

E poichè, nel caso in esame, è pacifico che il primo difensore di ufficio è stato sostituito da un nuovo difensore di ufficio nominato dal Tribunale, ne consegue che non si è verificata alcuna nullità ne alcuna effettiva violazione del diritto di difesa.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ex art. 92 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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