T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 489 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La società A.D.F. s.p.a., che gestisce l’aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci", ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, riguardanti specificamente la realizzazione del progetto "I boschi della piana", deducendone l’illegittimità in quanto viziati da ripetute violazioni di legge e da sviamento di potere.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Sesto Fiorentino, la Provincia di Firenze e il Consorzio Comunità di Ambito – ATO – Toscana Centro, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque la reiezione perché infondato.

All’udienza del 9 marzo 2011 la causa è passata in decisione.

2) Nell’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha evidenziato, in sintesi:

– che da anni sono allo studio ipotesi di riallineamento, cioè di diverso orientamento, della pista di decollo e atterraggio dell’aeroporto di Firenze, con o senza allungamento della medesima;

– che tra le problematiche da affrontare vi è quella della compatibilità delle ipotesi di intervento con la prevista realizzazione di un "Parco della Piana" esteso su circa 3.000 ettari nel territorio dei Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Prato;

– che la Regione Toscana e la Provincia di Firenze hanno affidato all’Università di Firenze il compito di verificare la compatibilità con il previsto parco delle varie proposte di potenziamento dello scalo (che coinvolgono 5 diversi orientamenti della pista) insieme ad altri interventi infrastrutturali quali l’allargamento della A11 e il termovalorizzatore;

– che in tale quadro, ancora non caratterizzato da scelte definitive, il Comune di Sesto Fiorentino ha adottato l’impugnata variante al proprio Regolamento urbanistico, apponendo il vincolo espropriativo su un’area di circa 38 ettari per realizzarvi il progetto denominato "I boschi della piana", la cui localizzazione renderebbe impossibile la realizzazione di 3 delle 5 soluzioni ipotizzate per il riallineamento della pista dell’aeroporto fiorentino.

In relazione a quanto sopra la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità della variante impugnata in quanto:

– contrastante con l’art. 54 del Piano strutturale o, quantomeno, con l’art. 12 del Regolamento urbanistico perché approvata in mancanza degli atti presupposti individuati dalle norme citate;

– viziata da sviamento di potere perché lo scopo effettivo della variante è quello di pregiudicare il potenziamento dell’aeroporto;

– approvata in carenza della necessaria valutazione integrata ex art. 11 della L.R. n. 1/2005 ed a prescindere dal procedimento di valutazione ambientale strategica o, quantomeno, di verifica di assoggettabilità ex art. 12 del D.Lgs. n. 4/2008.

3) Prima di trattare (eventualmente) del merito del ricorso, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse formulate dalle controparti.

Nella memoria di replica depositata il 16/2/2011 la società ricorrente sottolinea: di essere portatrice dell’interesse allo sviluppo dell’aeroporto, che presuppone la realizzazione di una nuova pista più lunga di quella attuale e parallela all’autostrada; che la variante impugnata mira ad ostacolare questo nuovo assetto aeroportuale, creando un parco pubblico alberato dove dovrebbe essere localizzata la testa della pista; che ciò comporta la concreta lesione della sfera giuridica della ricorrente su cui si fonda l’interesse al ricorso.

In proposito si osserva:

– come evidenziato dalle Amministrazioni resistenti non esiste alcun atto progettuale ufficiale (che, cioè, sia stato presentato alle amministrazioni competenti e abbia dato avvio ad un procedimento finalizzato al suo esame e alle relative determinazioni) riguardante la realizzazione di una nuova pista aeroportuale; e non a caso tanto nell’atto introduttivo del giudizio, quanto nella memoria di replica si fa riferimento a notizie riportate dalla stampa; allo stato, dunque, esistono ipotesi, studi, manifestazioni di interesse prive peraltro di un apprezzabile grado di concretezza;

– l’interesse fatto valere dalla ricorrente è in sostanza quello a mantenere impregiudicata la possibilità di realizzare qualsiasi ipotesi progettuale (tra le cinque sul tappeto) tuttora in fase di studio relativamente alla nuova pista dell’aeroporto di Firenze; in altre parole, viene coltivato l’interesse ad una o più soluzioni attualmente non progettate, bensì solo ipotetiche, la cui realizzazione è quindi non solo futura, ma del tutto eventuale; l’interesse in questione non presenta dunque quei caratteri di attualità e concretezza che sono richiesti per agire in giudizio; come evidenziato dalla difesa del Comune di Sesto Fiorentino, riconoscere che un interesse di tal genere (rivolto a tutelare una prospettiva incerta an, quomodo e quando) è sufficiente per legittimare l’azione proposta con il ricorso equivale a dire che la società ricorrente, prospettando la possibile lesione di eventuali sviluppi delle infrastrutture aeroportuali, è legittimata ad impugnare qualsiasi scelta urbanistica potenzialmente in contrasto con quelle, a prescindere da ogni profilo di concretezza e attualità delle medesime e, correlativamente, della loro lesione. Così però non è, tenuto conto dei principi enunciati in tema di interesse a ricorrere dalla giurisprudenza amministrativa, che anche di recente ha affermato: "il presupposto perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell’interesse alla decisione, derivante da una lesione (né paventata né futura né inattuale) ad una posizione giuridica attiva tutelata dall’ordinamento" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 7443).

4) In relazione a quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della società ricorrente, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Sesto Fiorentino, della Provincia di Firenze e del Consorzio Comunità di Ambito – ATO – Toscana Centro, nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre a CPA e IVA per ciascuna delle predette controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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