Cons. Stato Sez. IV, Sent., 25-03-2011, n. 1861 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 59 del 7 gennaio 2011 l’adito TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto dai sigg. L.C., R.M., A.L.P. e G.S. per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo essendo devoluta, ex lege, la cognizione dell’affare, concernente l’assegnazione della sede di lavoro ai soggetti controinteressati, all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

I sigg. L.C. e R.M. hanno impugnato detta sentenza chiedendone la riforma per i seguenti motivi:

1)- erroneità ed inopportunmità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 in quanto la giurisdizione del Giudice Amministrativo sarebbe configurabile con riferimento alla procedura di assunzione indetta e svolta nella specie dall’Agenzia delle Dogane con gli atti impugnati;

2)- erroneità ed inopportunmità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 in quanto la giurisdizione del G.A. sarebbe configurabile perché gli atti impugnati costituirebbero atti di macro organizzazione;

3)- erroneità ed inopportunmità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 in quanto la giurisdizione del G.A. sarebbe configurabile in ragione della natura autoritativa degli atti contestati con cui l’Amministrazione ha determinato le concrete modalità di applicazione delle norme della legge finanziaria relative all’assunzione, nella specie, degli idonei di procedura concorsuale della quale gli appellanti sono risultati vincitori;

4)- erroneità ed inopportunmità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 in relazione alla natura delle posizioni soggettive dedotte in giudizio;

5)- erroneità ed inopportunmità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 laddove avrebbe obliterato che l’impugnazione proposta si riferirebbe a tutti i provvedimenti ed atti relativi alla procedura censurata, ivi compresi quelli presupposti e conseguenti.

Dei soggetti intimati si è costituita nel presente grado di giudizio soltanto l’Agenzia delle Dogane senza però svolgere alcuna difesa scritta.

Con atto notificato alle altre parti l’appellante sig.ra L.C. ha dichiarato di riunuziare all’appello, chiedendo la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 8 marzo 2011, previa avvertenza alle parti dell’intenzione del Collegio di procedere alla diretta definizione dell’appello, sussistendo tutti i presupposti per l’emanazione di una sentenza resa in forma semplificata, l’appello stesso è stato assegnato in decisione.
Motivi della decisione

1. – Preliminarmente deve il Collegio dare atto, sussistendone i presupposti, della rinunzia all’appello effettuata con apposito atto scritto dalla ricorrente sig.ra L.C., peraltro ribadita dal difensore di quest’ultima nella odierna Camera di Consiglio, così come dell’assenso espresso dalla difesa erariale alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

2. – Ciò deciso in via pregiudiziale, osserva il Collegio che la questione sostanziale proposta in primo grado dagli attuali appellanti concerne la legittimità o meno degli atti relativi all’assegnazione della sede di servizio ai controinteressati che, risultati idonei nello stesso procedimento concorsuale nel quale detti appellanti erano risultati precedentemente vincitori, sono stati successivamente assunti in dichiarata applicazione dell’art. 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

2.1 – Il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che la giurisdizione in materia non sia del Giudice Amministrativo, bensì dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, considerato che la questione controversa concerne soltanto la contestazione dell’assegnazione dei controinteressati a sedi di lavoro ambite dai ricorrenti e cioè vicenda che, seppur regolata da un atto di micro organizzazione, concerne nulla più che la mera gestione del rapporto di lavoro subordinato, nell’esercizio da parte dell’Agenzia intimata di poteri del privato datore di lavoro, per cui la controversia non può non ritenersi essere devoluta alla cognizione di detta A.G.O, in corretta applicazione dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

2.2 – Detta sentenza merita di essere confermata.

Costituisce avviso giurisprudenziale ormai costante del Giudice Amministrativo (cfr. tra le tante C.G.A.R.S. n. 27 del 19 gennaio 2010; C.d.S., sez. VI^, n. 8374 del 18 dicembre 2009 e sez. IV^, n. 793 del 13 febbraio 2009),che trova concordanza anche nell’avviso espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. Civili n. 7945 del 27 marzo 2008), che in tema di assegnazione della sede di lavoro presso una pubblica amministrazione, all’esito di procedimento concorsuale, intervenuta con contratto stipulato successivamente alla data del 30 giugno 1998, deve riconoscersi la giurisdizione del Giudice Ordinario le quante volte si faccia valere, senza che abbia alcuna rilevanza né venga censurato lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, che sorge con l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’esaurirsi del procedimento concorsuale.

Ciò in ragione del carattere generale della giurisdizione dell’AGO in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, per effetto dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dal quale consegue che la perpetuazione della giurisdizione del Giudice Amministrativo pure prevista da detta norma (cfr. comma 4) ha una portata limitata ed eccezionale che, dunque, impone al giudicante di fare esatta applicazione del riparto di giurisdizione voluto dal legislatore.

Da tale avviso giurisprudenziale il Collegio non ritiene che, nella specie, sia possibile discostarsi essendo del tutto evidente come l’appellante sig. M. faccia valere, sostanzialmente, null’altro che il suo (asserito) diritto (sorto dopo l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’esaurirsi del procedimento concorsuale) a scegliere (nuovamente) la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio -rispetto agli idonei dello stesso concorso, assunti successivamente alla loro presa di servizio per effetto della richiamata norma della legge finanziaria- in ragione di una migliore posizione nella graduatoria di concorso che produrrebbe ognora effetti in sede di assegnazione della sede di servizio.

Nè può avere alcuna incidenza sulla predetta conclusione il richiamo operato dall’appellante della pronunzia di questa Sezione n. 4386 del 2004, in quanto essa è del tutto inconferente: attiene, infatti, a fattispecie temporalmente anteriore allo slittamento della giurisdizione sul pubblico impiego dal G.A. all’A.G.O., in conseguenza dell’entrata in vigore del citato art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Non resta, dunque, che confermare la decisione del primo Giudice di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, appartenendo la cognizione della controversia in esame all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

2. Quanto alle spese del presente grado giudizio, può disporsi la loro integrale compensazione, sussistendo giusti motivi per provvedere in tale modo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 800 del 2011:

– dà atto della rinunzia all’appello effettuata dalla sig.ra L.C.;

– respinge l’appello proposto dal sig. R.M..

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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