Cons. Stato Sez. IV, Sent., 25-03-2011, n. 1860 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. Fabio Greggio;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento n.13136 area III, Uff. patenti della Prefettura di Padova del 19 agosto 2010, "nella parte in cui dispone la revisione della patente di guida mediante visita medica presso la competente Commissione medica locale al fine di accertare il possesso dei requisiti psicofisici."

Nella sentenza impugnata, emanata in forma semplificata, è stata esclusa la giurisdizione del G.A. in favore della giurisdizione del G.O, per effetto dell’art.223 del codice della strada.

Parte ricorrente ha proposto appello, contestando che in tema di revisione della patente di guida dovesse escludersi la giurisdizione del G.A.

Il ricorso è stata chiamato alla Camera di consiglio dell’8 febbraio 2011 trattenuto in decisione, sentito il difensore della parte appellante sulla possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

Il primo giudice ha ravvisato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo avuto riguardo all’art. 223 C.d.S.

Il collegio osserva che tale norma si riferisce alla sospensione della patente, che è sanzione accessoria contro la quale è possibile promuovere ricorso in opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, ai sensi dell’art.205 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285.

Ciò posto si deve rilevare che il provvedimento i cui estremi sono stati sopra riportati, ha contenuto composito.

Se è vero che parte ricorrente con tale provvedimento è stato sottoposto alla predetta sanzione accessoria della sospensione (per la durata di un anno) della patente di guida ex art. 186 comma 2° del c.d.s., non meno vero è che il Prefetto di Padova ravvisando le condizioni di cui al successivo 9° comma del citato art.186 (come modificato con D.L. 3 agosto 2007 n.117), ha anche disposto che il ricorrente medesimo venisse sottoposto a visita medica di revisione presso la Commissione Medica Locale ai sensi dell’art.119 /4° del C.d.S., sospendendo in via cautelare la patente fino all’esito di tale revisione.

Trattasi quindi, in quest’ultimo caso di sospensione, di determinazione di tipo funzionale allo svolgimento della revisione,distinta, pertanto, dalla predetta sanzione accessoria della sospensione (di un anno) che riveste carattere sanzionatorio.

Con l’attuale dettato dell’art. 186, che prevede l’ obbligatoria sottoposizione alla visita medica presso le competenti commissioni in caso di accertamento di guida in stato di ebbrezza, il tasso alcolico oltre determinati limiti costituisce una presunzione legale di dubbio sulla oggettiva idoneità alla giuda per mancanza dei requisiti psicofisici.

La verifica di tale idoneità rimane però direttamente preordinata a tutelare l’interesse pubblico alla sicurezza nella circolazione stradale attraverso la visita di revisione.

Sotto quest’ultimo profilo giove evidenziare che la responsabilità che ha determinato la sanzione accessoria della sospensione della patente, riconducibile all’art.129 codice della strada, ha una durata che non ricade sul provvedimento di revisione, essendo quest’ultimo subordinato soltanto alla sua effettuazione da parte del destinatario del provvedimento ed al suo esito.

La rilevanza autonoma della natura del provvedimento di revisione determina allora la giurisdizione del giudice amministrativo in armonia con l’orientamento espresso dalla Sezioni Unite della Cassazione, da cui il collegio non ritiene di dissentire (sent. n.15966 del 8 luglio 2009).

Di conseguenza la sentenza impugnata, va annullata con rinvio della controversia al primo giudice.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio della causa al giudice amministrativo di primo grado.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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