Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-02-2011) 29-03-2011, n. 12704 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 31.05.2010 il Tribunale di Tortona ha ritenuto G.M. responsabile del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) con la condanna alla sola pena pecuniaria dell’ammenda.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità penale ed alla quantificazione della pena.

La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato non più previsto dalla legge.

Invero, all’esito dell’entrata in vigore della L. 20 luglio 2010, n. 120 (successiva alla proposizione del ricorso) il fatto contestato all’imputato previsto e punito originariamente dall’art. 186, comma 2, lett. a) è stato depenalizzato, di conseguenza va applicata la disposizione di cui all’art. 2 c.p., comma 2.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato ascritto all’imputato non più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *