Cons. Stato Sez. IV, Sent., 25-03-2011, n. 1857 Sospensione cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al T.a.r. Abruzzo il sig. P. ha chiesto che venisse riconosciuto il diritto alle retribuzioni da esso non percepite nel periodo ottobre 1996gennaio 1998, durante il quale venne sospeso dal servizio dall’Amministrazione di appartenenza.

Ha chiesto anche che;

venisse condannato il Ministero intimato al pagamento delle retribuzioni relative a detto periodo, detratto quanto erogato con l’assegno alimentare, con interessi legali e rivalutazione monetaria

venisse dichiarato il suo diritto a rivestire la qualifica di Assistente capo del Corpo di Polizia penitenziaria, con decorrenza maggio 1997, ai sensi dell’art.11 d.lgs. 30.10.1992 n.443;

venisse condannato il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa in favore dei suoi legali antistatari.

Il giudice di primo grado ha accolto integralmente il ricorso, ed ha dunque riconosciuto il diritto alle differenze retributive non percepite nel periodo di sospensione dal servizio, nonché ad ottenere la promozione ad Assistente capo.

L’amministrazione ha chiesto la riforma della sentenza in epigrafe nella parte concernente il riconoscimento della promozione ad assistente capo, mentre nulla ha dedotto quanto al riconosciuto diritto alle differenze retributive.

Parte appellata si è costituita per resistere al ricorso.

All’udienza dell’8 febbraio 2011, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

In via preliminare il collegio accerta che sul diritto alle differenze retributive nel periodo 1997gennaio 1998,correlate alla qualifica di assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, non essendovi in questa sede contestazione da parte dell’Amministrazione appellante, la sentenza di primo grado è divenuta "res judicata."

A diversa conclusione deve invece pervenirsi quanto alle differenze retributive correlate alla promozione ad assistente capo.

L’appellato in relazione all’accusa di peculato mossagli contro, ha ottenuto sentenza di non luogo a procedere dal GUP presso il Tribunale di Teramo; successivamente con sentenza del medesimo Tribunale è stato assolto anche dall’accusa di subornazione.

A tali antecedenti, a cui non è seguito evidentemente alcun procedimento disciplinare, è connessa la sospensione dal servizio dell’appellato decretata dal 8 ottobre 1996 al 29 dicembre 1997, e poi revocata.

Il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente dovesse essere promosso ad Assistente capo del Corpo di Polizia penitenziaria, trattandosi di esito "di una promozione a ruolo aperto per merito assoluto" che potrebbe essere negata solo in caso di demerito del dipendente che essa aspiri ad ottenere.

Il collegio, in linea con l’Amministrazione appellante, ritiene errata quest’ultima parte della sentenza impugnata,

L’art.11 del d.lgs. 443/1992, contenente "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria",che evidentemente per il suo carattere di disciplina speciale prevale sul d.p.r. 3/1957, i cui principi vengono invece erroneamente richiamati da parte appellata, prevede che "la promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di assistente".

Il successivo art.50 dello stesso d.lgs,n.443 recita: "sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono parere specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti, presiedute dal……………, e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio…….".

Passando ora dal quadro normativo agli atti di causa, emerge che in relazione alla posizione giuridica dell’appellato ai fini della promozione ad assistente capo, la Commissione competente, in data 31marzo 2004, ha esaminato il fascicolo personale dell’appellato ed in particolare i rapporti informativi annuali che lo hanno riguardato, esprimendo parere contrario all’avanzamento all’anzidetta qualifica superiore.

Ciò per le decorrenze giuridiche annuali dal 7 maggio 1997 al 14 maggio 2000; esprimendo parere favorevole alla promozione solo con decorrenza 11 maggio 200.

Tanto in applicazione dei criteri di scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica immediatamente superiore del personale del Corpo di polizia penitenziaria ammesso a scrutinio recati dal P.D.G. 27 aprile 1996.

In virtù di tali criteri l’appellato, per ottenere la promozione ad assistente capo, avrebbe dovuto riportare nel quinquennio antecedente all’anno di valutazione, una prevalenza di giudizi positivi, intendendosi per tali tre giudizi non inferiori a "buono", sempre che il giudizio inferiore a quest’ultimo, non fosse stato attribuito negli ultimi due anni di servizio.

All”appellato sono stati attribuiti giudizi inferiori a "buono " nel corso degli anni rilevanti per lo scrutinio (quinquennio antecedente) ed in particolare, come risulta dal foglio matricolare, nei rapporti informativi degli anni 1995, 1996, 1997; è stato valutato "mediocre" nel 1995, "insufficiente" nel 1996, ed ancora "insufficiente" nel 1997, anno in cui è stato giudicato in base alla limitata attività di servizio svolta nel periodo di riferimento.

Tutti i giudizi negativi dei quali è stata fatto finora menzione, non sono stati impugnati dal ricorrente né dinanzi alla competente Commissione (art.45,comma 4° del d.lgs.n.443/1992) né dinanzi agli organi giurisdizionali, con la conseguenza che essi non possono essere assoggettati a disapplicazione.

Da quanto precede emerge non soltanto l’incontestabilità del mancato conferimento della promozione ad assistente capo con la decorrenza richiesta in primo grado dall’odierno appellato, ma anche l’errore di valutazione contenuto nella sentenza impugnata, dove è ravvisato un sostanziale automatismo ai fini del conferimento della promozione in parola, venendo questa ritenuta possibile per effetto del decorso dell’attività di servizio senza demerito, in realtà del tutto insussistente alla luce dell’esaminata normativa di settore.

L’appello dell’Amministrazione deve quindi essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza di primo grado nei limiti dell’accoglimento che precede.

Nel peculiare andamento del processo, ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge in parte qua l’originario ricorso.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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