Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 29-03-2011, n. 13085 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. F.G. ricorre contro ordinanza del Tribunale di Bolzano che, quale giudice dell’esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio disposto questa Corte, perchè la precedente ordinanza aveva omesso di valutare che già in una delle sentenze indicate nell’istanza vi era stato il riconoscimento della continuazione tra reati di diverso tipo (stupefacenti ed armi) e la valutazione era intangibile in sede di esecuzione, l’ha bensì applicata tra tre sentenze (GUP di Napoli del 7.2.05 in materia di stupefacenti, irrev. il 30.3.05; idem, in data 8.7.98, riformata dalla C.di A. il 20.2.04, irrev. l’8.6.05; Tribunale di Napoli 28.1.03, riformata dalla C. di A., il 20.2.04, irrev. T8.6.05), escludendo quella del GUP dello stesso Tribunale del 7.2.05, irrev. il 30.3.05, perchè avente ad oggetto reati eterogenei.

Il ricorso denuncia: violazione di legge – vizio di motivazione, essenzialmente perchè il Giudice dell’esecuzione, nella precedente ordinanza aveva riconosciuto la continuazione tra sentenza del 12.3.99 e quella in discorso del 7.2.05, che pure concernevano diverse tipologie di reato. E sul punto il P.M. non aveva a sua volta impugnato, sicchè la Corte di legittimità annullava solo per quanto dedotto dal ricorrente e relativamente alla determinazione della pena, sicchè l’ordinanza è anche inosservante dell’art. 627 c.p.p..

Con motivi nuovi si illustrano quelli già proposti.

Ad essi segue memoria che replica alle conclusioni di rigetto del P.G., ribadendo che si è in presenza di una specie di giudicato interno, evidente dal raffronto del tenore delle due ordinanze consecutivamente impugnate.

2. Il ricorso è fondato.

Le conclusioni di rigetto del P.G. fanno grazia proprio del rilievo che la precedente sentenza di questa Corte, formulando il principio in risposta al ricorso del condannato, ha all’evidenza confinato la nuova deliberazione dei Tribunale quale giudice di rinvio in quanto non già da esso riconosciuto in termini di continuazione. Resta pertanto fermo il riconoscimento già avvenuto, di cui doveva necessariamente tener conto il Tribunale, cosa che non ha fatto, non prendendo del rilievo della già avvenuto riconoscimento relativo alla sentenza del GUP del 7.2.05, in rapporto ad altra concernente reati non omogenei.

Tanto dimostra contraddittoria ed inosservante del principio l’ordinanza.

Sicchè, ferma l’irrevocabilità dell’avvenuto riconoscimento, per quanto interessa l’insieme delle sentenze definitive investite dall’istanza, risulta necessaria ulteriore specifica rivisitazione, nel rispetto del principio già formulato nella precedente sentenza di questa Corte.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bolzano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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