Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 29-03-2011, n. 13084

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.) Il Procuratore della Repubblica di Roma ricorre contro l’ordinanza di mancata convalida dell’arresto di T.M., per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il Giudice ha escluso la flagranza, vuoi perchè il motorino era già stato rubato sei mesi prima dell’arresto, vuoi perchè era esclusa l’implicazione dell’indagato passeggero del ciclomotore, guidato da altri ( C.), al momento della fuga.

2. Il ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, è fondato. T. era stato visto "armeggiare" presso il blocchetto di accensione del ciclomotore parcheggiato sulla pubblica via dalla P.G.. Ed il furto si ravvisa, quand’anche lo stesso ciclomotore sia poi risultato già rubato da altri tempo addietro (i precedenti materia sono multipli e risalenti: Cass. n. 7449/07 – rv. 136177; 3066/82 – rv. 152 866, sino a Cass., Sez. 5, n. 24330/05 – rv. 232211: in sintesi la cosa abbandonata dal ladro deve ritenersi nuovamente in possesso del proprietario).

La P.G. ha perciò correttamente ritenuto il furto del motorino sul quale poi il guidatore, lui passeggero, avrebbe materialmente operato la resistenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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