Cons. Stato Sez. VI, Sent., 25-03-2011, n. 1847 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente collabora nella conduzione delle due aziende agricole di famiglia, provvedendo per tale sua attività al maneggio e trasporto di ingenti somme di denaro.

Per tale ragione, sin dal 1972, ha chiesto e conseguito dalla Prefettura di Foggia, l’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale, sempre rinnovata alla naturale scadenza sulla scorta della prospettazione dei medesimi presupposti e sulla scorta della medesima documentazione.

Con decreto del 2 dicembre 2004, n. 2939 il Prefetto della provincia di Foggia ha rigettato l’istanza considerato che le motivazioni addotte dall’interessato "non hanno fato emergere la sussistenza delle condizioni di "dimostrato bisogno", previste dall’art. 42 del T.U.L.P.S.".

Il ricorrente ha impugnato innanzi al TAR Puglia il suddetto provvedimento deducendo la violazione dell’art. 42 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 e l’eccesso di potere per difetto dell’iter logico, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

Il TAR adito ha rigettato il ricorso con la sentenza impugnata.

Il ricorrente ha prodotto appello affidato ai seguenti motivi così epigrafati: Violazione dell’art. 42 del TULPS. Violazione dei principi in materia di prova. Omessa considerazione di documenti. Eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione (sotto vari profili).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che, con memoria depositata in data 29 ottobre 2010, ha chiesto il rigetto dell’appello.

All’udienza del 9 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Il Collegio non può che richiamare il proprio orientamento secondo il quale la licenza di porto di pistola va rilasciata solo nei casi di dimostrato bisogno così che, proprio per essere limitata per legge ad un periodo di tempo predeterminato, all’atto del rinnovo l’amministrazione ha il potere di riesaminare funditus la questione, anche alla luce di diverse valutazioni oggettive e di carattere generale, riguardanti eventuali revisioni dei criteri in base ai quali operare le scelte discrezionali, nonché possibili modificazioni nell’ordinamento complessivo di politica dell’ordine pubblico, connesse ad analisi collegate a particolari momenti della vita civile.

E’ altrettanto vero, però, che deve ritenersi illegittimo, per insufficiente motivazione, il provvedimento col quale si nega il rinnovo di porto d’armi a soggetto in precedenza autorizzato, sulla sola considerazione che lo stesso non versa, allo stato, nelle condizioni che giustifichino la necessità di girare armato, senza assolutamente indicare le ragioni della nuova valutazione contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale o per altra diversa e specifica funzione (Cons. St. sez. IV, 12 dicembre 2000, n. 6580; Id. 27 marzo 2002, n. 1725).

Sussistono giusti motivi per compensare tra l parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il decreto del Prefetto della provincia di Foggia del 2 dicembre 2004, prot. n. 2939, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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