Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-06-2011, n. 13699 Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.R., premesso di essere proprietario di un edificio sito in località (OMISSIS) e che il proprietario confinante, D.G., aveva proceduto alla ricostruzione del proprio fabbricato in violazione delle norme antisismiche, convenne in giudizio il vicino chiedendone la condanna al ripristino dell’originario stato dei luoghi ed al risarcimento del danno.

Costituitosi in giudizio il convenuto, il Tribunale respinse le domande dell’attore, reputando non dimostrata la contrarietà della costruzione alla normativa antisismica.

Interposto gravame, con sentenza n. 4001 del 22 settembre 2004 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, accertato, sulla base di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, che il convenuto aveva proceduto alla demolizione del vecchio edificio ed alla costruzione di uno nuovo e che quest’ultimo non rispettava la normativa antisismica, condannò il D. "a realizzare, a proprie cure e spese, un giunto tecnico al proprio edificio alla stregua delle risultanze della relazione del CTU ing. F.G. in atti e nel rispetto delle norme antisismiche in essa richiamate", così interpretando la richiesta dell’attore, di cui invece respinse le domande dirette ad ottenere il ripristino dell’originario stato dei luoghi ed il risarcimento del danno.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 28 ottobre 2005. ricorre D.G., affidandosi a otto motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo. M. R..
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere posto a base dell’accertamento dei fatti di causa unicamente le risultanze, peraltro incerte, della consulenza tecnica d’ufficio, nonostante che la stessa non costituisca un mezzo di prova e non possa, pertanto che sostituirsi o sopperire al mancato assolvimento da parte dell’attore dell’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda.

Il mezzo è infondato.

F’ sufficiente al riguardo sottolineare che, come questa Corte ha già chiarito, adottando un orientamento che il Collegio interamente condivide, il giudice, al fine di addivenire al proprio convincimento, può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetto consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetto consulente percipiente). Nel secondo caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte di prova, è necessario e sufficiente che la parte interessata deduca il fatto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 6155 del 2009; Cass. n. 3990 del 2006;

Cass. n. 27002 del 2005). In tal caso, pertanto, e laddove il giudice ritenga di fondare il proprio convincimento sulle risultanze della consulenza tecnica, non si verifica nessuna significativa deviazione dalla regola sull’onere della prova, essendo l’intervento dell’ausiliare del giudice comunque delimitato nell’ambito dell’applicazione delle specifiche cognizioni tecniche che il caso richiede.

Il secondo motivo lamenta omessa e/o insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che il giudice territoriale, nell’accertamento dei fatti, ha omesso di considerare i rilievi critici svolti dal consulente tecnico di parte, che aveva dedotto elementi atti a dimostrare che il fabbricato del convenuto era stato oggetto di una ricostruzione soltanto parziale, che non ne aveva modificato le caratteristiche costruttive originarie.

Il mezzo è inammissibile.

La censura, per come formulata, è generica dal momento che non precisa quali elementi di fatto il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare, limitandosi sul punto a richiamare meri giudizi e valutazioni tratti dalla consulenza di parte, nè se tali controdeduzioni siano state o meno esaminale dal consulente tecnico d’ufficio. Quest’ultimo dato, in particolare, appare decisivo ai fini della ricorrenza del vizio denunziato, atteso che l’obbligo di motivazione del giudice in relazione ai rilievi critici della consulenza di parte assume una dimensione diversa a seconda che essi siano stati esaminati e confutati dal consulente d’ufficio, posto che, in tale evenienza, le ragioni della loro reiezione possono essere agevolmente individuate, sia pure per implicito, nell’adesione manifestata dal giudicante alla consulenza tecnica d’ufficio (Cass. n. 8355 del 2007).

Il terzo motivo lamenta omessa e/o insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere pronunciato la condanna del convenuto alla realizzazione di un giunto tecnico sulla base del rilievo che tale richiesta fosse stata formulata dall’attore, laddove invece questi aveva chiesto il ripristino dello stato dei luoghi originario, incorrendo così, nell’interpretazione della domanda, in un palese vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., assumendo che la statuizione di condanna del giudice di secondo grado, sotto altro profilo, è incorsa in vizio di extrapetizione in quanto la domanda proposta dall’attore di adeguamento della costruzione del convenuto non era affatto comprensiva di una specifica richiesta di condanna ad un facere così come adottata dalla Corte di merito. In ogni caso tale domanda, in quanto proposta per al prima volta in appello, avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile perchè nuova.

Questi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva, sono infondati.

Lo stesso ricorrente principale, invero, precisa a pagina 1 del proprio ricorso che con il proprio atto introduttivo l’attore aveva chiesto " la riduzione dei luoghi in pristino stato … adeguando la costruzione e rimuovendo gli abusi", riconoscendo che la domanda del M. non era limitata alla riduzione in pristino ma era più complessa ed articolata, contenendo anche la richiesta di "adeguamento" della costruzione, istanza che non poteva non ritenersi diretta ad ottenere la conformità della costruzione alla normativa antisismica, di cui veniva lamentata la violazione. La domanda più chiaramente formulata dall’attore con l’atto di appello, in cui chiedeva la condanna del convenuto a) l’adeguamento del suo fabbricato alle norme antisismiche, costituiva pertanto mera riproduzione della richiesta già svolta in primo grado e non già, come ritenuto dal ricorrente, domanda nuova.

A tale rilievo, di per sè assorbente, può aggiungersi che il giudice di secondo grado ha affrontato specificatamente il tema di cui discute, affermando che la domanda dell’attore doveva essere interpretata anche come domanda diretta a) l’adeguamento del fabbricato del vicino, perseguendo essa lo scopo "di assicurare al proprio attiguo edificio sufficiente stabilità e sicurezza in presenza di possibili eventi antisismici". Questa valutazione – che, per il semplice fatto di essere stata esplicitata, esclude la ricorrenza del vizio di extrapetizione per essere il decisum riconducibile ad un’attività di interpretazione della domanda (Cass. n. 20373 del 2008) – non risulta investita da specifiche censure e, in ogni caso, integra un apprezzamento di fatto, non sindacabile come tale dinanzi al giudice di legittimità. Costituisce infatti diritto vivente di questa Corte il principio che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale (Cass. n. 21228 del 2009; Cass. n. 22893 del 2008).

Il quinto ed il sesto motivo, esposti congiuntamente, denunziano, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., ed omessa e/o insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la decisione impugnata per avere adottato la statuizione di condanna sul presupposto della sussistenza di uno stato concreto di pericolo e di instabilità del fabbricato, situazione che invece non risulta in alcun modo affermata o accertata dal consulente tecnico d’ufficio. Anche questi mezzi sono infondati.

E" sufficiente sul punto precisare che la Corte territoriale si è limitata ad applicare le misure di salvaguardia previste dalle norme antisismiche contenute nella L. n. 1684 del 1962 ed in quella L. n. 64 del 1974, che, in quanto norme di legge, vanno applicate e rispettate, nei casi in esse considerate-, prescindendo dall’accertamento di uno stato di pericolo concreto, la cui esistenza è considerata presunta dalla legge.

Il settimo ed ottavo motivo, esposti congiuntamente, denunziano, rispettivamente, omessa e/o insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e falsa applicazione della L. n. 1684 del 1962 e L. n. 66 del 1974 in materia antisismica, lamentando che il giudice di appello abbia disposto la condanna del convenuto alla realizzazione di un giunto tecnico in assenza di uno stato concreto di pericolo e di instabilità del fabbricato ed in violazione della normativa antisismica, che affianca a tale rimedio "altro adeguato accorgimento", omettendo di considerare la possibilità per il convenuto di adottare altri e diversi accorgimenti.

I motivi sono infondati.

La sentenza impugnata si sottrae agevolmente alle censure sollevate solo che si consideri che la Corte di appello ha affermato, in accoglimento della domanda del M., che il convenuto-appellato è tenuto alla "realizzazione a propria cura e spese – del giunto tecnico previsto dalla legge antisismica ovvero di altro adeguato accorgimento che garantisca la libera e indipendente oscillazione degli edifici ed elimini la cd. aderenza rigida". Vero che nel dispositivo la decisione fa riferimento al solo accorgimento costituito dal "giunto tecnico", ma la precisazione che subito segue, nello stesso dispositivo, alla osservanza delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio vale evidentemente ad estendere l’esecuzione dell’ordine impartito ad ogni accorgimento tecnico giudicato come adeguato dalla consulenza d’ufficio. La questione, pertanto, interessa esclusivamente la fase dell’esecuzione della sentenza e non è in alcun modo proponibile in questa sede. Il ricorso principale va quindi respinto.

L’unico motivo del ricorso incidentale investe il capo della decisione di secondo grado che ha respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’attore per diletto di prova del pregiudizio sofferto, lamentando che la Corte non abbia esaminato la documentazione in atti da cui risultava sia la prova che la quantificazione del danno. il motivo è inammissibile per assoluta genericità.

Il ricorrente in via incidentale non precisa, infatti, quali siano i documenti ritualmente acquisiti in giudizio che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare, nè ne riproduce il contenuto.

Costituisce diritto vivente della giurisprudenza di questa Corte che il ricorrente che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di valutare la sussistenza e decisività delle censure sollevate (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004).

Anche il ricorso incidentale va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente e sostanziale soccombenza del ricorrente in via principale.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna D.G. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *