Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2011) 29-03-2011, n. 13059

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – S.M. ricorre contro sentenza della Corte di Salerno, che ne ha confermato la condanna a m. 8 di reclusione ed Euro 600 di multa infittagli dal Tribunale, per concorso in furto aggravato di computer portatile, sottratto all’interno di un supermercato. La Corte, in sua contumacia, ha rigettato l’appello in punto di attenuanti e pena.

Il ricorso (Avv. F. Guerritore) deduce nullità del decreto di citazione nel giudizio di appello, per omessa notifica a difensore nominato (che ha proposto il ricorso) con revoca di precedente, con atto dell’imputato a suo tempo posto a corredo di istanza in materia di libertà, allegata in copia in una con l’indice degli atti del fascicolo del dibattimento.

2 – Il ricorso è fondato, perchè l’avviso del processo di appello non risulta inviato al nuovo difensore, ma appunto al difensore revocato in data 23.4.07, come riscontra l’atto relativo dell’imputato (indicato a pg. 73 del fascicolo del Tribunale, in cui è inserito).
P.Q.M.

annulla l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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