Cons. Stato Sez. VI, Sent., 25-03-2011, n. 1844 Riserva di posti, preferenze e precedenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso n. 4382 del 2005, proposto al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, la sig.ra F.S. impugnava il decreto di approvazione della graduatoria definitiva del concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica nelle scuole dell’infanzia e primaria della Regione Campania, Diocesi di Nola, bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione in data 2 febbraio 2004, nella parte in cui la collocava al 168° posto e le negava il diritto alla riserva "N".

L’interessata lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, secondo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, eccesso di potere e violazione del bando di concorso, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe,il Tribunale amministrativo della Campania accoglieva la pretesa relativa all’attribuzione della riserva.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, contestando le argomentazioni che ne costituiscono il fondamento e chiedendo la sua riforma ed il rigetto integrale del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio la sig.ra F.S., chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Il Ministero appellante solleva la questione relativa alla necessità dello stato di disoccupazione per accedere per concorso a posti di pubblico impiego, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, secondo comma, e 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

La questione è stata più volta affrontata dalla giurisprudenza.

In base all’orientamento, ormai pacifico, maturato in seno al Consiglio di Stato (da ultimo C. di S., VI, 5 febbraio 2010, n. 525), "il nuovo secondo comma dell’art. 16 della legge 68 del 1999 (secondo cui "i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3, anche se non versino in stato di disoccupazione") non va inteso nel senso che la riserva di cui all’art. 8 l. n. 68 del 1999 possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma va vista come disposizione di carattere generale, la quale consente, in definitiva e con previsione di favore, l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del suddetto requisito all’atto della partecipazione al concorso. Tale interpretazione appare l’unica sistematicamente possibile in base al dato testuale di cui all’art. 7 della citata legge la quale, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8 comma 2, per poter beneficiare della "riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso", dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota dei posti a concorso."

Atteso che il Collegio non vede motivo per discostarsi dall’orientamento appena riassunto, avverso il quale non vengono proposti argomenti nuovi, la principale tesi dell’appellante deve essere condivisa.

3. Il Collegio deve quindi procedere all’esame delle questioni attinenti la specifica situazione dell’appellata.

Al riguardo, occorre precisare che quanto riportato al Par. 2 consente già di accogliere l’appello nella parte in cui contesta l’irrilevanza dello stato di disoccupazione in relazione alla partecipazione al concorso di cui ora si discute.

Peraltro, qualora le ragioni dell’appellata, che verranno esaminate nei paragrafi seguenti, risultassero fondate, la sentenza di primo grado dovrebbe essere confermata, sebbene con diversa motivazione.

4. L’appellata sostiene in primo luogo l’improcedibilità del ricorso di primo grado avendo ottenuto la nomina, nelle more del presente procedimento, per atto autonomo dell’Amministrazione, non condizionato dall’obbligo di eseguire la sentenza di primo grado.

Osserva il Collegio come la documentazione versata in atti comprovi la stipula di un contratto per l’insegnamento della religione cattolica, ma non consenta di ricavare i presupposti sulla cui base esso è stato stipulato.

Sembrerebbe anzi che lo stesso sia stato stipulato sulla base della collocazione dell’appellata nella graduatoria di merito del concorso, che infatti viene richiamata negli atti acquisiti alla documentazione di causa.

Impregiudicata la questione della sussistenza o meno di un attuale interesse alla definizione del ricorso di primo grado, occorre quindi acquisire ulteriori atti, nei termini che verranno indicati in chiusura della presente motivazione.

4. L’appellata sostiene poi che la sua situazione personale non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto il bando di concorso si rivolge necessariamente a docenti non disoccupati, essendo requisito di partecipazione lo svolgimento di quattro anni di servizio come insegnante di religione.

Osserva il Collegio che la tesi è conforme all’orientamento manifestato dalla Sezione (C. di S., VI, 17 gennaio 2008, n. 95: "in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale amministrativo della scuola, permane il requisito di disoccupazione inizialmente posseduto – che deve concorrere con la situazione di disabilità ai fini dell’assunzione privilegiata su posti all’uopo riservati – in presenza del conferimento di incarichi o supplenze a tempo determinato, che si traducono in titoli utili alla graduazione ed al definitivo collocamento in ruolo. Ai fini della perdita del requisito di disoccupazione rileva l’accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o temporaneo eccedente la durata di otto mesi. Deve aversi riguardo unicamente all’elemento temporale della durata del rapporto di lavoro – che se oltre il limite di legge fa venir meno l’attribuzione dei benefici che si collegano allo stato di disoccupato – prescindendo dalla tipologia di prestazione e dal soggetto con cui il rapporto lavorativo viene a costituirsi."

Nello stesso senso C. di S., VI, 29 marzo 1999, n. 365: "il requisito per beneficiare della riserva di posti per i concorsi pubblici, quale lo stato di disoccupazione, non viene a mancare in caso di supplenze temporanee".

E’ vero che la prima delle massime sopra riportate riguarda una vicenda relativa a personale ATA, ma il principio ivi affermato appare palesemente applicabile anche al personale docente.

Peraltro, la documentazione allo stato presente nel fascicolo di causa non consente di accertare se l’odierna appellata non sia stata considerata disoccupata in quanto supplente temporanea ovvero per altre ragioni.

Anche a tale riguardo, impregiudicato il rilievo delle relative circostanze, occorre quindi disporre incombenti istruttori.

5. Sospesa ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, il Collegio ordina quindi al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Campania di depositare in giudizio i seguenti documenti:

1) gli atti relativi all’assunzione in servizio dell’odierna appellata;

2) gli atti relativi all’accertamento del possesso, da parte dell’odierna appellata, del requisito dello stato di disoccupazione al momento della partecipazione al concorso di cui si tratta.

Assegna, a tale scopo, il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) non definitivamente pronunciando sull’appello n. 3864 del 2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione.

Per la definizione del giudizio, ordina poi al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Campania di depositare in giudizio i documenti di cui in motivazione entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente.

Fissa la data del 17 maggio 2011 per l’ulteriore trattazione della controversia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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