Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-06-2011, n. 13694 Muro di cinta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4 ottobre 1999 E. e D. G., premesso di essere proprietari di un fondo in (OMISSIS) degli Abruzzi, chiedevano al Pretore di Notaresco la condanna di M.F., proprietario del fondo confinante, alla rimozione di una rete di recinzione posta all’interno del loro fondo.

Il convenuto, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, che veniva rigettata dal Pretore di Notaresco con sentenza in data 26 ottobre 1996.

E. e D.G. proponevano appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Teramo, con sentenza in data 3 giugno 2005, in base alla seguente motivazione:

Il ctu di secondo grado, geom. C. ha accertato che i due fondi sono attualmente separati da un muro in cemento armato sormontato da rete di recinzione, non coincidente con la linea di confine catastale, in quanto ricadente sul fondo degli appellanti per circa 15 cm.

Tuttavia, occorre subito chiarire che il suddetto manufatto non è quello realizzato dall’appellato M. (costituito dalla sola rete metallica), ed oggetto della richiesta di demolizione avanzata dagli appellanti, in quanto l’originario stato dei luoghi è stato radicalmente modificato proprio da questi ultimi, i quali, nel corso del 1994, hanno proceduto alla rimozione della rete metallica apposta dal M. ed alla costruzione del nuovo muro di cinta descritto dal ctu C. nella rinnovata relazione peritale.

Tale circostanza emerge chiaramente dagli atti del giudizio civile promosso dal M. contro gli appellanti D. con atto di citazione datato 5 dicembre 1994, al fine di denunciare la rimozione, da parte di questi ultimi, della rete metallica esistente lungo il confine (oggetto della presente causa) e la realizzazione di un nuovo muro di confine, ricadente sulla loro proprietà.

Nel suddetto giudizio, tuttora pendente presso la sez. dd. stralcio di questo Tribunale, si sono costituiti E. e G. D., i quali hanno ammesso di avere realizzato un nuovo muro di cinta sul confine al posto della rete impiantata dal M. (cfr. comparsa di costituzione e risposta ed interrogatorio formale di D.E., il quale ha dichiarato "Posso dire che nel novembre 1994 abbiamo proceduto allo scavo della nostra proprietà e nell’eseguire lo sbancamento è caduta la recinzione. Posso dire che, a seguito della caduta della recinzione, noi D. abbiano costruito un muretto di recinzione che parte dalla recinzione prima esistente verso la nostra proprietà. Il muretto si trova attualmente a circa 5 cm. dalla preesistente recinzione …").

Conseguentemente le conclusioni cui è pervenuto il ctu di secondo grado appaiono del tutto ininfluenti ai fini del decidere in quanto relative ad una demarcazione dei due fondi del tutto diversa rispetto a quella denunciata in primo grado dagli appellanti.

Pertanto il primo motivo di gravame deve essere disatteso, non risultando provato il lamentato sconfinamento ad opera dell’appellato.

Ad ogni buon conto, la domanda, reiterata dagli appellanti nella presente fase, di demolizione dell’originaria rete di metallo apposta dal M., risulta improponibile in quanto detto manufatto è stato sostituito dagli stessi appellanti, già nel corso del giudizio di primo grado, con un muro di cinta in cemento armato con sovrastante rete, come correttamente rilevato dall’appellato.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, D.E..

Resiste con controricorso M.F..
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce che i giudici di merito non avrebbero potuto basare le loro conclusioni su prove acquisite in un altro processo.

Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., infatti, il giudice, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti (sent. 8 aprile 2008 n. 9040; 11 giugno 2007 n. 13619).

Con il secondo motivo in sostanza il ricorrente deduce che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato la conclusione che vi era stato un mutamento dei luoghi il quale non consentiva di accertare se la recinzione all’origine della controversia non fosse stata posta sul confine.

Anche tale motivo è infondato, in quanto tale mutamento dei luoghi è stato ricavato dai giudici di merito dalle dichiarazioni dell’attuale ricorrente nell’altro giudizio e comunque non vengono indicate le prove acquisite all’attuale giudizio, secondo le quali risultava la fondatezza della domanda originariamente proposta. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente aL pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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