Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 29-03-2011, n. 12742

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.R. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 14.5.2010 che ha confermato l’accertamento di responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di ricettazione di un ciclomotore, fatto accertato in data (OMISSIS), furto denunciato il (OMISSIS).

Deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per essere la responsabilità fondata sulle dichiarazioni dell’assistente di Polizia che in dibattimento ha riferito, in violazione del disposto di cui all’art. 195 c.p. comma 4. che il possessore del ciclomotore contraffatto nel numero di telaio ha indicato il prevenuto come la persona che gli vendette il motociclo risultato rubato. Con altro motivo eccepisce il decorso del termine di prescrizione.

Il ricorso non risulta manifestamente infondato con la conseguenza che deve trovare applicazione l’accertamento del decorso del termine di prescrizione, essendo decorsi ad oggi oltre anni 15 dal fatto.

Si osserva che nella fattispecie non possono trovare applicazione cause di non punibilità inerenti la personale responsabilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. stante la chiamata indiretta in correità espressa dal coimputato e l’assenza di dichiarazioni giustificative dell’imputato.

La sentenza deve essere annullata senza rinvio per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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