Cons. Stato Sez. VI, Sent., 25-03-2011, n. 1834 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.A.R. per la Puglia dichiarava inammissibile il ricorso n. 2585 del 2004, proposto dal prof. F.C. per l’annullamento della determinazione (e atti presupposti) assunta dal Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Bari nella seduta del 6 luglio 2004, con la quale – in dichiarata precisazione di quanto deliberato in precedente seduta del 1° giugno 2004 – era stabilito che il direttore del Centro di igiene ambientale presso l’Università degli studi di Bari dovesse essere individuato fra i docenti di prima fascia del settore MED 44 (Medicina del lavoro) e, solo in caso di indisponibilità, fra i professori di seconda fascia.

Con la decisione parziale n. 8632 del 2010 la Sezione, in riforma della sentenza del T.A.R. che con pronunzia in rito aveva dichiarato inammissibile il ricorso:

– riconosceva rituale la chiamata in giudizio dell’Università con notifica effettuata presso la sede della stessa, anziché presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;

– confermava l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.

Contestualmente era ordinato all’Università degli studi di Bari il deposito dei seguenti documenti:

– copia della delibera del Consiglio d" amministrazione del 6 luglio 2004;

– nota del Rettore del 12 maggio 2004;

– estratto dello Statuto universitario relativo agli artt. 48 e 49.

L’ incombente istruttorio è stato assolto in data 14 gennaio 2011.

In sede di note conclusive il prof. C. ha insistito per l’accoglimento dei motivi di merito non esaminati dal primo giudice.

All’udienza del 22 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2) Ritiene la Sezione che vadano respinte le censure di primo grado, con cui è stata dedotta l’illegittimità della determinazione (e degli presupposti) assunta dal Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Bari nella seduta del 6 luglio 2004 in merito ai criteri per la nomina del direttore del Centro di igiene ambientale presso l’ Università degli studi di Bari.

2.1). Il deliberato del Consiglio di amministrazione del 6 luglio 2004 non incorre nel dedotto vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, in raffronto alla determinazione adottata dal medesimo organo nella seduta del 1° giugno 2006, con la quale era stato stabilito che il direttore del Centro di medicina ambientale andava selezionato nella cerchia dei docenti del settore MED 44, medicina del lavoro, dell’Università di Bari.

Il secondo deliberato è intervenuto ad integrazione del contenuto del precedente, precisando il criterio di scelta prioritario fondato sulla qualifica del docente (professore di ruolo di I fascia). Rientra nel più ampio potere deliberativo dell’organo di amministrazione l’adozione, per il medesimo oggetto, di atti integrativi o parzialmente modificativi del contenuto di proprie determinazioni, senza che ciò possa essere elevato a sintomo di eccesso di potere e salvo il sindacato sotto ogni eventuale profilo di violazione di legge.

2.2). Sostiene il ricorrente che il Centro di igiene ambientale è una struttura indirizzata verso un settore specifico di ricerca, priva di autonomia contabile, amministrativa e finanziaria, che non può essere equiparata al Dipartimento agli effetti delle modalità di selezione e nomina del direttore.

Osserva il Collegio che nella vicenda di cui è controversia assume rilievo prioritario il ruolo funzionale di vertice della struttura che è chiamato ad assolvere il docente, cui è affidato il compito di direzione del Centro di igiene ambientale.

La regola che si enuclea dall’ art. 4, comma 2, della legge 4 aprile 2002, n. 56, in base alla quale l’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, ha carattere ordinamentale e trova applicazione, nell’ambito dell’ assetto organizzativo dell’Università, indipendentemente dalla qualificazione nominalistica della struttura e dalla sua assimilazione – sul piano organizzativo, dell’autonomia finanziaria ed amministrativa – al dipartimento.

La determinazione del Consiglio di amministrazione – in assenza di disposizioni che regolino diversamente la scelta del direttore del Centro di igiene ambientale – non si configura irragionevole ed è confermativa della graduazione dell’impegno professionale e funzionale che i docenti sono chiamati ad assolvere, in base alla fascia di inquadramento, negli incarichi di direzione.

2.3). La sollevata questione si costituzionalità dell’art. 4, comma 2, della legge n. 56 del 2002, per contrasto con l’ art.33 della Costituzione, che riconosce autonomia ordinamentale alle università, è manifestamente infondata.

La potestà delle Università di darsi ordinamenti autonomini soggiace ai "limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". Nella specie si versa a fronte di norma di principio sullo "status" del corpo docente che, per il suo oggetto e grado di astrazione, non si configura affatto invasiva della sfera di autonomia dei singoli atenei.

2.4). Quanto al dedotto vizio di competenza, con la determinazione del 6 luglio 2004 il Consiglio di amministrazione – quale organo preposto, ai sensi dell’ art. 6 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, all’unitaria gestione degli assetti amministrativi dell’Ateneo – ha dettato una regola di indirizzo in ordine ai criteri di scelta del professore cui conferire l’ incarico di direttore Centro di igiene ambientale, senza incidere né sostituirsi al potere elettivo del corpo docente, né a quello di successiva nomina del Rettore.

La determinazione non viola, pertanto, le competenze stabilite dalle norma statutarie e dall’ art. 84 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 312, per il conferimento dei compiti di direttore.

2.5). All’ infondatezza dei residui capi di domanda segue, in definitiva pronuncia, il rigetto dell’ appello.

Tenuto conto della riforma della statuizione del TAR sulla inammissibilità del ricorso originario, sussistono giusti motivi per la compensazione di spese ed onorari fra le parti per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 9291 del 2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa fra le parti spese ed onorari per i due gradi giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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