Cons. Stato Sez. VI, Sent., 25-03-2011, n. 1833 Insegnanti di religione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). La sig.ra S.B. partecipava al concorso per titoli ed esami a posti di insegnante di religione cattolica nelle scuole elementari e materne, indetto con decreto dirigenziale 2 febbraio 2004 in attuazione della legge 18 luglio 2003, n. 186, risultando collocata, in esito alle prove selettive ed alla valutazione dei titoli, al 35° posto della graduatoria relativa alla Diocesi di S. Marco Argentano – Scalea.

Con il ricorso n. 448 del 2005, proposto al T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro, ella formulava doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere, in diverse figure sintomatiche, avverso assegnazione del punteggio al titolo richiesto per l’ ammissione al concorso, contestando la scelta dell’Amministrazione di prendere in considerazione il diploma magistrale, a suo tempo conseguito con punteggio inferiore, rispetto al diploma in scienze religiose, ugualmente utile ai fini della partecipazione al concorso e considerato invece come titolo aggiuntivo, con conseguente abbattimento del punteggio complessivo e collocazione in graduatoria in posizione deteriore.

Il Tribunale regionale adito con la sentenza di estremi indicati in epigrafe respingeva il ricorso.

Il T.A.R., in particolare – sulla scorta dell’allegato 5 al bando di concorso recante i criteri per l’assegnazione dei punteggi ai titoli di qualificazione professionale dei concorrenti – escludeva ogni alternatività, nel caso di congiunto possesso del diploma di scuola magistrale e del diploma di scienze religiose, agli effetti dell’ attribuzione del punteggio (fino ad punti 4), e riconosceva corretta l’attribuzione di punti 0.50 al diploma di scienze religiose, quale titolo ulteriore rispetto al diploma magistrale, riconosciuto utile per l’ammissione al concorso.

Avverso detta sentenza la sig.ra. B. ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del Tribunale regionale e riproposto i motivi articolati in primo grado ai fini del riconoscimento del più elevato punteggio agli effetti della collocazione nella graduatoria finale.

Resiste il Ministero dell’ istruzione dell’università e della ricerca, che ha contraddetto i motivi di gravame ed ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza dell’ 8 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Ritiene la Sezione che l’ appello sia infondato.

La problematica sulla diversità di trattamento del diploma di scienze religiose, considerato quale titolo di accesso se posseduto in aggiunta di altro diploma di scuola secondaria superiore, rispetto al diploma magistrale con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, ha trovato soluzione in precedenti decisioni della Sezione in senso conforme alle conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. con la sentenza che si appella e da detto indirizzo il Collegio non ravvisa di doversi discostare con riguardo al caso di specie (Consiglio di stato, sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1696; 26 gennaio 2006, n. 223; 19 giugno 2006, n. 3575; 10.7.2006, n. 4344).

Le lettere a) e b) del punto B1 dell’allegato 5 al bando prendono, rispettivamente, in considerazione quali titoli specifici per l’accesso all’insegnamento religioso della scuola d" infanzia e nella scuola elementare, il possesso del "diploma di scuola magistrale" e del "diploma di istituto magistrale o titolo di studio riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione", con riconoscimento fino ad un massimo di punti quattro secondo la votazione conseguita.

La successiva lettera c) è riferita alla distinta ipotesi di possesso di "altro diploma di scuola secondaria unito a diploma di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana", con calcolo fino al massimo di 4 punti del punteggio conseguito nel diploma in scienze religiose.

La lettera c) del bando di concorso, nel riferirsi espressamente ad "altro diploma" dopo aver regolamentato l’attribuzione del punteggio nel caso di possesso del "diploma di scuola magistrale" e del "diploma di istituto magistrale o titolo di studio riconosciuto equivalente", esclude che possa operarsi un’inversione nel calcolo del punteggio ove, ai fini dell’ammissione al concorso, unitamente al titolo di studio della scuola magistrale, sia stato prodotto il diploma di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Le lett. a) e b) del punto B1 dell’allegato 5 al bando di concorso regolamentano fattispecie del tutto distinte ai fini della valutazione dei titoli, rispetto a quella presa in considerazione dalla lett. c), e non è consentita una commissione fra le stesse onde conseguire un maggior punteggio.

La tabella di valutazione dei titoli è, inoltre, coerente con l’ art. 2 del bando di concorso che, con previsioni distinte e non suscettibili di commistione, regola i requisiti di ammissione per l’insegnamento nella scuola dell’ infanzia e nella scuola elementare.

Le lett. A1 e A2 del citato art. 2 qualificano il diploma di scuola magistrale e il diploma di istituto magistrale o titolo riconosciuto equivalente, quale titoli specifici per l’ insegnamento da impartire, mentre alla lett. A3 prende in considerazione gli altri diplomi di scuola secondaria richiedendo il congiunto del diploma in scienze religiose.

La scelta dell’Amministrazione si configura coerente con la selezione dei titoli validi per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari stabilita al punto 4.4. lett. b) del d.P.R. n. 751/1985, di esecuzione dell’intesa fra l’Autorità Scolastica Italiana e la C.E.I. Stabilisce, infatti, l’art. 3, comma primo, della legge 18.07.2003, n. 186 – istitutiva dei ruoli degli insegnanti di religione cattolica – che costituiscono titoli valutabili ai fini dell’ accesso ai ruoli predetti "quelli previsti dal punto 4 dell’intesa" fra l’Autorità Scolastica Italiana e la C.E.I.

Il menzionato punto 4 mantiene distinta la posizione degli insegnanti in possesso di "titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne" unito a titolo idoneativo rilasciato dall’ Autorità ecclesiastica, rispetto ai docenti "forniti di altro diploma di scuola secondaria superiore" che abbiano conseguito almeno "un diploma rilasciato da un Istituto in scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana".

Trattandosi, inoltre, di accesso a posti di ruolo nella scuola di infanzia ed elementare, non si configura irragionevole e tantomeno discriminatoria la scelta dell’Amministrazione, in relazione alla peculiarità dei compiti didattici che vedono come destinatari gli allievi della scuola di infanzia e primaria, di valorizzare ai fini della graduazione del punteggio, con riflesso sulla posizione in graduatoria, il livello di idoneità dimostrato in sede di conseguimento del diploma di scuola magistrale, rispetto al punteggio del diploma in scienze religiose, che, in quanto titolo aggiuntivo al titolo di qualificazione professionale, è stato correttamente valuto con il coefficiente 0,50 di cui alla lett. f) del punto B1 della tabella di valutazione titoli.

Diversamente, a fronte del possesso quale titolo di accesso all’ insegnamento della religione cattolica di "altro diploma di scuola secondaria" unito al diploma di scienze religiose (lett. c del punto B1), è a quest’ultimo che correttamente viene dato valore preminente per l’assegnazione del punteggio di qualificazione professionale nel massimo di punti quattro, per la sua maggiore contiguità ed inerenza alla tipologia di insegnamento da impartire.

L’appello va, quindi, respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 300,00 (trecento/00) in favore del Ministero convenuto.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 2202 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’ appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate come in motivazione in euro 300,00 (trecento/00)..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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