Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 29-03-2011, n. 13079 Bancarotta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

iloni Silveri Michele.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 10 novembre 2010, ha accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del 12 agosto 2010 del GIP del medesimo Tribunale con la quale veniva disposta la misura degli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere nei confronti di S. V., indagato per alcuni delitti di bancarotta fraudolenta.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando:

a) l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione del Pubblico Ministero, con particolare riferimento alla violazione della norma in tema di sospensione dei termini nel periodo feriale, alla quale l’imputato aveva rinunciato;

b) la violazione di legge e la motivazione contraddittoria e manifestamente illogica circa la ritenuta ammissibilità dell’atto di appello del Pubblico Ministero;

c) la violazione di legge con riferimento ai criteri di selezione della misura cautelare applicata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento essendone fondato il primo motivo.

In primo luogo e in punto di diritto, è noto che la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2 disponga che, nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale "non opera" qualora essi o i loro difensori vi rinunzino.

Incidenter tantum sì deve affermare, inoltre, come la sospensione si applichi pacificamente anche al procedimento incidentale de libertate (v. a partire da Cass. 27 gennaio 1993 n. 335).

La facoltà di rinunciare ai termini di sospensione nel periodo feriale accordata dalla norma in esame all’imputato (o indagato) è prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e trova la sua ragione nell’esigenza di evitare una sospensione del procedimento che potrebbe comprometterne la rapida definizione; sicchè, in presenza di una" dichiarazione di rinuncia resa dall’interessato, la sospensione non opera e i termini processuali nel periodo feriale decorrono normalmente, anche in relazione agli atti di impugnazione da proporre dal P.M., al quale, per le ragioni sopra indicate, nessuna possibilità di interloquire sulle determinazioni dell’imputato o indagato è riconosciuta in materia dalla legge.

Di norma la rinuncia alla sospensione dei termini è espressa, ma proprio per la finalità di tale deroga non vi è dubbio che essa possa anche essere tacita, ovvero desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà dell’indagato di rinunciare alla sospensione dei termini (v. Cass. Sez. 5, 1 luglio 2002 n. 32363 e Sez. 1, 12 gennaio 2007 n. 493).

Del resto la norma non precisa in quale forma debba manifestarsi la rinuncia e quindi, sarebbe non legittima una interpretazione restrittiva della stessa che consentisse esclusivamente la rinuncia espressa alla sospensione feriale dei termini processuali.

Nel caso di specie, questa volta in punto di fatto, si osserva come l’odierno ricorrente abbia dato corso al procedimento incidentale de libertate con istanze depositate il 9 agosto 2010, tendenti alla revoca ovvero alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata e che sulle stesse abbia provveduto il GIP con ordinanza del successivo 12 agosto, letto il parere negativo del PM evidentemente a conoscenza del procedimento stesso, con la quale la misura custodiate in carcere era stata sostituita dagli arresti domiciliari.

E’ allora evidente, per quanto dianzi espresso, come la presentazione dell’istanza e la consequenziale ordinanza del GIP, entrambe depositate in periodo di sospensione feriale dei termini processuali non possano che intendersi come "rinuncia per fatti concludenti" ad avvalersi della sospensione feriale predetta, addirittura accettata dal competente organo giudicante che avrebbe ben potuto non decidere immediatamente se avesse ritenuto operante la sospensione stessa e sulla quale lo stesso PM nulla ebbe ad obbiettare.

Da tanto discende la tardività del ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica con atto depositato il 10 settembre 2010, e quindi ben oltre il termine di dieci giorni prescritto dall’art. 310 c.p.p., comma 2.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso, con l’accertamento dell’inammissibilità dell’appello proposto dal P.M. avanti il Tribunale del riesame, assorbe e rende ultroneo l’esame degli altri due motivi presentati.

3. Il ricorso va, in definitiva, accolto e l’impugnata ordinanza annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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