Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-03-2011, n. 272 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

fatto e in diritto quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società originaria ricorrente è proprietaria di un terreno nel Comune di Messina, Villaggio Ganzirri, Contrada (…) che con il P.R.G. della Città di Messina, approvato con D.D.R. n. 686/2002, è stato destinato ad attrezzature sociali e servizi veterinari (F1c).

2. Con il ricorso introduttivo al TAR di Catania, la predetta impugnava la deliberazione del Consiglio Comunale di Messina n. 6/C del 4 marzo 2008, adottata dal Commissario regionale per la gestione del Comune di Messina con i poteri del Consiglio Comunale, ed avente ad oggetto la reiterazione dei vincoli del citato PRG, approvato con decreto n. 686/2002, nella parte in cui reiterava immotivatamente il vincolo a contenuto espropriativo che la riguardava, all’uopo deducendo avverso le destinazioni impresse svariate censure di violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione.

Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava, altresì, la deliberazione consiliare n. 46/C del 29 ottobre 2008, avente ad oggetto la conferma della deliberazione n. 39/C del 17 ottobre 2007 (revocata dalla deliberazione n. 6/C del 4 marzo 2008) ed adottata nonostante fosse medio tempore intervenuta la bocciatura della deliberazione n. 6/C da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, e si trattasse di mera riproposizione di atto (la delibera n. 39/C revocata e confermata con identico contenuto, quanto alla disposta reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, dalla delibera n. 6/C del 4 marzo 2008) già bocciato dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Chiedeva, quindi, l’originaria ricorrente l’annullamento dei provvedimenti di reiterazione dei vincoli e il risarcimento del danno conseguente all’illegittima compressione del diritto di proprietà.

In particolare, parte ricorrente nell’impugnare, con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, i vincoli impressi dalle predette destinazioni assumendone il carattere espropriativo, deduceva la mancanza di motivazione per la reiterazione dei vincoli, la mancanza di previsione dell’indennizzo e la violazione di regole procedimentali concernenti il procedimento di adozione della variante.

Il Comune di Messina controdeduceva ai ricorsi in prime cure, eccependo la carenza d’interesse in ordine ai ricorsi, dato che i provvedimenti impugnati costituivano la prima fase di una procedura complessa che si sarebbe perfezionata con l’atto di approvazione regionale, nel merito, invece, sostenendo la legittimità dei provvedimenti di reiterazione "in blocco" di tutti i vincoli decaduti e richiamando i principi contenuti nella pronunzia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2007.

3. Con la sentenza impugnata, il TAR adito, affermata, come accennato, la natura tecnicamente espropriativa dei vincoli di cui veniva lamentata l’illegittima reiterazione, accoglieva i ricorsi sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione.

Richiamando, dunque, la propria giurisprudenza sul punto, il primo Collegio concludeva che, nel caso in esame, relativamente ai terreni come sopra destinati, era illegittima la reiterazione dei vincoli preordinati all’espropriazione in quanto non adeguatamente motivata.

Ne conseguiva l’annullamento degli atti impugnati limitatamente alla parte di interesse, fatti salvi gli ulteriori motivati provvedimenti dell’Amministrazione comunale.

Veniva, invece, rigettata, allo stato, la domanda di risarcimento del danno, non rinvenendosi un profilo di "danno ingiusto".

4. Il Comune appellante, ritenendo l’anzidetta pronunzia del TAR non condivisibile, ha interposto il gravame in trattazione, che affida a due essenziali profili di diritto:

1) la carenza di interesse attuale all’impugnativa in capo all’originaria ricorrente, atteso che gli atti in origine impugnati costituivano solo la prima fase della procedura complessa destinata a perfezionarsi con l’approvazione da parte della competente Autorità regionale (eccezione preliminare già rigettata dal TAR di Catania);

2) per quanto attiene al merito, la circostanza che il TAR si è erroneamente discostato dagli assunti autorevolmente e recentemente affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 7/2007), in ordine particolarmente alla necessità di considerare, ai fini dell’individuazione del contenuto dell’onere motivazionale, che trattavasi della prima reiterazione, ed in blocco, dei vincoli espropriativi all’esito della scadenza quinquennale del primo termine di validità, il che comporta che non occorreva diffondersi sull’interesse pubblico a provvedere, già insito nella primaria apposizione del vincolo.

Il Comune ha dunque concluso per l’accoglimento dell’appello principale e, per l’effetto, per il conseguente rigetto totale dei ricorsi di primo grado.

5. L’originaria ricorrente si è costituita in giudizio e, con apposito atto di controricorso, ha puntualmente controdedotto sulle censure proposte in appello, non mancando, preliminarmente, di eccepire l’inammissibilità dell’appello stesso per carenza di interesse, ed in ogni caso riproponendo espressamente tutti i motivi e le censure ritenuti assorbiti o comunque non esaminati in primo grado.

6. Il competente Assessorato regionale si è costituito ed ha chiesto l’estromissione dal giudizio per estraneità rispetto al rapporto controverso.

7. Orbene, premesso che in ordine all’ultima richiesta formulata dalla Regione non può pronunziarsi assenso alla luce della circostanza che gli assorbenti profili procedurali e di rito alla base della presente decisione coinvolgono necessariamente l’Amministrazione regionale stessa, va rilevata, in sede preliminare, la giuridica consistenza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse, formulata dall’appellata.

Non può, infatti, pretermettersi che il competente Assessorato regionale, con provvedimento n. 74449 del 1 ottobre 2008 (emesso sulla base del voto del CRU n. 79 del 17 settembre 2008, che tra l’altro ha evidenziato che i vincoli preordinati all’esproprio sono stati reiterati dopo la loro decadenza e "senza alcuna reale motivazione in ordine ad uno specifico interesse pubblico concreto ed attuale"), si è definitivamente espresso in senso negativo, per assenza dei presupposti di legge occorrenti alla sua adozione, in ordine alla reiterazione dei vincoli, adottata dal Comune con la citata deliberazione di variante parziale n. 6/C del 4 marzo 2008, già riproduttiva del contenuto della precedente deliberazione 39/C del 17 ottobre 2007, ed ancora riproposta il 29 ottobre 2008, successivamente al parere negativo regionale, ma con deliberazione sul punto meramente confermativa (n. 46/C), e quindi non idonea a produrre effetti propri sul piano sostanziale.

La mancata impugnativa della bocciatura della reiterazione dei vincoli da parte dell’Amministrazione regionale competente all’approvazione della variante, bocciatura ormai consolidatasi e che di certo non può dirsi superata da una mera riproposizione confermativa, fa si che, obiettivamente, il Comune di Messina non sia titolare di interesse ad appellare la contestata sentenza di parziale annullamento, per difetto motivazionale, delle delibere di reiterazione dei vincoli medesimi.

A fronte, infatti, dell’avvenuto consolidamento della bocciatura regionale in fase di approvazione della reiterazione dei vincoli, non si intravede alcun interesse concreto dell’Amministrazione comunale a coltivare l’appello per sovvertire la pronunzia di parziale accoglimento formulata dai Giudici di prime cure.

In definitiva, l’appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

8. Le spese del grado seguono la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello.

Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte privata appellata, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00). Compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, estensore, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, Componenti.

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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