Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-01-2011) 29-03-2011, n. 12832 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.S., nella qualità di titolare della società Max 96, proprietaria degli apparecchi elettronici di seguito indicati, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Treviso, rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto del pubblico ministero nel medesimo tribunale con il quale, in data 22 aprile 2010, era stato convalidato il sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Treviso presso un esercizio bar ristorante, di due apparecchi elettronici montati su mobili con tastiera denominati Net shop Promo Games; un apparecchio elettronico montato su un mobile con tastiera virtuale riproducente in tutto il gioco del poker; un tavolo avente sette monitor di cui uno centrale;

22 smart card; un modem.

Deduce in questa sede il ricorrente la violazione dell’art. 335 c.p.p., nonchè la carenza di motivazione e la contraddittorietà di essa. Rileva al riguardo che l’apprensione degli apparecchi è chiaramente finalizzata alla ricerca della notizia di reato, rilevando che le postazioni di accesso alla piattaforma di gioco sono oggetto di regolare concessione; che il gioco del poker con la modalità torneo è espressamente consentita dalla legge; che la società è titolare di concessione rilasciata dall’amministrazione dei monopoli di Stato e che nulla fa ritenere la difformità della piattaforma di gioco rispetto a quella autorizzata dai Monopoli stessi. Erroneamente dunque il giudice non avrebbe tenuto conto che non solo non vi è prova una della destinazione al gioco d’azzardo della postazione ma vi è anzi la dimostrazione che si tratta di apparecchi per il gioco lecito per i quali vi è regolare concessione dei monopoli di Stato.

Deduce altresì il ricorrente l’insussistenza del reato ipotizzato trattandosi di gioco a distanza disciplinato dalla L. n. 203 del 2006 che all’art. 38, comma 1, lettera b) prevede espressamente per l’amministrazione dei monopoli di Stato la facoltà di autorizzare giochi di abilità a distanza con vincita in denaro nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio, dall’attività dei giocatori nonchè giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, trattandosi di giochi di abilità.

Il ricorrente ha ribadito le proprie ragioni con memoria difensiva rimarcando l’esistenza di una concessione per la raccolta del gioco con vincite in denaro.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’ordinanza impugnata omette in effetti di motivare sulla sussistenza del fumus del reato non considerando (e non confutando) in alcun modo le prospettazioni della difesa che contesta la possibilità di ravvisare il fumus in ragione delle concessioni ottenute e delle modalità del gioco, limitandosi invece a richiamare un pronunciamento di questa Sezione senza indicarne le ragioni di affinità rispetto al caso di specie. Soprattutto, inoltre, omette di indicare le ragioni del sequestro ed è senz’altro vero che, come si afferma nel ricorso, il sequestro stesso non può essere consentito per "fini meramente esplorativi" e, cioè, per ricercare la notitia criminis.

Si è già puntualizzato infatti che in tema di convalida da parte del P.M. di sequestro probatorio operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria, è illegittima l’adozione della misura cautelare reale a fini meramente esplorativi, onde acquisire la "notizia criminis" in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale. (Sez. 1, n. 29933 del 11/03/2004 Rv. 229250).

Va dunque disposto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al tribunale di Treviso affinchè i motivi sugli aspetti indicati.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al tribunale di Treviso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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