Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-01-2011) 29-03-2011, n. 13078 Obbligo di presentazione alla P.G.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza impugnata, in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Montepulciano, la misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di A.A. per il reato di tentato furto aggravato, commesso il (OMISSIS) a bordo di un treno in territorio di (OMISSIS) aprendo la borsa del viaggiatore T.M., veniva sostituita con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale nel giudizio di adeguatezza della misura applicata in sostituzione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con l’ordinanza impugnata si osservava che la misura carceraria appariva sproporzionata alla modesta entità del fatto ed all’incensuratezza dell’imputato, risultando sufficiente una misura di controllo quale quella dell’obbligo trisettimanale di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il ricorrente rileva l’erroneità della valutazione del Tribunale con riferimento alla gravità del fatto, rimasto allo stadio del tentativo ma caratterizzato dall’azione in un convoglio ferroviario da parte di un soggetto che veniva trovato in possesso di un coltello, e della personalità dell’indagato, incensurato solo con l’ultimo nominativo risultante dal certificato dattiloscopico in A.A., ma viceversa raggiunto da precedenti penali per reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, violenza a pubblico ufficiale e violazione della legge in materia di immigrazione con i diversi nominativi di S.E., C. I., C.E. e S.E. e dedito a declinare le predette ed altre false generalità risultanti dal certificato, in modo da spostarsi sul territorio nazionale rendendo difficoltosa la propria identificazione.

Decisivo è il rilievo relativo alla valutazione della personalità dell’indagato sotto il profilo dei suoi precedenti penali.

Il Tribunale infatti, limitando il giudizio sul punto alle risultanze del certificato penale corrispondente al nominativo indicato dall’indagato in relazione al presente procedimento, ometteva di esaminare gli altri certificati specificamente indicati dal ricorrente, pertinenti a nominativi dattiloscopicamente riferibili allo stesso soggetto, e di valutarne i contenuti sia per le condanne precedentemente riportate dall’indagato per reati anche gravi, sia per il dato, in sè non privo di significatività a fini cautelari, del disinvolto ricorso a generalità diverse.

Il provvedimento impugnato risulta pertanto affetto da carenza di motivazione sul punto, e deve essere di conseguenza annullato con rinvio al tribunale di Firenze per un nuovo esame che tenga conto degli elementi di cui sopra nel complessivo giudizio sulla consistenza delle esigenze cautelari e sull’individuazione della misura adeguata.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.

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