Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 29-03-2011, n. 13058

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata P.I. veniva assolto per insussistenza del fatto dalle imputazioni di ingiuria e minaccia contestategli nell’aver rivolto a R.A.M. in (OMISSIS) le espressioni "sei tutta scema, avete fatto tutto abusivo, siete tutti una manica di matti, io rompo tutto, compresa la cappella perchè devo allargare la strada per arrivare a casa mia, io posso lasciare qui la mia roba e faccio quello che voglio".

Il ricorrente deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’esclusione della responsabilità dell’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente rileva l’illogicità dell’argomentazione del giudice di mento, fondata sulle ritenute contraddizioni fra le dichiarazioni della R., per la quale l’imputato la insultava dopo che ella gli aveva chiesto spiegazioni per averlo visto depositare dei tronchi d’albero vicino ad una cappella votiva di sua proprietà, e quelle della teste G., figlia della R., la quale riferiva invece che gli insulti venivano espressi dopo che le donne si erano avvicinate all’imputato in quanto lo stesso aveva danneggiato alcuni gradini nelle vicinanze della cappella e che l’episodio del deposito dei tronchi si era verificato in altra occasione, e sul conseguente giudizio di inattendibilità del racconto della R. in considerazione dei motivi di astio esistenti fra la stessa e l’imputato. Si rileva in particolare nel ricorso che le dichiarazioni della R. e della G. collimavano sulla condotta ingiuriosa specificamente contestata, rimanendo marginali ed irrilevanti le segnalate contraddizioni.

La motivazione della sentenza impugnata è affetta da manifesta illogicità nel momento in cui la stessa, a fronte della puntuale corrispondenza delle dichiarazioni della persona offesa con quelle della G. sulla condotta oggetto dell’imputazione e sulla collocazione spaziale e temporale della stessa, attribuisce significato decisivo, nel senso dell’inattendibilità di dette dichiarazioni, alla mera discrasia fra queste ultime sull’indicazione del comportamento dell’imputato che aveva dato luogo alla lite, peraltro descritto da entrambe le testimoni come un’azione potenzialmente dannosa per l’integrità della cappella di proprietà della persona offesa. L’argomentazione del giudice di merito non fornisce in particolare adeguata illustrazione delle ragioni per le quali siffatta discrasia pregiudichi la credibilità di due descrizioni dell’accaduto convergenti sugli altri particolari della vicenda, e non possa trovare spiegazione coerente con tale credibilità in un errato ricordo dell’una o dell’altra delle testimoni.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Zogno per nuovo esame sui profili appena evidenziati.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Zogno per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *