Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-06-2011, n. 13679 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 2.8.2002 R.A., premesso di aver lavorato alle dipendenze dell’Istituto di Vigilanza "La Veloce" in qualità di vigile, inquadrato nel 4^ livello del C.C.N.L. vigilanza privata, chiedeva, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro, la condanna dell’Istituto al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 7.722,98, ovvero di quella risultante in corso di causa, oltre accessori, a titolo di indennità per ferie non godute, permessi e festività non goduti e lavoro straordinario.

Si costituiva l’Istituto di Vigilanza "La Veloce" ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati, nonchè la infondatezza della domanda nel merito.

Interrogate le parti ed espletata prova per testi, l’adito Tribunale di Brindisi, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 20.12.2005, ritenute non provate le rivendicazioni del ricorrente, rigettava la domanda.

Avverso tale decisione il R. proponeva appello cui resisteva la società.

Con sentenza del 20 febbraio-8 marzo 2007, la Corte d’appello di Lecce, rilevato che, in base alle dichiazione del rappresentante dell’Istituto rese in sede di interrogatorio, si evinceva l’an debeatur limitatamente alle ferie ed ai permessi non goduti, ma incerto il quantum, riteneva congruo liquidare in via equitativa Euro 1.850,00 per ferie non godute ed Euro 1.450,00 per permessi non goduti, oltre accessori.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la società La Veloce in liquidazione con un unico motivo.

Resiste R.A. con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico mezzo d’impugnazione, la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 432 c.p.c., ravvisa, nella impugnata decisione una incongruenza tra l’assunto secondo cui non vi sarebbe stato alcun riscontro probatorio in ordine alla sussistenza dello straordinario ed il convincimento della sussistenza di giornate di ferie e permessi non goduti non retribuiti.

Il ricorso è inammissibile per omessa formulazione dei quesiti di diritto. Invero, l’art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, con decorrenza dal 2 marzo 2006, prescrive che, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso debba concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto (tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte), mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso in oggetto, manca del tutto la formulazione del richiesto quesito di diritto sia laddove è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge ( art. 432 c.p.c.) sia laddove, benchè sia stato dedotto un vizio di motivazione, tale vizio, oltre a risolversi in una mera censura attinente alla valutazione del Giudice di merito del materiale probatorio acquisito, è stato pur sempre collegato alla suddetta violazione legislativa.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 14,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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