Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-03-2011, n. 265 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La signora Co.Re. era comproprietaria di un terreno ubicato nel Comune di Messina, contrada (…) catastalmente individuato al fg. 152, part.lle 90, 92, 104, 531, 534, destinato sin dal 1973 a servizi pubblici. A seguito della redazione della nuova variante generale al P.R.G. di Messina, adottata con deliberazione di c.c., n. 29/C del 6.4.1998, il predetto terreno è stato destinato in parte a zona "Sp a/p" – servizi pubblici urbani di progetto – e in parte a zona destinata ad attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico.

Avverso tale destinazione, reiterativa dei precedenti vincoli preordinati all’espropriazione, la suddetta proponeva osservazioni, con atto assunto al protocollo comunale in data 23 marzo 1999. Tali osservazioni venivano respinte e, con il decreto n. 686 del 2 settembre 2002, veniva confermata la destinazione impressa con la delibera consiliare di adozione.

2. Con ricorso al T.A.R. di Catania, notificato il 17 dicembre 2002, la ricorrente impugnava i predetti provvedimenti nella parte in cui, incidendo sui terreni di proprietà, disponevano la destinazione sopraindicata.

Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 18 luglio 2008, gli eredi della sig.ra Re., costituiti per la prosecuzione del ricorso introduttivo ed odierni appellati, impugnavano la deliberazione n. 6/C del 4 marzo 2008 adottata dal Commissario regionale per la gestione del Comune di Messina, con i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto la reiterazione dei vincoli del Piano Regolatore Generale della Città di Messina approvato con D.D.R. n. 686/2002.

Infine, parte ricorrente riformulava le censure di pertinenza anche avverso la precedente deliberazione del commissario ad acta n. 39/C del 17 ottobre 2007 e tutti gli atti ad essa allegati, sostanzialmente identica alla deliberazione n. 6/C del 4.3.2008 che l’aveva revocata – riproponendone però il contenuto – al fine di unificare organicamente la reiterazione dei vincoli, la revisione normativa del P.R.G. nonché l’adeguamento dello strumento urbanistico generale ai Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico relativi al Comune di Messina, onde procedere all’adozione di un provvedimento unico.

Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 febbraio 2009, i ricorrenti impugnavano, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale di Messina n. 46/C del 29 ottobre 2008, avente ad oggetto la conferma della deliberazione n. 39/C del 17/10/2007 (revocata dalla deliberazione n. 6/C del 4.3.2008) e adottata nonostante fosse medio tempore intervenuta la bocciatura della deliberazione n. 6/C da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, e si trattasse di riproposizione di atto (la delibera n. 39/C revocata e confermata con identico contenuto, quanto alla disposta reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, dalla delibera n. 6/C del 4 marzo 2008) già bocciato dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Chiedevano, quindi, gli originari ricorrenti l’annullamento dei provvedimenti di reiterazione dei vincoli e il risarcimento del danno conseguente all’illegittima compressione del diritto di proprietà.

In particolare, parte ricorrente impugnava il P.R.G. del Comune di Messina nella parte in cui il terreno di proprietà veniva destinato a servizi pubblici, sostenendo che le scelte programmatiche sarebbero contraddittorie ed errate sotto diversi profili, sostanzialmente prive di adeguata motivazione necessaria a giustificare la compressione del diritto di proprietà. Con i ricorsi per motivi aggiunti, assumendo il carattere espropriativo dei vincoli impressi dalle predette destinazioni, i ricorrenti impugnavano, altresì, gli atti di adozione della variante deducendo la mancanza di motivazione per la reiterazione dei vincoli, la mancanza di previsione dell’indennizzo e la violazione di regole procedimentali concernenti il procedimento di adozione della variante.

Il Comune di Messina controdeduceva ai ricorsi in prime cure, eccependo la carenza d’interesse in ordine ai ricorsi per motivi aggiunti, dato che i provvedimenti impugnati costituivano la prima fase di una procedura complessa che si sarebbe perfezionata con l’atto di approvazione regionale, nel merito, invece, sostenendo la legittimità dei provvedimenti di reiterazione "in blocco" di tutti i vincoli decaduti e richiamando i principi contenuti nell’Adunanza Plenaria n. 7/2007.

3. Con la sentenza impugnata, il T.A.R. adito individuava anzitutto il punto determinante della controversia nella qualificazione – quale vincolo sostanzialmente espropriativo o d’inedificabilità assoluta, soggetto a scadenza, o, invece, quale vincolo conformativo della proprietà privata – dei vincoli imposti al terreno dei ricorrenti, in parte a zona s.p./ap (istruzione) e in parte a zona destinata ad attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico, pervenendo alla conclusione che con riferimento alla parte di terreno destinata ad un particolare servizio pubblico (istruzione), e quindi alla realizzazione di un edificio pubblico (scuola) che doveva essere acquisito dal Comune, la realizzazione di una scuola equivaleva alla localizzazione di una opera pubblica, che come tale necessitava, per la sua realizzazione, di una espropriazione; non era quindi applicabile la ricostruzione del vincolo in termini di mero standard conformativo, che, invece, è ordinariamente propria delle altre tipologie di previsioni urbanistiche (Cass. Civ. 5727/2002 e 10265/2004).

Limitatamente alla suddetta previsione, quindi (tenuto conto anche conto che il terreno era stato già vincolato per quasi venticinque anni con una destinazione a pubblico servizio, evidentemente non realizzato), era configurabile, ad avviso dei primi Giudici, una reiterazione di vincolo espropriativo (anche se parzialmente diverso nei contenuti), non supportato però da adeguata motivazione.

Richiamando, dunque, la propria giurisprudenza sul punto, il primo Collegio concludeva che, nel cas o in esame, la destinazione di parte del terreno a zona sp/ap era accompagnata dall’immotivata reiterazione di vincoli a contenuto espropriativo, con il conseguente accoglimento, in parte qua, del ricorso introduttivo e l’annullamento degli atti con esso impugnati limitatamente alla parte di interesse, salvi gli ulteriori motivati provvedimenti dell’Amministrazione comunale.

Analoga conclusione veniva raggiunta per i motivi aggiunti, relativamente agli ultimi atti di reiterazione dei vincoli connessi all’adozione della variante del Piano Regolatore Generale della Città di Messina, approvato con D.D.R. n. 686/2002.

Veniva, invece, rigettata, allo stato, la domanda di risarcimento del danno, non rinvenendosi un profilo di "danno ingiusto".

4. Il Comune appellante, ritenendo l’anzidetta pronunzia del T.A.R. non condivisibile, ha interposto il gravame in trattazione, che affida a due essenziali profili di diritto:

1) la carenza di interesse attuale all’impugnativa in capo agli originari ricorrenti, odierni appellati, atteso che gli atti in origine impugnati costituivano solo la prima fase della procedura complessa destinata a perfezionarsi solo con l’approvazione da parte della competente Autorità regionale (eccezione preliminare già rigettata dal T.A.R. di Catania);

2) per quanto attiene al merito, la circostanza che il T.A.R. si è erroneamente discostato dagli assunti autorevolmente e recentemente affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 7/2007), in ordine particolarmente alla necessità di considerare, ai fini dell’individuazione del contenuto dell’onere motivazionale, che trattavasi della prima reiterazione, ed in blocco, dei vincoli espropriativi all’esito della scadenza quinquennale del primo termine di validità, il che comporta che non occorreva diffondersi sull’interesse pubblico a provvedere, già insito nella primaria apposizione del vincolo.

5. Gli originari ricorrenti si sono costituiti in giudizio e, con apposito atto di controricorso, hanno puntualmente controdedotto sulle censure proposte in appello, non mancando, preliminarmente, di eccepire l’inammissibilità dell’appello stesso per carenza di interesse, ed in ogni caso riproponendo espressamente tutti i motivi e le censure ritenuti assorbiti o comunque non esaminati in primo grado.

Il competente Assessorato regionale si è costituito ed ha chiesto l’estromissione dal giudizio per estraneità rispetto al rapporto controverso.

6. Orbene, premesso che in ordine all’ultima richiesta formulata dalla Regione non può pronunziarsi assenso alla luce della circostanza che gli assorbenti profili procedurali e di rito alla base della presente decisione coinvolgono necessariamente l’Amministrazione regionale stessa, va rilevata, in sede preliminare, la giuridica consistenza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse, formulata dagli appellati.

Non può, infatti, pretermettersi che il competente Assessorato regionale, con provvedimento n. 74449 del 1 ottobre 2008 (emesso sulla base del voto del CRU n. 79 del 17 settembre 2008, che tra l’altro ha evidenziato che i vincoli preordinati all’esproprio sono stati reiterati dopo la loro decadenza e "senza alcuna reale motivazione in ordine ad uno specifico interesse pubblico concreto ed attuale"), si è definitivamente espresso in senso negativo, per assenza dei presupposti di legge occorrenti alla sua adozione, in ordine alla reiterazione dei vincoli, adottata dal Comune con la citata deliberazione di variante parziale n. 6/C del 4 marzo 2008, già riproduttiva del contenuto della precedente deliberazione 39/C del 17 ottobre 2007, ed ancora riproposta, successivamente al parere negativo, ma con deliberazione sul punto meramente confermativa il 29 ottobre 2008 (n. 46/C), e quindi non idonea a produrre effetti propri sul piano sostanziale.

La mancata impugnativa della bocciatura della reiterazione dei vincoli da parte dell’Amministrazione regionale competente all’approvazione della variante, bocciatura ormai consolidatasi e che di certo non può dirsi superata da una mera riproposizione confermativa, fa si che obiettivamente il Comune di Messina non sia titolare di interesse ad appellare la contestata sentenza di parziale annullamento, per difetto motivazionale, delle delibere di reiterazione dei vincoli medesimi.

A fronte, infatti, dell’avvenuto consolidamento della bocciatura regionale in fase di approvazione della reiterazione dei vincoli, non si intravede alcun interesse concreto dell’Amministrazione comunale a coltivare l’appello per sovvertire la pronunzia di parziale accoglimento formulata dai Giudici di prime cure.

In definitiva, considerato anche che l’atto di gravame non propone censure specifiche avverso l’accoglimento, nei sensi e limiti di cui in motivazione, del ricorso introduttivo, concentrandosi nell’avversare l’accoglimento parziale dei motivi aggiunti, l’appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del grado seguono la declaratoria con riguardo alle parti private.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello.

Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese del grado in favore delle parti private appellate, che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila/00). Compensa per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, estensore, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *