Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-01-2011) 29-03-2011, n. 13056

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione M.P. avverso la sentenza del Tribunale di Ancona – Sez. dist. di Jesi – in data 10 giugno 2009 con la quale è stata confermata quella del Giudice di pace, affermativa della sua responsabilità in ordine a reati di ingiuria e minacce commessi il (OMISSIS).

Deduce la assoluta carenza di motivazione riguardo ai temi sollevati nei motivi di appello e concernenti la attendibilità delle persone offese, in realtà contrapposte alla ricorrente da pregressi rapporti conflittuali inerenti la vita condominiale, la assenza di valenza minatoria nella frase contestata ex art. 612 c.p. e la ricorrenza della causa di non punibilità ex art. 599 c.p.. li ricorso è fondato.

Sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate del requisito della decisività (Rv. 244763;massime precedenti Conformi: N. 4830 del 1995 Rv. 201268, N. 6945 del 2000 Rv. 216765).

Nella specie la parte aveva richiesto, nei motivi di appello, la valutazione di attendibilità della persona offesa e della teste Spadoni in relazione allo stato conflittuale dei rapporti tra le parti.

Era stata inoltre richiesta la applicazione della causa di non punibilità ex art. 599 c.p. con riferimento alla provocazione asseritamente subita in relazione alla pulizia delle scale condominiali, come desumibile anche dalle testimonianze di L. R. e A..

Il Tribunale ha replicato ai detti, specifici rilievi, con motivazione assolutamente apodittica e priva della necessaria disamina delle ragioni portate dall’appellante, li giudizio dovrà essere ripetuto nel rispetto del principio posto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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