Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 29-03-2011, n. 12831 Interrogatorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.S. ricorre contro l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti in data 17 aprile 2010 dal GIP del Tribunale di Genova, all’esito dell’interrogatorio dell’indagato ex art. 294 c.p.p. in sede di udienza di convalida dell’arresto dopo la richiesta di emissione della misura cautelare avanzata dal P.M. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

A sostegno del ricorso è stata denunciata violazione di legge per nullità dell’interrogatorio di garanzia non avendo il GIP consentito alla difesa di prendere visione degli atti sui quali si fondava la richiesta del P.M. (verbale di arresto e atti a sostegno della richiesta). Da qui la prospettata nullità dell’interrogatorio per violazione del diritto di difesa (richiamando in questo senso le numerose decisioni intervenute sull’argomento da parte della S.C. che hanno ritenuto affetto da nullità l’interrogatorio in caso di mancato esame da parte della difesa per rifiuto del GIP di esibizione degli atti a sostegno della richiesta di custodia cautelare prima dell’interrogatorio di garanzia e conseguente perdita di efficacia la misura cautelare ex art. 302 c.p.p.).

Il ricorso è fondato.

E’ pacifico in atti che immediatamente prima che avesse inizio l’udienza di convalida dell’arresto dell’indagato (tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanze stupefacenti), il difensore ha richiesto di poter prendere visione del verbale di arresto e degli altri atti a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal P.M..

E’ patimenti pacifico in atti che a tale richiesta il GIP rispondeva negativamente limitandosi ad una lapidaria informazione per riassunto degli elementi fondanti che avevano portato all’arresto dell’indagato cui era stato ampiamente illustrato il relativo verbale. Ulteriori notazioni si riferiscono alla mancata comparizione all’udienza di convalida del P.M. richiedente la misura precautelare e cautelare e, in ultimo, alla tempestiva eccezione sollevata dalla difesa nel corso dell’udienza di convalida prima che iniziassero le formalità di apertura di essa.

Tali premesse appaiono decisive a questa Corte onde pervenire ad una soluzione esaustiva che deve tenere conto del principio di diritto recentemente fissato dalle SS.UU. con la sentenza 30.9.2010 n. 36212 rv. 247939 che ha risolto il contrasto determinatosi in giurisprudenza sul tema relativo al diritto – o meno – della difesa nell’udienza di convalida del fermo o dell’arresto a conoscere gli atti a sostengo della richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal P.M. che non sia comparso all’udienza.

Tema che nel tempo ha visto alternarsi diverse opzioni ermeneutiche che tra un orientamento assolutamente rigido in senso negativo di tale diritto, per vero assai datato (Cass. Sez. 1 22.11.1991 n. 4101, Ugon, rv. 188669) ed altro positivo che, facendo tesoro degli insegnamenti della Corte Costituzionale con ordinanza n. 424/01, ha anteposto al cd. "contraddittorio virtuale" un contraddittorio effettivo che ponga su un piano di parità accusa e difesa nella dialettica processuale in sede di udienza di convalida attraverso il riconoscimento del diritto per la difesa di avere accesso agli atti portati dal P.M. a corredo della richiesta di adozione della misura restrittiva (tra le tante si segnalano, Cass. Sez. 2 23.2.2006 n. 10492, Basile, rv. 233736; Cass. Sez. 1 1.4.2009 n. 19170. Schirripa, rv. 243690), ha visto affermarsi un orientamento intermedio di tipo possibilista, assolutamente prevalente che, pur aderendo alla tesi della insussistenza di un diritto di (pre)conoscenza degli atti da parte della difesa – stante la diversità ontologica tra l’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. e quello effettuato in sede di udienza di convalida ex art. 391 c.p.p.. – ha ammesso la possibilità di uno sviluppo del contraddittorio nella udienza di cui all’art. 391 c.p.p. non solo per quanto riguarda la convalida dell’arresto o del fermo ma anche per gli aspetti legati alla domanda cautelare vera e propria sulla base o delle illustrazioni orali del P.M. (ove comparso) ovvero del giudice in termini riassuntivi (ex multis, Cass. Sez. 3 7.4.2010 n. 16420 Z. rv 246772; Cass. Sez. 6, 27.11.2008 n. 2709, Artinao, riv. 242933; cass. Sez. 6 5.2.2007 n. 17948 P.M. in proc. Hoxha rv. 236445).

Risolvendo il contrasto tra le diverse tesi suddette, le SS.UU. hanno anzitutto ribadito il principio della necessità di un contraddittorio effettivo e non meramente cartolare (laddove il P.M. abbia scelto di non presentarsi all’udienza di convalida e di depositare richieste scritte) tra le opposte parti processuali; hanno poi affermato il diritto della difesa – pur nella constatazione di una diversità strutturale tra i due tipi di interrogatorio e le udienze nell’ambito delle quali tali atti si sviluppano – a conoscere preventivamente gli atti dovendosi comunque equiparare gli effetti dei due atti e le relative finalità di garanzia che li debbono caratterizzare in un’ottica improntata al rispetto di indefettibili garanzie costituzionali; ha ancora, qualificato l’eventuale inosservanza di tale diritto come vizio inficiante di nullità l’atto da inquadrarsi in una ipotesi di nullità generale a regime intermedio assoggettata alle regole di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2: con conseguente sanatoria della nullità laddove non eccepita tempestivamente nel corso della udienza di convalida.

Si tratta di un principio di diritto cui questa Corte ritiene di doversi uniformare e che consente di risolvere nel senso indicato dal ricorrente la questione prospettata nel ricorso.

Nel caso in esame è, infatti, pacifico che l’eccezione difensiva – a fronte di un diniego del giudice di consentire la visione degli atti – è stata immediatamente sollevata nel corso dell’udienza di convalida.

Vero è che il ricorrente ha parlato di nullità dell’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.: ma in realtà il ricorso deve essere correttamente e logicamente interpretato, alla luce delle emergenze processuali, come specifica doglianza che colpisce l’interrogatorio effettuato in sede di convalida ex art. 391 c.p.p., equiparabile, sul piano delle garanzie all’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. che segue tuttavia altro schema processuale.

Da qui l’annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio con contestuale immediata scarcerazione dell’indagato I.S. ove non ristretto per altra causa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed ordina l’immediata scarcerazione di I.S. se non detenuto per altra causa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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