Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 29-03-2011, n. 12714 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza pronunziata in data 20 agosto 2010, il Tribunale di Milano -Sezione feriale del riesame confermava l’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio in data 22 luglio 2010 con la quale era stata disposta la custodia in carcere nei confronti di D.C., quale indagato del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 perchè,senza l’autorizzazione prevista dall’art. 17, ritirava dall’Ufficio postale di Modena – centro un pacco proveniente dall'(OMISSIS) ed entrato in Italia dalla frontiera aerea di (OMISSIS), contenente un chilogrammo di cocaina. Fatti accertati in (OMISSIS).

Ha ritenuto il Tribunale insussistenti le censure di illegittimità dell’ordinanza cautelare, sollevate dal difensore, giacchè:

1. il Giudice territorialmente competente (nel caso di specie: il GIP del Tribunale di Busto Arsizio) ha la facoltà di emettere legittimamente una nuova ordinanza cautelare,ancorchè per lo stesso fatto e valutando i medesimi elementi, dopo la scadenza del termine di giorni venti dalla pronunzia dell’ordinanza di incompetenza e di trasmissione degli atti emessa,ex art. 27 c.p.p., nel caso in esame, dal GIP del Tribunale di Modena;

2. non è causa di nullità, ma di mera inefficacia del provvedimento, pacificamente non eccepibile dinanzi al Tribunale del riesame, ex art. 309 c.p.p., l’omesso espletamento dell’interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP del Tribunale di Busto Arsizio, competente per territorio.

Ricorre per cassazione D.C., instando per l’annullamento dell’ordinanza pronunziata dal Tribunale del riesame di Milano, per il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 27 c.p.p. richiamando le censure in precedenza dedotte avverso il provvedimento cautelare, attesa la pacifica violazione del surrichiamato termine.

Si duole altresì il difensore dell’imputato dell’erronea declaratoria di inammissibilità dell’altra eccezione di nullità proposta, rimarcando che con due pronunzie delle Sezioni Unite penali si è stabilito che, fermo il principio generale della deducibilità dinanzi al giudice del riesame,dei soli vizi genetici del provvedimento cautelare, qualora con l’impugnazione cautelare sia eccepita la perdita di efficacia della misura unitamente alla sua illegittimità,opera la vis actractiva del proposto gravame in tal modo radicandosi la competenza del giudice del riesame sì da evitare ritardi nelle decisione in materia de libertate.

Il ricorso non ha pregio e deve quindi, per quanto di ragione, esser respinto. E’ principio assolutamente pacifico e condiviso dalla prevalente e consolidata giurisprudenza di legittimità quello affermato dal Tribunale del riesame di Milano secondo cui l’ordinanza pronunziata dal giudice competente per territorio,anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 27 c.p.p., al quale sono stati rimessi gli atti dal giudice dichiaratosi contestualmente incompetente, è connotata da autonomia rispetto a quella emessa in precedenza, ancorchè attenga al medesimo fatto e si fondi sulla valutazione dei medesimi elementi (cfr. Sez. Unite n. 15 del 1993, imp. Silvano). Nè peraltro, in linea di principio (cfr. Sez. 2 n. 29924 del 17 aprile 2007 – dep. 23 luglio 2007 – imp. Cappuccio) deve farsi luogo a nuovo interrogatorio di garanzia "anche nel caso in cui il giudice competente abbia n’emesso l’ordinanza applicativa di una misura cautelare, dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 27 c.p.p." salvochè, con il nuovo provvedimento, siano contestati fatti nuovi o che lo stesso sia fondato su indizi od esigenze cautelari diverse: ipotesi che non ricorre nel caso di specie, a quanto riportato a foglio n. 2 del provvedimento impugnato, circa i gravi indizi desumibili dal verbale di arresto e dalle stesse ammissioni rese dall’indagato – interrogato dal GIP in sede di convalida – e circa le esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione del reato, posto il più che verosimile inserimento del D., peraltro disoccupato, in una ben più vasta organizzazione criminale deputata alla importazione di sostanze stupefacenti. Quanto all’eccepito difetto di ripetizione dell’interrogatorio, ex artt. 27, 292, 294 e 302 c.p.p. va rilevato che, a l sensi dell’art. 302 c.p.p., a detta omissione unicamente consegue la sanzione dell’inefficacia sopravvenuta del provvedimento.

Del tutto correttamente ed in termini assolutamente ineccepibili, il Tribunale, facendo propri principi reiterata mente affermati nella giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto improponibile in sede di riesame l’eccezione di inefficacia della misura cautelare ex art. 309 c.p.p. essendo "il procedimento di riesame preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza". Avrebbe dovuto in tal caso l’indagato, dedotta una causa di inefficacia sopravvenuta, instare per la revoca della misura cautelare ex art. 306 c.p.p., dinanzi allo stesso GIP del Tribunale di Busto Arsizio, per proporre poi in seguito appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., avverso il provvedimento di eventuale reiezione (cfr. Sez. 5 n. 5664 del 24 novembre 1999 – dep. 16 febbraio 2000 – imp. Frroku; Sez. 6 32622 del 08/05/2006 Cc. – dep. 02/10/2006 – imp. Tommasino con la quale specificamente si ribadisce che le eccezioni difensive riguardanti la convalida dell’arresto e la regolarità dell’interrogatorio avrebbero dovuto essere proposte al G.i.p., formando oggetto di appello cautelare ai sensi dell’art. 310 c.p.p., ma non di riesame). E’ peraltro da escludere che, nello specifico caso, possa il ricorrente "giovarsi" della vis actractiva della questione di inefficacia, esclusivamente proponibile, in via eccezionale, al fine di evitare ritardi nelle decisioni de libertate, qualora, con il ricorso per cassazione, siano altresì prospettate eccezioni concernenti l’originaria legittimità della misura cautelare (cfr. Sez. U. n. 7 del 17 aprile – dep. 3 luglio 1996 – imp. Moni; Sez. U n. 25 del 16/12/1998 Cc. -dep. 18/01/1999 – imp. Alagni, Rv. 212072).

L’indagato, richiamando il contenuto della richiesta di riesame, ha invero dedotto con il ricorso de quo censure attinenti all’inefficacia sopravvenuta della misura stessa sul presupposto della mancata ripetizione dell’interrogatorio di garanzia dinanzi al giudice competente per territorio,ovviamente incidenti sulla sua persistenza. L’eccepita omissione vale – sempre e comunque – ad integrare, al pari della pur dedotta mancata osservanza del termine di cui all’art. 27 c.p.p. (come sopra si è osservato) una causa di sopravvenuta inefficacia, come rimarcato nel provvedimento impugnato e non un profilo di illegittimità originaria del provvedimento stesso.

Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 – ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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