Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 29-03-2011, n. 12713 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza pronunziata in data 7 ottobre 2010, il Tribunale di Taranto – Sezione del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal P. M. avverso il provvedimento con il quale, in data 8 settembre 2010, il GIP dello stesso Tribunale aveva sostituito, con la misura cautelare degli arresti domiciliari in Manduria (Taranto), via Contrada Laciello, quella della custodia in carcere, già applicata il 3 settembre 2010 a T.P. (indagato del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis e art. 99 c.p., comma 4 per aver detenuto, a fini di spaccio, circa 50 gr. di cocaina in (OMISSIS)), ripristinava la misura custodiale intramuraria da eseguirsi presso apposita struttura carceraria di Bari dotata di centro clinico idoneo alla cura della patologia renale da cui il prevenuto era affetto.

Il Tribunale, dissentendo dall’avviso espresso dal GIP, ha ritenuto che la misura cautelare meno afflittiva non fosse idonea a tutelare adeguatamente le esigenze cautelari prospettate dall’appellante ai sensi dell’art. 274 c.p.p., lett. C) e – quindi – ad impedire la reiterazione di reati, atteso il considerevole spessore criminale del T. desumibile dai gravi e numerosi precedenti penali anche specifici nonchè dall’avvenuto arresto nel flagrante possesso di un non irrilevante quantitativo di cocaina.

Attese le surrichiamate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, le condizioni di salute del T. (risultato affetto, giusta quanto accertato dal consulente del GIP, da cistopielite sinistra e da microlitiasi renale sinistra tali da poter evolvere verso un quadro di pielonefrite sinistra in soggetto monorene destro) non potevano dirsi ostative all’istituzionalizzazione del prevenuto in idonea struttura sanitaria penitenziaria, come previsto dall’art. 275 c.p.p., commi 4 – bis e segg.; struttura individuata dal Tribunale di Taranto nella viciniore Casa circondariale di Bari,giusta la nota del D.A.P. del Ministero della Giustizia,pervenuta in data 14 ottobre 2010.

Ricorre per cassazione il T., per tramite del difensore, deducendo l’illegittimità dell’ordinanza impugnata sotto il profilo dell’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità/inutilizzabilità.

Il Tribunale ha utilizzato, versandosi in sede di giudizio d’appello (e non di riesame) disciplinato dall’art. 310 c.p.p. (con la conseguente applicazione, in via analogica, come statuito da costante e prevalente giurisprudenza di legittimità, dell’istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all’art. 603 c.p.p., commi 2 e 3), le informazioni acquisite con provvedimento interlocutorio dell’8 ottobre 2010 presso il D.A.P. del Ministero della Giustizia senza preventivamente fissare una nuova udienza, in dispregio del principio del contraddicono, così precludendo alla difesa di interloquire prima della decisione.

Inoltre, vigendo nel procedimento d’appello ex art. 310 c.p.p., il principio: tantum devolutum, tantum appellatum, con la conseguente cognizione del giudice limitata ai punti della decisione impugnata, direttamente investiti dalle proposte censure, il Tribunale di Taranto, benchè il P.M. appellante "avesse richiesto, rebus sic stantibus, di rivalutare solo gli atti e sulla scorta degli stessi, e di ripristinare la custodia cautelare in casa circondariale" aveva acquisito presso il D.A.P. documentazione idonea ad individuare una struttura carceraria idonea al caso di specie (non richiesta con l’atto di gravame) facendo financo riferimento ad una valutazione effettuata dal personale sanitario dello stesso Dipartimento, rimasta anch’essa del tutto ignota alla difesa. In altri termini, aveva deciso indipendentemente dalle richieste del P.M. appellante.

Il ricorso è infondato e va respinto con ogni conseguenza di legge.

Il Tribunale non ha adottato alcun provvedimento a contenuto decisorio, sull’appello proposto dal P.M. in violazione del principio del contraddittorio; di talchè nessuna "sanzione" di nullità/inutilizzabilità appare nella concreta fattispecie configurabile. Tantomeno l’ordinanza impugnata, deliberata in camera di consiglio in data 7 ottobre 2010 e depositata in cancelleria, a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, il 15 ottobre 2010, integra violazioni al principio devolutivo che governa l’appello nè contiene disposizioni, a tale titolo, censurabili.

Il Tribunale, nel giudicare fondato il proposto gravame, ha ineccepibilmente e del tutto condivisibilmente disposto, nei confronti dell’indagato T.P., la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con "quella della custodia in carcere presso la Casa circondariale di BARI" ritenuta l’inadeguatezza, a fini di tutela della collettività, della misura degli arresti domiciliari – verosimilmente prodromica alla "trasformazione" dell’abitazione dell’indagato in una centrale deputata allo spaccio – sul presupposto dell’incontestabile pericolo di reiterazione del reato. Attesa l’obiettiva necessità – prospettata anche dal P.M. appellante – di valutare, agli effetti della modificazione del regime cautelare, le condizioni di salute dell’indagato, il Tribunale ha inteso far diretto rinvio al disposto dell’art. 275 c.p.p. ove, ai commi 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies, risulta delineato "un sistema cautelare per così dire, specifico" per coloro che,sottoposti alla misura cautelare in regime carcerario, versino in condizioni di malattia particolarmente gravi. Da un canto, invero, con la surrichiamata diagnosi, il consulente nominato dal GIP che non si era espressamente pronunziato sulla compatibilità o meno tra la patologia del T. ed il regime carcerario, limitandosi a consigliare l’effettuazione degli screening necessari presso strutture ospedaliere pubbliche subordinando un’ eventuale, futura prognosi peggiorativa in ordine alla necessità di dialisi, ad ulteriori accertamenti diagnostici. Dall’altro, ha evidenziato il Collegio che i consulenti tecnici di parte, pur sottolineando la gravità della patologia del T. e l’assoluta necessità di intervenire con un adeguato programma di assistenza prognostica e diagnostica, in previsione dell’instaurarsi, in futuro, di un’ eventuale pielonefrite con necessità di dialisi agevolmente eseguibile ove l’indagato si fosse trovato al proprio domicilio, avevano invece concluso per l’incompatibilità delle condizioni di salute dello stesso con il regime carcerario, "evidentemente riferendosi a quello ordinario". In ogni caso entrambi i consulenti avevano concordemente accennato alla necessità per il T., di sottoporsi a più approfonditi e ad ulteriori accertamenti diagnostici o di screening da eseguirsi presso strutture sanitarie specializzate. Non era invece prospettata alcuna necessità di effettuazione di ineludibili trattamenti terapeutici o di assistenza sanitaria esclusivamente praticabili in strutture ospedaliere appositamente specializzate. Il che ha ovviamente indotto il Tribunale, recepito l’insegnamento dettato in materia da questa Corte (cfr. Sez. 5 n. 16500 del 15 marzo 2006 rv. 224938) secondo cui il giudizio di compatibilità tra condizioni di salute dell’indagato e regime carcerario deve esser effettuato tenendo conto delle concrete "dotazioni" sanitarie offerte dal circuito penitenziario atte a salvaguardarne le specifiche esigenze terapeutiche, a limitarsi a richiedere al D.A.P. di segnalare le strutture carcerarie viciniori, a tale fine idonee, fermo l’altro principio – del pari ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui al giudice – ed a nessun altro soggetto – compete stabilire se, in riferimento alle condizioni di salute di un determinato detenuto, "esistano nelle rete carceraria italiana istituti caratterizzati da quelle condizioni che rendano compatibile il regime detentivo con lo stato di salute del predetto".

(Sez. 5, cit.). Nè la difesa si è in alcun modo doluta, mediante specifiche e puntuali censure, di siffatto apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata: unico provvedimento a contenuto e valenza decisoria, pronunziato nel contraddittorio delle parti ed oggetto del presente ricorso.

Deve quindi conclusivamente ritenersi che il Tribunale, formulato in via autonoma, alla stregua di quanto premesso, il giudizio di compatibilità tra stato di salute del T. e regime cautelare carcerario a prescindere dall’acquisizione di qualsivoglia "parere" medico – legale (invero non richiesto al D.A.P.), si sia poi limitato a recepire quanto comunicato dell’organo ministeriale previamente interpellato con provvedimento interlocutorio depositato l’8 ottobre 2010 – circa gli istituti viciniori a Taranto dotati di idoneo centro clinico. Segue pertanto conclusivamente il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge, anche ex art. 92 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ex art. 92 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *