Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-03-2011, n. 252 Destituzione e dispensa dall’impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 15/12/1993, il sig. Sa.It., allora dipendente della Polizia di Stato ed in servizio presso la Questura di Messina, all’esito di accertamenti medici volti ad accertarne l’idoneità al servizio di istituto nella Polizia di Stato, veniva giudicato dalla C.M.O. di Messina "inidoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo parziale D.P.R. n. 738/81, artt. 1 e 2. Controindicato l’impiego in compiti che comportino stress fisici e che non consentano il regolare consumo dei pasti".

Con decreto del 28/10/2003, il Sa. veniva quindi trasferito, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 339/1982, dal ruolo degli assistenti ed agenti a quello degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, incarico che assumeva in data 6/11/2003.

Con nota prot. n. 757/Ctg. 1.2.12 del 3/2/2006, lo stesso veniva informato che alla data del 10.11.2005 aveva fruito di complessivi giorni 538 di aspettativa continuata.

Con nota prot. 1352/Ctg. 1.2.12 del 28/2/2006, la Questura di Messina gli comunicava l’avvio della procedura di dispensa dal servizio a decorrere dal 19/2/2006 per il raggiungimento del limite massimo di mesi diciotto di aspettativa continuata.

Con successiva nota prot. n. 1764/Ctg 1.2.12, la suddetta Questura comunicava al Sa. che alla data dell’11/11/2005 aveva fruito di complessivi gg. 529 di aspettativa continuata per motivi di salute.

Con nota prot. n. 2007/Ctg. 1.2.12 del 28/3/2006, la Questura di Messina gli comunicava l’avvio della procedura di dispensa dal servizio per raggiungimento in data 28/2/2006 del limite di mesi diciotto di aspettativa continuata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 70 del D.P.R. 1957 n. 3.

Con nota in pari data, gli veniva comunicato di presentarsi in data 3.4.2006 alla C.M.O. di Messina per essere sottoposto a visita medica collegiale finalizzata all’acquisizione del giudizio previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 3/1957, ordine cui il Sa. ottemperava puntualmente.

In data 12/4/2006, egli veniva dimesso con il seguente giudizio: "non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto in modo assoluto. Si ulteriormente impiegabile in altri ruoli della P. di S. ed in altre amministrazioni dello Stato".

In data 13/4/2006, il Sa. riprendeva servizio.

Con nota prot. n. 4403 Ctg. 1.2.12/Pers. del 7.8.2006, la Questura di Messina, premesso che il Sa. aveva maturato, alla data del 28 febbraio 2006, 540 giorni di aspettativa continuata e che da tale data egli non aveva effettuato tre mesi di servizio attivo, comunicava allo stesso l’avvio della procedura di dispensa dal servizio con contestuale sospensione dello stipendio.

In data 9 agosto 2006, il Sa., in ossequio all’ordine impartitogli con la medesima nota del 7/8/2006, si presentava alla C.M.O. di Messina e si sottoponeva ai prescritti accertamenti medico legali.

In data 23 agosto 2006 veniva dimesso con il seguente giudizio: "Temporaneamente non idoneo al servizio d’Istituto nella P. di S. per gg. 26".

Avverso tale provvedimento, il Sa. proponeva ricorso alla C.M.O. di seconda istanza di Palermo, la quale, in data 19/9/2006, dichiarava il ricorrente "temporaneamente non idoneo al servizio d’Istituto per gg. 90".

Nelle more, con nota prot. cont. 1.2.2/5481 del 15 settembre 2006, la Questura comunicava al ricorrente che il raggiungimento del limite massimo di aspettativa aveva prodotto la sospensione dello stipendio.

Con decreto del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 333-E/ROC 4406/17 147/2006, emesso in data 3.10.2006 e notificato in data 9.10.2006, il ricorrente veniva dispensato dal servizio a decorrere dal 5 agosto 2006, per avere superato il periodo massimo di aspettativa.

Avverso il suddetto decreto e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, il Sa. proponeva ricorso al T.A.R. Catania per chiedere l’annullamento degli stessi e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione della retribuzione sospesa, a decorrere dalla data di pretesa scadenza del limite massimo di aspettativa e sino a quella di riammissione in servizio, deducendo: "violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del D.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 9 del D.P.R. n. 339/1982 nonché dell’art. 70 del D.P.R. n. 3/1957".

Si costituiva l’Amministrazione intimata per chiedere il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 1658/08, il T.A.R. adito rigettava il ricorso per infondatezza.

Il sig. Sa. proponeva ricorso in appello avverso detta sentenza, deducendone l’erroneità nella parte in cui ha affermato la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti richiesti dalle norme sul procedimento di dispensa dal servizio ( D.P.R. n. 3/1957 e n. 339/1982): ovvero, la manifestazione di un giudizio medico legale di inidoneità assoluta ed il superamento del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità.

Le Amministrazioni appellate replicavano, chiedendo il rigetto dell’appello per infondatezza.

Con decisione di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, n. 1064/2010, l’appello veniva accolto, in quanto, all’atto dell’adozione del provvedimento di dispensa da parte del Ministero dell’interno, erano insussistenti entrambi i concorrenti presupposti richiesti a tal fine dalla vigente normativa, ovvero:

a) la manifestazione da parte degli organi a ciò preposti (C.M.O.) di un giudizio medico legale di inidoneità assoluta nel ruolo in cui il Sa. era ascritto;

b) il superamento da parte dello stesso del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità.

Con il ricorso in epigrafe, il sig. Sa., rappresentando che il Ministero dell’interno si è astenuto dal dare esecuzione alla predetta decisione n. 1064/2010, ne ha chiesto l’ottemperanza.

Il ricorso va accolto.

Attesa l’accertata illegittimità degli atti impugnati in primo grado e, quindi, considerato l’annullamento degli stessi, statuito da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa con la decisione di cui l’odierno ricorrente chiede l’ottemperanza in questa sede, il Collegio dispone che il Ministero, entro 60 giorni dalla notifica della presente statuizione, ovvero dalla data di comunicazione della stessa a cura della parte interessata, dia esecuzione alla suddetta decisione n. 1064/2010 e, per l’effetto, provveda a riammettere in servizio il sig. Sa.It., previa ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutti i benefici giuridici ed economici maturati nonché con la corresponsione di tutte le retribuzioni fisse, in misura integrale, escluse le indennità connesse all’effettivo svolgimento del servizio, dovute dal 5 agosto 2006, data di decorrenza della illegittima dispensa, alla data della effettiva riammissione in servizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria da corrispondere ai sensi di legge.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dispone che il Ministero intimato provveda, con le modalità e nel termine indicati in parte motiva, a dare esecuzione alla decisione n. 1064/2010 di questo C.G.A.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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