Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 29-03-2011, n. 12710 interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ente l’avv. Bettini che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Nell’ambito del procedimento penale ex artt. 113 e 444 c.p., art. 452 c.p., comma 2, art. 590 c.p. a carico di diversi imputati, amministratori e dirigenti della "Qualità e Servizi s.p.a." (accusati, di avere, per colpa generica e specifica, omesso di controllare il rispetto della normativa in tema di igiene degli alimenti e consentito che i pasti confezionati e cucinati dalla stessa società fossero distribuiti nelle scuole e consumati dagli alunni, taluni dei quali avevano contratto la salmonellosi "entederis"), il giudice monocratico del Tribunale di Prato ha disposto, con decreti emessi il 25 febbraio, l’11 marzo ed il 13 marzo 2010, il sequestro conservativo di beni, mobili e immobili, di proprietà della predetta società citata, nello stesso procedimento, quale responsabile civile. I provvedimenti sono stati emessi in favore di diverse parti civili fino alla concorrenza, per taluna di esse, di somme di vario importo.

Con ordinanza del 27 marzo 2010, il Tribunale di Prato ha respinto la richiesta di riesame dei citati provvedimenti, avanzata dallo stesso responsabile civile.

I giudici del riesame hanno respinto le censure mosse dalla società ricorrente -che aveva contestato la sussistenza del periculum in mora e la stessa legittimazione di quasi tutte le parti civili a richiesta delle quali erano stati emessi i decreti di sequestro- rilevando:

1) che la condizione economica e finanziaria della società, pur migliorata rispetto alla situazione risultante dal bilancio per l’anno 2008, non presentava tranquillizzante stabilità poichè: a) la relazione sulla gestione, datata 30.10.08, riferita all’esercizio chiuso il 31.7.08, aveva individuato, quali cause del pesante passivo (358.471,31 Euro), l’aumento dei prezzi e delle forniture, l’aumento dei costi per le utenze ed i trasporti ed il costo del personale, voci per le quali non era possibile ipotizzare un andamento di spesa più favorevole; non erano stati prodotti, inoltre, i dati di bilancio relativi all’esercizio chiuso al 31.7.09; b) il risultato positivo di Euro 14.458,00, registrato in bilancio, non presentava particolare significato, in termini di ripresa finanziaria della società, poichè condizionato dalla somma di 15.517,00 Euro attribuita in bilancio a "proventi straordinari"; c) la presenza di una polizza assicurativa, pur se idonea a dare maggiore tranquillità circa la possibilità di garantire eventuali risarcimenti, non poteva costituire fondamento per la revoca del sequestro conservativo, poichè non consente razionabilità diretta dei danneggiati;

2) che infondata doveva ritenersi la censura relativa alla carenza di legittimazione di tutte le parti civili di avanzare le istanze di sequestro conservativo, pur se la richiesta di citazione del responsabile civile era stata avanzata dal solo avv. Cini, difensore di M.D. e F.E. (genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore M.A.), poichè detta richiesta era stata poi fatta propria dagli altri difensori che hanno a loro volta successivamente richiesto ed ottenuto il sequestro conservativo.

-2- Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso il responsabile civile "Qualità e Servizi s.p.a.", in persona del legale rappresentante P.C..

La società ricorrente ha riassunto, anzitutto, i diversi passaggi processuali che hanno caratterizzato la vicenda cautelare reale oggetto di esame, ricordando: a) che all’udienza dell’8.10.08, tenutasi davanti al Tribunale di Prato, solo alcune delle costituite parti civili, i sigg. M.D. e F.E., nella richiamata qualità, avevano avanzato, per il tramite del difensore che li rappresentava, avv. Cini, richiesta al giudice procedente di citazione del responsabile civile, "Qualità e Servizi s.p.a."; b) che le altre parti civili si erano, a quel punto, associate alla richiesta; c) che il giudice aveva ordinato la citazione del responsabile civile, come da decreto allegato al ricorso, di guisa che i sig.ri M., e solo loro, avevano provveduto alla notifica dello stesso; d) che alla successiva udienza del 6.5.09 tutte le parti civili, comprese quelle che non avevano mai notificato alcun decreto di citazione a giudizio al fine di instaurare il regolare contraddittorio, avevano chiesto ed ottenuto di prendere conclusioni anche nei confronti del responsabile civile; e) che sulla base di distinte istanze avanzate da tutte le parti civili il giudice aveva emesso i decreti di sequestro poi impugnati; f) che con istanza del 12.4.10 la società responsabile civile aveva offerto cauzione, ex art. 319, comma 3, dell’importo di Euro 500.000,00, in conseguenza della quale lo stesso Tribunale di Prato, con provvedimento del 13.4.10, aveva revocato tutti di decreti di sequestro emessi.

Tanto premesso, e rilevato, ancora, che l’intervenuta revoca dei decreti di sequestro non aveva escluso l’interesse del responsabile civile di coltivare l’impugnazione, posto che l’esito favorevole del ricorso sarebbe destinato ad avere influenza anche sulla legittimità del mantenimento della cauzione già versata, la società ricorrente ha censurato l’ordinanza del tribunale del riesame, deducendo:

1) Violazione dell’art. 316 c.p.p., in relazione all’assenza del "periculum in mora". Inesistente sarebbe, a giudizio della ricorrente, tale "periculum", erroneamente ritenuto sussistente dal tribunale che ha tuttavia concentrato la sua analisi circa la "solvibilità" della società esclusivamente sul bilancio chiuso il 31.7.08, ignorando del tutto il bilancio chiuso l’anno successivo, il 31.7.09, pure prodotto in atti, con allegata relazione. La documentazione contabile in atti segnalerebbe una solida struttura economico finanziaria della società (i cui soci sono oggi i comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa) con riferimento sia alla capacità reddituale, sia ai beni mobili ed immobili ricadenti nel patrimonio sociale, tanto che la stessa società ha offerto una cauzione di 500.000,00 Euro, mentre l’aumento dei costi delle materie prime avrebbe potuto essere fronteggiato, in futuro, con l’aumento dei prezzi. L’analisi del tribunale sarebbe stata, quindi, parziale ed errata, non sarebbe stata approfondita nè compiutamente esaminata la sussistenza dei presupposti che autorizzano l’emissione del sequestro conservativo, rappresentati dall’atteggiamento del debitore e dall’attualità del pericolo.

Ulteriore violazione dell’art. 316 c.p.p. è stato riscontrato anche con riferimento all’art. 1917 cod. civ., laddove il tribunale, nel prendere atto dell’esistenza di una polizza assicurativa, ha sostenuto che essa non forniva idonee garanzie poichè non consentiva l’azionabilità diretta dei danneggiati. Ciò senza considerare, si sostiene nel ricorso, che il danneggiato, pur non potendo azionare direttamente la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell’assicurazione, sarebbe comunque garantito nei suoi diritti risarcitori ove, vittorioso nel giudizio, intimasse il pagamento delle somme liquidate al responsabile civile che chiamerebbe in garanzia l’assicuratore, obbligato al pagamento diretto.

2) Violazione degli artt. 83 e 316 c.p.p., carenza di legittimazione ad avanzare richiesta di sequestro conservativo dalle parti civili costituite a ministero di avvocati Monica Brogi, Giuliana Moscatelli, Mario Taddeucci Sassolini, Sigfrido Fenyes e Guglielmo Mossuto.

Sostiene la società ricorrente che solo i coniugi M., costituiti parti civili a ministero dell’avv. Cini, hanno chiesto ed ottenuto la citazione del responsabile civile e solo loro hanno proceduto a notificare al responsabile civile il relativo decreto;

solo nei loro confronti, quindi, si è instaurato il contraddittorio con la "Qualità e Servizi" e solo loro, in conseguenza, avevano legittimazione ad avanzare la richiesta di sequestro conservativo.

Nessuna delle altre parti civili, mai costituitesi nei confronti della società, erano legittimate ad avanzare istanze di sequestro, nè di ottenerne l’adozione.

Conclude la ricorrente chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, quantomeno nella parte che ha respinto la richiesta di riesame dei provvedimenti di sequestro conservativo emessi a richiesta delle parti civili rappresentate dagli avv.ti Brogi, Moscatelli, Taddeucci Sassolini, Fenyes e Mossuto.

Con memoria prodotta in cancelleria, il responsabile civile rinnova le censure proposte con il ricorso e le relative richieste.

L’avv. Taddeucci Sassolini, con memoria fatta pervenire in cancelleria, nell’interesse della parti civili dallo stesso rappresentate, contesta la fondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

-3- Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

A) Va, preliminarmente, ribadito l’interesse ad impugnare del responsabile civile, "Qualità e Servizi s.p.a.", pur dopo l’intervenuta revoca dei decreti di sequestro, conseguente al versamento da parte della stessa, a garanzia dei danneggiati, di una cauzione di 500.000,00 Euro, ritenuta congrua dal Tribunale di Prato.

Invero, come ha giustamente sostenuto la società ricorrente, richiamando i condivisibili principi sul punto affermati da questa Corte, l’interesse ad impugnare ed alla verifica della legittimità di una misura cautelare reale non viene meno, pur in presenza di una revoca della stessa a seguito di prestazione di una cauzione, allorchè la decisione sull’impugnazione possa avere effetti significativi sul mantenimento della cauzione già versata (Cass. n. 27964/01).

B) Tanto premesso, procedendo all’esame del secondo e pregiudiziale motivo di ricorso -con il quale la società ricorrente denuncia la carenza di legittimazione delle parti civili a proporre istanza di sequestro conservativo, con l’unica eccezione di quelle rappresentate dall’avv. Mauro Cini – ne rileva la Corte la fondatezza.

In realtà secondo la non contestata ricostruzione dei fatti eseguita dalla società ricorrente, emerge che le parti civili rappresentate dagli avv.ti Brogi, Moscatelli, Taddeucci Sassolini, Fenyes e Mossuto, pur non avendo mai formalmente chiamato in giudizio la "Qualità e Servizi" (il decreto di citazione del responsabile civile è stato notificato solo dalle parti rappresentate dall’avv. Cini), hanno tuttavia chiesto ed ottenuto dal giudice il sequestro conservativo dei beni della società, ex art. 316 c.p.p..

Sulla denunciata carenza di legittimazione di dette parti civili, proposta dalla odierna ricorrente, il Tribunale di Prato ha osservato, con l’impugnata ordinanza, che tutte le parti civili dovevano ritenersi legittimate a chiedere ed ottenere il sequestro conservativo poichè esse si erano associate, attraverso i rispettivi difensori, alla richiesta formulata dall’avv. Cini.

Decisione, tuttavia, che questa Corte non ritiene di condividere in quanto in contrasto con i risalenti e condivisibili principi in tale materia affermati da questa Corte.

In proposito, invero, premesso che già al tempo della vigenza del codice di procedura penale del 1930, si è ritenuto che l’azione introdotta dalla parte civile nei confronti del responsabile civile è un rapporto regolato dalle norme processuali civili, per quanto compatibili (Cass. n. 6339/81), è stato da questa Corte affermato che "il sequestro conservativo può essere legittimamente disposto sul bene di un terzo solamente quando questi acquisti la veste di responsabile civile nascente da reato e sempre che sia stata proposta la relativa azione civile in sede penale nei confronti di detto responsabile, con citazione dello stesso nel processo penale" (Cass. nn. 4316/94, 12709/06).

Alla stregua del richiamato e consolidato principio giurisprudenziale, quindi, il sequestro conservativo di un bene appartenente ad un terzo, in relazione ad un’obbligazione civile nascente da reato, può essere disposto solo dopo che egli abbia assunto la veste di responsabile civile attraverso la rituale citazione dello stesso nel processo penale, nelle forme previste dagli artt. 83 e segg. c.p.p..

E’ stato, altresì, affermato (anche da Cass. 24.3.1981, Nardiello, citata nella memoria fatta pervenire in cancelleria dall’avv. Taddeucci Sassolini, difensore di alcune parti civili) che, essendo la citazione del responsabile civile autonoma rispetto alla costituzione di parte civile, l’irritualità della mancata citazione è sanata se essa sia effettuata all’atto della costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile che sia presente in dibattimento. La necessità della presenza del responsabile civile è stata anche sostenuta da Cass. 24.3.1981, Nardiello, secondo cui "La formalità della citazione del responsabile civile ad istanza della parte civile, prevista dagli artt. 107 e 108 c.p.p., può ritenersi non necessaria allorchè la parte intervenga nel giudizio pendente tra altre parti civili ed il medesimo responsabile civile, purchè dichiari che gli effetti della sua Costituzione sono rivolti nei confronti del responsabile civile già presente nel giudizio e tale dichiarazione sìa formalmente espressa non oltre il termine utile per la Costituzione diparte civile".

Orbene, tale essendo lo stato della giurisprudenza in materia, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, nessuna delle richiamate condizioni risulta essersi realizzata posto che, da un lato, la formale citazione del responsabile civile è stata disposta, come emerge dal decreto di citazione allegato al ricorso, con riferimento alla sola richiesta delle parti rappresentate dall’avv. Cini, le uniche che hanno provveduto alla relativa notifica; dall’altro, che il contraddittorio tra le altre parti civili ed il responsabile civile non si è realizzato neanche all’udienza del 6 maggio 2009 per la mancata comparizione del responsabile civile, di guisa che l’irritualità della mancata citazione dello stesso non può ritenersi sanata.

Ne consegue che, non essendosi ritualmente costituito il contraddittorio tra il responsabile civile e le parti civili diverse da quelle rappresentate dall’avv. Cini, le richieste di sequestro conservativo avanzate da queste ultime non avrebbero potuto essere accolte.

Fondato è, quindi, il secondo motivo di ricorso.

C) Quanto al primo dei motivi proposti, rimasto circoscritto alla sola posizione delle parti civili M. – F., deve dichiararsene l’inammissibilità. La società ricorrente, in verità, pur formalmente denunciando la violazione dell’art. 316 c.p.p., sostanzialmente propone all’esame di questa Corte una lettura degli atti, alternativa rispetto a quella accolta dal tribunale, non consentita nella sede di legittimità alla quale può accedersi solo per violazione di legge. Ciò vale anche per il "periculum in mora", in relazione al quale il tribunale ha individuato condizioni di criticità del patrimonio, determinate anche da fattori esterni non controllabili, ritenute tali da giustificare il disposto sequestro conservativo.

Da quanto sopra esposto discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio, unitamente ai decreti di sequestro conservativo emessi nei confronti della società ricorrente in favore delle parti civili rappresentate dagli avv.ti Brogi, Moscatelli, Taddeucci Sassolini, Fenyes e Mossuto; per il resto, e con riferimento alle parti civili M. – F., il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nonchè i decreti di sequestro conservativo disposti nei confronti della spa "Qualità e Servizi" con riguardo a tutte le parti civili, ad eccezione delle p.c. coniugi M.; dichiara inammissibile nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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