Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 29-03-2011, n. 12709 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- S.R. ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, del 26 gennaio 2010, con la quale è stata respinta la domanda, dalla stessa avanzata, di riparazione del danno derivante dall’ingiusta detenzione in carcere sofferta dall’11 luglio 2003 al 13 aprile 2004 – l’ultimo mese in regime di arresti domiciliari- in conseguenza di ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito di procedimento penale che l’ha vista imputata, unitamente al marito, D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73 e 80. Delitto dal quale è stata successivamente assolta.

Dall’esame degli atti, i giudici della riparazione hanno rilevato, in particolare, che la S. era stata tratta in arresto perchè, nella camera da letto del residence che la stessa occupava con il coniuge, era stata rinvenuta una notevole quantità di sostanza stupefacente, ed hanno ritenuto che la stessa, con la sua condotta, avesse concorso a dar causa alla misura custodiale emessa a suo carico per colpa grave, rilevata nell’avere acconsentito che la droga fosse custodita nell’abitazione comune.

Ha chiesto, dunque, la ricorrente l’annullamento dell’impugnata ordinanza, deducendo vizio di motivazione della stessa in ordine alla ritenuta sussistenza del presupposto della colpa grave, costituente causa impeditiva al riconoscimento del diritto all’indennizzo.

Ritualmente costituitasi nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi il ricorso.

-2- Il ricorso è infondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato, o concorso a darvi, causa, per dolo o colpa grave, deve manifestarsi attraverso comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", se essi si siano posti come fattore condizionante rispetto all’emissione del provvedimento di custodia cautelare. Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (auto incolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. La stessa Corte ha ancora affermato che la valutazione di tali condotte deve essere eseguita non rapportandosi ai canoni di giudizio propri del processo penale, che è diretto ad accertare se la condotta dell’imputato costituisca reato, bensì a quelli propri del procedimento di equa riparazione, che è diretto ad accertare se taluni comportamenti del soggetto ingiustamente accusato abbiano quantomeno concorso a determinare l’adozione del provvedimento restrittivo.

Orbene, nel caso di specie la corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico, sulla base di quanto emerso in sede di indagini, che la condotta della ricorrente è stata caratterizzata da grave imprudenza e leggerezza, avendo consentito al coniuge di custodire all’interno della camera da letto di un residence, dalla stessa divisa con il marito, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. In particolare, i giudici del riesame hanno richiamato il complessivo contesto nel quale è avvenuto l’arresto e la presenza, su una mensola della camera da letto della coppia, in posizione, quindi, ben visibile ed accessibile a chiunque, di diversi pacchi contenenti la droga ed ancora, in un cassetto del comò, numerosi foglietti, pure in bella vista, indicanti cifre e nomi riconducibili all’attività di trafficante esercitata dal marito. Presenza, quella dello stupefacente e dei citati foglietti, giustamente ritenuta significativa quantomeno della consapevolezza della S. della presenza della droga e dell’illecita attività del marito, pur ritenuta non rilevante penalmente non essendo stato accertato che la donna avesse fornito a detta illecita attività un contributo causale.

Di qui il giudizio, legittimamente espresso dai giudici della riparazione, di grave leggerezza ed imprudenza della condotta della richiedente, che ha concorso a dar causa, per colpa grave, alla misura custodiale, in quanto idonea ad ingenerare la convinzione del suo coinvolgimento nell’illecito traffico nel quale era coinvolto il marito e sul quale si stava indagando. Una condotta, quindi, che aveva quantomeno contribuito alla formazione del quadro indiziario che ha determinato l’adozione del provvedimento restrittivo.

Il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento che rigetta o accoglie la richiesta di riparazione è, d’altra parte, limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico attraverso cui il giudice di merito è pervenuto alla decisione;

mentre resta di esclusiva pertinenza di quest’ultimo la valutazione dell’esistenza e dell’incidenza della colpa o dell’esistenza del dolo. Anche in ragione di ciò, l’ordinanza in esame non merita di essere censurata, essendo la decisione impugnata del tutto coerente rispetto alle circostanze emerse in sede processuale, correttamente valutate dalla corte territoriale e perfettamente in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di riparazione.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione, all’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 750,00.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente e liquida le stesse in Euro 750.00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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