Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 29-03-2011, n. 12701 circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza del 19 ottobre 2007, il Giudice di Pace di Milano ha dichiarato D.F. colpevole del delitto di lesioni colpose commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di M.A. e P.F. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 1.000,00 Euro di multa, con sospensione della patente di guida per tre mesi, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, M.A., liquidati nella complessiva somma di Euro 10.000,00, corrispondente a quella già assegnata e corrisposta a titolo di provvisionale anticipata, L. n. 102 del 2006, ex art. 5, alla stessa parte civile.

Secondo l’accusa, condivisa dal giudice di pace, l’imputato, trovatosi alla guida dell’autovettura "Toyota Yaris tg. (OMISSIS), di proprietà di C.A.R., per violazione delle norme di comune prudenza e dell’art. 186, art. 143, comma 12 e art. 141, comma 8 (per essersi posto alla guida dell’auto in stato di ebbrezza alcolica, per avere percorso contro mano la corsia riservata ai mezzi pubblici e per non avere moderato la velocità al momento di impegnare una intersezione stradale), ha provocato un incidente stradale, che ha coinvolto l’autovettura a bordo della quale si trovavano il M. (che ne era alla guida) ed il P., a causa del quale questi ultimi hanno riportato lesioni varie.

Impugnata detta sentenza dall’imputato, dal responsabile civile C.A.R. e dalla parte civile M.A., il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con sentenza dell’8 maggio 2009, ha respinto gli appelli dell’imputato e del responsabile civile e, in accoglimento di quello proposto dalla parte civile, ha condannato lo stesso imputato, in solido con i responsabili civili, al risarcimento degli ulteriori danni a quella cagionati, da liquidarsi in separato giudizio, confermando la somma di Euro 10.000,00 già corrisposta a titolo di provvisionale e rideterminando le spese di costituzione e difesa anticipate dalla stessa parte civile nel giudizio di primo grado.

Avverso tale sentenza propongono ricorso, attraverso il comune difensore, l’imputato e la parte civile C.A.R. che, separatamente ma negli stessi termini, deducono:

1) Inammissibilità della costituzione di parte civile per violazione dell’art. 78 c.p.p. e nullità dell’ordinanza dibattimentale del 9.11.06 emessa dal giudice di pace. Sostiene il ricorrente che la costituzione di parte civile sarebbe avvenuta irritualmente, in particolare, tale costituzione non potrebbe ritenersi avvenuta fuori udienza poichè l’atto relativo non sarebbe stato depositato nella cancelleria del giudice di primo grado prima della notifica dello stesso alle altre parti, nè potrebbe ritenersi perfezionata in udienza sia perchè non vi è traccia nel verbale di udienza del 9.11.06 della produzione, da parte del difensore delle persone offese, di un atto di costituzione di parte civile, sia perchè detto difensore ha prodotto nota difensiva e varia documentazione solo dopo che era stato dichiarato aperto il dibattimento, e dunque, in ogni caso, fuori dal termine previsto dall’art. 79 c.p.p.. Tali fasi processuali, peraltro, si sarebbero svolte in maniera confusa e sarebbero state gestite in maniera contraddittoria dal giudice di pace e dallo stesso giudice di secondo grado;

2) Nullità delle ordinanze dibattimentali del 22.11.06 e del 1.3.07 con le quali il giudice di pace ha, rispettivamente: a) accolto l’istanza del M. di assegnazione di provvisionale anticipata, cioè in corso di giudizio, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 24, come modificato dalla L. n. 102 del 2006, art. 5, b) respinto le questioni di legittimità costituzionale proposte dal responsabile civile e dall’imputato del richiamato art. 5 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.;

3) Questione di legittimità costituzionale della L. n. 102 del 2006, art. 5, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui detta norma autorizza il giudice penale, ai fini della decisione sulla predetta istanza, a valutare, previamente alla decisione sulla responsabilità, la sussistenza di gravi elementi di responsabilità, ledendo, così, sia il diritto dell’imputato ad un equo processo, sia il principio di terzietà del giudice, poichè questi è chiamato a decidere dopo avere già espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione; vi sarebbe anche la violazione del principio di uguaglianza, in relazione alla disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra chi è imputato di un illecito commesso con violazione della disciplina della circolazione stradale e chi commette l’illecito essendo imputato di altre violazioni di legge;

4) Erronea condanna al risarcimento dei danni, intervenuta in favore di una parte civile mai ritualmente costituitasi.

L’imputato, inoltre, censura la sentenza impugnata anche con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo, a suo parere, il giudice del merito omesso di indicare i criteri utilizzati per determinare la pena inflitta.

Con memoria depositata in cancelleria, la parte civile M. A. chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi.

-2- I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

1) Quanto al primo motivo, con il quale si sostiene l’inammissibilità delle costituzioni di parte civile ( M. e P.) per violazione dell’art. 78 c.p.p. e la nullità dell’ordinanza del Giudice di pace di Milano del 9.11.06 che tali costituzioni ha ammesso, ritiene la Corte di dovere del tutto condividere le vantazioni espresse sul punto dal giudice del gravame, quanto: a) alla irrilevanza di ogni questione relativa alla costituzione di parte civile di P.F. in ragione della sopravvenuta revoca tacita della stessa, conseguente alla mancata presentazione delle conclusioni nel corso della discussione finale, al termine del dibattimento di primo grado; b) alla rituale formalizzazione, all’udienza dibattimentale del 9.11.06, della costituzione di parte civile di M.A.; costui, invero, risulta regolarmente costituito a mezzo del procuratore speciale e difensore di fiducia, avv. Fausto Maniaci, che ha ritualmente depositato in dibattimento il relativo atto (datato 22.9.06 e già notificato agli imputati ed al PM), unitamente agli atti relativi alla citazione del responsabile civile, pure notificata. Deposito avvenuto tempestivamente, secondo quanto è possibile trarre dall’esame del verbale dibattimentale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Di qui l’inesistenza delle dedotte violazioni di legge ex artt. 78 e 79 c.p.p..

2) Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso con i quali si sostiene la nullità delle ordinanze rese dal giudice di pace il 22.11.06 ed il 1.3.07, la prima delle quali relativa all’assegnazione alla parte civile M.A. di una provvisionale anticipata, L. n. 990 del 1969, ex art. 24, come modificato dalla L. n. 102 del 2006, art. 5, la seconda, ad una questione di legittimità costituzionale di tale ultima disposizione di legge per asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui essa autorizza il giudice a valutare, nel corso del procedimento e prima della decisione di merito, la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico dell’imputato;

autorizzazione che, secondo i ricorrenti, lederebbe il diritto dello stesso ad un equo processo, nonchè il principio della terzietà del giudice, poichè tale giudizio interlocutorio costituirebbe pregiudizio ai sensi dell’art. 37 c.p.p., lett. B).

In realtà, a tale proposito deve rilevarsi, anzitutto, che la decisione, presa dal giudice ai sensi della citata normativa, presuppone solo la verifica dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, ai soli fini dell’emissione di un provvedimento provvisorio di natura risarcitoria (la norma richiamata fa riferimento ad un "sommario accertamento" dal quale risultino "gravi elementi di responsabilità"), ed ancora, che a tale provvedimento possono essere applicati i principi affermati da questa Corte con riguardo alle misure cautelari reali adottate dal giudice nel corso delle indagini preliminari, laddove si è ripetutamente sostenuto che allo stesso giudice non è inibito di partecipare al successivo dibattimento. Nessun dubbio, peraltro, sulla legittimità della decisione impugnata, attesa la già rilevata rituale e tempestiva costituzione in giudizio della parte civile.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dall’imputato nei vari gradi del processo e davanti a questa Corte, se ne deve ribadire la manifesta infondatezza, attesa l’assenza di contrasto tra la L. n. 102 del 2006, art. 5 e la normativa costituzionale richiamata, dovendosi ritenere: a) del tutto legittima e ragionevole la scelta del legislatore di rendere più celere ed efficace la tutela di interessi economici di soggetti rimasti danneggiati da condotte illecite connesse alla circolazione stradale, anche al fine di contenere la diffusione di comportamenti che arrecano grave danno ed allarme sociale; b) non sussistente la ipotizzata violazione del diritto dell’imputato ad un equo processo nè del principio di terzietà del giudice, perchè non sussiste, come già rilevato, incompatibilità per il giudice che decida il merito della causa dopo avere adottato provvedimenti interlocutori e provvisori in materia risarcitoria a seguito di un sommario esame degli atti.

Le questioni sollevate si presentato, in ogni caso, irrilevanti nel caso di specie, ove si consideri che, l’eventuale partecipazione al giudizio di un giudice incompatibile, non incide sulla capacità del giudice e non determina perciò nullità assoluta, ma costituisce motivo di ricusazione ex art. 37 c.p.p., ed è perciò utilmente rilevabile entro i termini tassativi previsti dall’art. 38 c.p.p..

3) Manifestamente infondati sono anche i motivi proposti: a) in punto di trattamento sanzionatorio, in relazione al quale la sentenza impugnata ha rinviato alla decisione del giudice di primo grado che ha correttamente quantificato la pena, peraltro solo pecuniaria, inflitta tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all’art. 133 c.p., delle modalità del fatto e dell’esclusiva responsabilità dell’imputato; motivazione sufficiente rispetto allo scopo di non contenere la pena pecuniaria nel minimo; b) in punto di statuizioni civili, in vista della infondatezza delle pregresse e già esaminate censure che ne sono il logico presupposto.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 300,00 ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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