T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 292 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 25.2.2009, tempestivamente depositato, il sig. S.S., cittadino indiano, impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Latina gli ha respinto l’istanza di rilascio – sulla base di nulla osta al lavoro subordinato – del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dal medesimo inoltrata, sul rilievo che: "lo straniero, risulta destinatario del decreto di espulsione e contestuale ordine a lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni".

A sostegno della introdotta impugnativa l’interessato ha dedotto vizi di eccesso di potere e violazione di legge, non potendosi giustificare l’impugnato diniego sul mero presupposto di un precedente ordine di espulsione.

Con ordinanza n. 152 emessa nella camera di consiglio del 9.4.2009 la sezione accoglieva la proposta domanda cautelare.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.

Alla udienza del 24.2.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato il Questore della provincia di Latina ha negato al ricorrente, cittadino indiano, il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto dai rilievi dattiloscopici cui è stato sottoposto, successivamente al rilascio del nulla osta, è risultato che egli è stato destinatario di alcuni decreti di espulsione con ordine di lasciare entro 5 giorni il territorio nazionale e tale circostanza è stata ritenuta ostativa al rilascio del permesso in applicazione dell’articolo 5 del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.

Il ricorso è infondato.

Osserva, al riguardo, il Collegio che alla stregua dei commi 13 e 14 del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 lo straniero destinatario di espulsione prefettizia non può per il periodo di 10 anni fare rientro in Italia se non previo ottenimento di una speciale autorizzazione da parte del Ministro dell’Interno, cosicché, in difetto di tale autorizzazione, non può essergli rilasciato il permesso di soggiorno.

Più in particolare, in difetto della revoca di un precedente decreto di espulsione ancora efficace, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, poichè l’art. 4, comma 6, e l’art. 5, comma 5, del d.lg. n. 286 citato vanno coordinati con l’art. 13, comma 13, stesso t.u., e con l’art. 19 del D.P.R. n. 394 del 1999; se infatti lo straniero espulso non può rientrare in Italia per un determinato periodo di tempo se non previa speciale autorizzazione del Ministro è chiaro che non può il Questore rilasciare il titolo sulla base di valutazioni inerenti alla personalità o all’inserimento sociale del interessato (T.A.R. Lazio, Latina, 16 dicembre 2009, n. 1301, T.A.R. Campania, Napoli, 20 maggio 2009, n. 2750, T.A.R. Veneto, sez. III, 17 dicembre 2008, n. 3859).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese di lite sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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