T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 290

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 10.7.2002, tempestivamente depositato, l’istante ha impugnato l’atto 6.5.2002, n. 15156/P con cui il Dirigente del Comune di Fondi gli ha comunicato l’integrazione degli oneri concessori ai fini del rilascio della concessione edilizia a sanatoria.

Allega di aver presentato in data 8.5.1995, ai sensi e per gli effetti della L. 28.2.1985, n. 47 domanda di condono edilizio per alcune tipologie di abuso, meglio indicate nella documentazione versata in atti; che a titolo di oblazione sarebbe stata versata la relativa somma come comprovato dallo stesso atto impugnato;

Soggiunge la parte ricorrente che, a distanza di oltre quattro anni dalla presentazione della vista domanda di sanatoria, avrebbe ricevuto, con l’atto in questa sede impugnato, comunicazione da parte del Comune mediante la quale veniva richiesto il versamento a titolo di conguaglio di Euro. 2.525,16.

A sostegno del presente ricorso l’ interessata svolge i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 35 della L. 28.2.1985, n. 47, poiché essendo decorso il termine di trentasei mesi dalla presentazione della domanda di condono il diritto al conguaglio si sarebbe prescritto; 2) difetto di motivazione.

Il Comune di Fondi non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 24.2.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto la parte ricorrente lamenta l’illegittimità della nuova comunicazione in questa sede impugnata con specifico riferimento all’intervenuta prescrizione, essendo allegatamente decorso un periodo di tempo superiore a 36 mesi dalla data di presentazione della domanda di sanatoria..

Il ricorso è fondato.

Osserva al riguardo il Collegio, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. St., sez. V, 28.4.1999, n. 495; Cons. St., sez. IV, 31.12.1997, n. 1246; Cons. St., sez. V, 11.12.1991, n. 1364) che: "è dal momento della presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria che decorre il dies a quo del termine di prescrizione relativo ai conguagli dell’oblazione dovuta; ed, invero, ove si ritenesse che la prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione decorresse soltanto dall’integrale pagamento della medesima come determinata dall’Amministrazione, l’art. 35 comma 18, l. n. 47 del 1985 sarebbe privo di senso; deve, invece, ritenersi che il decorso di trentasei mesi dalla domanda, ai sensi dell’art. 35 comma 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modificazioni, è circostanza sufficiente per consentire, in linea di principio, all’interessato di opporre la prescrizione a tardive richieste di conguaglio".

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto – essendo stata presentata la domanda di sanatoria in data 31.3.1995; laddove il provvedimento impugnato è del 6.5.2002 – e, per l’effetto, annullato l’atto con cui il Comune di Fondi ha richiesto definitivamente le somme dovute a titolo di conguaglio su oblazione relativa ad abusi edilizi per i quali la ricorrente aveva richiesto la sanatoria.

Appare, peraltro, equa la compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *