Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-03-2011) 30-03-2011, n. 13135 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. B.D.R. e P.A. ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata nei loro confronti in primo grado per i reati di calunnia ( B.) e di falsa testimonianza ( P.).

La difesa del B. denuncia vizio motivazione in punto di affermazione della responsabilità del predetto. Eccepisce poi la nullità della sentenza, per non avere la Corte di Appello tenuto conto della astensione dall’udienza per adesione alla agitazione indetta dall’organismo unitario dell’Avvocatura e dell’Unione delle Camere Penali, astensione regolarmente comunicata.

Il difensore di P. deduce in primo luogo la nullità della notifica relativa al giudizio di appello, rappresentando di non avere mai, nel corso del procedimento eletto domicilio, sicchè la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso la sua residenza e, in caso do esito negativo, ai sensi dell’art. 157 c.p.p. In secondo luogo lamenta violazione di legge, per avere la Corte di Appello alla udienza del 13-11-06 proceduto alla trattazione del procedimento, nonostante la adesione del difensore di esso P. alla astensione dalle udienze proclamata dal 13 al 18-11-06. 2.-. La nullità della sentenza per violazione dell’art. 178 c.p.p., dedotta da entrambi i ricorrenti, non sussiste, in quanto l’istituto dell’impedimento a comparire del difensore (derivante dall’astensione collettiva degli avvocati) previsto dall’art. 420 ter c.p.p., in relazione all’udienza preliminare, è applicabile nel giudizio abbreviato di primo grado, giusta il disposto dell’art. 441 c.p.p., e non anche nel giudizio camerale di appello (Sez. 5, Sentenza n. 36623 del 16/07/2010 Rv. 248435, Borra; Sez. 6, Sentenza n. 40542 del 23/09/2004 Rv 230260 Di Gregono; Sez. U, Sentenza n. 31461 del 27/06/2006, Rv. 234146, Passamani).

Palesemente infondato in base alle risultanze degli atti (oltre che generico) è altresì il motivo di ricorso incentrato nel vizio di notifica in riferimento al P..

Infine il motivo di ricorso del B. relativo alla affermazione della sua responsabilità deve essere anch’esso dichiarato inammissibile, in quanto basato su doglianze generiche e comunque non consentite in sede di giudizio di legittimità.

Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

3. -. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi dell’inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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