T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-03-2011, n. 2666

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 0220163 del 22.11.2010 del Prefetto di Roma, notificato al ricorrente in data 6.12.2010, con il quale è stato decretato il divieto nei confronti del signor P.R. di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonchè il ritiro di tutte le armi e del relativo munizionamento con ingiunzione al medesimo di cederle a persona non convivente, munita dei titoli previsti dalla legge;

avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Ritenuto che il ricorso è da ritenere inammissibile in quanto:

il ricorrente ha impugnato il provvedimento di una Amministrazione centrale in quanto la Prefettura di Roma costituisce una articolazione del Ministero dell’Interno;

ai sensi dell’art. 41 c.p.a., (Notificazione del ricorso e suoi destinatari) "1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’ articolo 49. 3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.";

pertanto, avuto riguardo alle disposizioni contenute nel RD n. 1611/1933, la parte ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

invece, il ricorso è stato erroneamente notificato alla Prefettura di Roma presso gli uffici di via Quattro Novembre n. 119° in Roma e, quindi, la notificazione è da considerare nulla.

Considerato, peraltro, che il ricorso si presenta anche infondato perché:

il divieto di detenere armi è legato alla contestazione all’interessato delle violazioni di cui all’art. 73 DPR n. 309/1990 (per essere stata rinvenuta sostanza stupefacente presso la propria abitazione), all’art. 10 l.n. 110/1975 (possesso di un proiettile cal. 20 mm di armi da guerra) e all’art. 582 c.p.;

i fatti oggetto dei procedimenti indicati risultano essere stati correttamente e autonomamente valutati dall’Amministrazione, unitamente alla condanna alla pena di mesi uno di reclusione (sostituita con la multa di 1.200,00 euro) subita dall’interessato con sentenza della Corte Militare d’Appello del 21.4.2010 per il reato di ritenzione aggravata di oggetti militari.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite in considerazione della particolarità della vicenda e delle questioni trattate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara inammissibile;

– compensa le spese di lite;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa,

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *