Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 13829 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui non ha resistito l’intimato, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli il 13.1.09, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato ex Lege n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 8.333, per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania. Al riguardo il Collegio osserva: il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata, avendo accertato una eccessiva durata del processo di dieci anni e cinque mesi.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art 6 della Conv di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente si duole della liquidazione dell’indennizzo sul solo periodo di eccedenza di durata (e non dunque di questa nella sua interezza), doglianza infondata alla luce del chiaro disposto della L. n. 1 del 1989, art. 2.

Con il quarto ed il quinto motivo si censura la liquidazione delle spese per l’asserito immotivato ridimensionamento della nota spese, censure che risultano inammissibili stante la mancata allegazione di copia della nota che si assume depositata e l’omessa indicazione della data in cui sarebbe avvenuto il deposito.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *