Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 30-03-2011, n. 13113 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

NGELO Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 14 aprile 2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, applicava a I. M., la pena concordata con il Pm, nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione e 30000 Euro di multa, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perchè, unitamente ad altro imputato, deteneva illecitamente per scopo di commercio, offriva in vendita e consegnava ad ufficiali di polizia giudiziari, operanti sotto copertura, sostanza stupefacente (principi attivi pari a:

17,882 gr di eroina, 137,846 gr di cocaina e 84,158 gr monoacetilmorfina), con l’aggravante di aver commesso il fatto mentre si trovava illegalmente nel territorio dello Stato, aggravante riconosciuta equivalente alle concesse attenuanti generiche, fatto accertato in (OMISSIS).

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, perchè la sentenza impugnata presenterebbe un evidente vuoto motivazionale nella parte in cui dovrebbe verificare, ex art. 129 c.p.p., la eventuale sussistenza di circostanze che possano comportare la immediata declaratoria di proscioglimento dell’imputato.
Motivi della decisione

Osserva la Corte che seppure il ricorrente non ha indicato specificamente le risultanze delle indagini preliminari dalle quali emergerebbe l’assoluta inidoneità degli elementi di accusa a suo carico e la sussistenza, invece, di elementi dimostrativi dell’estraneità dell’imputato ai fatti contestati, limitandosi ad una doglianza generica relativa alla mancanza di motivazione sulla assenza di elementi per giungere al proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata contiene un accordo sulla pena che, ai fini del computo, tiene conto della circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis (l’aggravante per la cd. condizione di clandestinità dell’imputato), disposizione che è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2010. Tale circostanza era stata valutata, all’esito del criterio del bilanciamento, equivalente alle circostanze attenuanti generiche riconosciute all’imputato, con effetti in relazione al computo del trattamento sanzionatorio in concreto, frutto del patteggiamento e recepito dal giudice nella sentenza impugnata (Cfr. Sez. 6, n. 40836 del 18/11/2010, Nasri, Rv. 248533).

Pertanto poichè in conseguenza di tale declaratoria non è possibile mantenere in vita la decisione fondata sull’accordo delle parti, accordo che potrà essere eventualmente diversamente riformulato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Padova per un nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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