T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 25-03-2011, n. 2688

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

bale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Il Comune di Roma – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli strumenti urbanistici – U.O. Permessi di Costruire, ha ritenuto che le opere e gli impianti eseguiti dalla ricorrente A.I. S.r.l.in occasione del "grande evento" costituito dai campionati mondiali di nuoto "Roma 2009" dovessero essere considerati "realizzati in assenza del titolo autorizzativo" ed ha invitato la stessa a formalizzare "una apposita domanda corredata da tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria tecnico – amministrativa", specificando che tale domanda avrebbe dovuto "essere effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della Legge Regionale n. 15/08 (ex art. 36 del DPR 380/01)";

– Con separato ricorso RG 2979/2010, attualmente pendente dinanzi questo TAR, la società interessata ha impugnato il provvedimento sopraindicato, deducendone una asserita illegittimità sotto plurimi profili;

– La stessa società, pur espressamente facendo salvo il predetto ricorso, ha comunque presentato al Comune di Roma in data 31.5.2010, in via cautelativa, la richiesta domanda di permesso di costruire in sanatoria, integrata in data 1.7.2010 con una perizia giurata di stima del valore di mercato dell’immobile determinato dagli interventi realizzati;

– In data 13.7.2010, prima della scadenza del termine per pronunciarsi sulla nuova richiesta, il Comune di Roma ha inviato alla società richiedente Ricorrente una richiesta di integrazione documentale, ritenendo che la stessa non era stata presentata correttamente;

– All’ esito del completamento della documentazione ritenuta necessaria dal Comune di Roma per esprimersi, inviata dall’ A. in data 22.7.2010, si è maturato inutilmente il termine di 60 giorni entro cui il provvedimento doveva essere adottato;

Avverso il silenzio A. ha proposto dinanzi a questo Tribunale anche il ricorso in epigrafe, oggetto dell’odierno esame;

– In data 15 dicembre 2010, nelle more della decisione di entrambi i ricorsi sopra richiamati, il Comune di Roma -Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica -Direzione Attuazione

degli strumenti urbanistici -U.O. Permessi di Costruire, ha adottato il provvedimento prot. n. 74524 con il quale, in riferimento all’istanza di rilascio del Permesso in Sanatoria cautelativamente avanzata dalla Ricorrente:

ha comunicato il positivo esito della verifica di compatibilità urbanistica dei lavori di ampliamento dell’impianto realizzato da A. "con lo strumento urbanistico di riferimento";

ha comunicato "l’incremento del valore di mercato dell’impianto sportivo, relativamente agli interventi realizzati" fissandolo in Euro 1.065.000,00;

ha fissato in 60 giorni il termine per il pagamento di tale somma, subordinando il rilascio del Permesso in Sanatoria al pagamento;

ha disposto che in caso di mancato pagamento della somma intimata nel termine assegnato "le opere abusivamente realizzate saranno assoggettate alla normativa repressiva prevista in materia";

– La ricorrente ha altresì impugnato il nuovo provvedimento dell’Amministrazione Comunale, con motivi aggiunti che peraltro non possono trovare ingresso nella presente camera di consiglio e nella presente fase processuale;

– Il ricorso in epigrafe può essere quindi solo parzialmente definito, limitatamente alla sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnativa del silenzio precedentemente serbato dall’Amministrazione, e sussistono motivate ragioni per disporre la compensazione delle relative spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse in relazione all’impugnativa del silenzio dell’Amministrazione.

Compensa fra le parti le spese della presente fase processuale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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