T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 473 Demolizione di costruzioni abusive Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto impugnato il Sindaco di Pisogne ha ingiunto la demolizione di una piccola tettoia parapioggia soprastante una scala esterna che conduce al piano interrato di proprietà del ricorrente.

Sostiene quest’ultimo che dal 1988 abita nell’appartamento di Via Rimembranze n. 2/4 (poi acquistato in proprietà nel 1994) e che la tettoia era all’epoca già installata, mentre la precedente titolare aveva segnalato l’esistenza del manufatto sin dall’anno 1966 (dichiarazione doc. 4).

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione il ricorrente impugna l’atto in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 della L. 241/90, dell’art. 4 della L. 47/85 e dell’art. 24 della Costituzione, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;

b) Erronea applicazione della L. 47/85 e violazione della L. 431/85, poiché la tettoia è una pertinenza irrilevante ai fini urbanistici ed il vincolo paesaggistico non ha efficacia retroattiva;

c) Violazione degli artt. 7 e 10 della L. 47/85 in quanto il manufatto è stato realizzato da oltre trent’anni e comunque si pone in rapporto di accessorietà rispetto all’immobile preesistente.

L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio. E’ intervenuto "ad opponendum" il sig. P.I., eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per omessa notifica a lui medesimo in quanto controinteressato e deducendo nel merito:

– di essere comproprietario paritario con il Sig. G. della corte circostante l’edificio di Viale Rimembranze (è titolare del diritto di proprietà sul piano primo, sul secondo e sul sottotetto mentre al ricorrente appartengono il piano terra e il seminterrato);

– di avere ricevuto la notifica dell’ordine di demolizione, malgrado il manufatto sia stato interamente realizzato da terzi senza il proprio consenso e nonostante l’abuso edilizio sia stato da lui stesso segnalato.

Con memoria il ricorrente eccepisce la nullità e la carenza di legittimazione all’intervento.

Alla pubblica udienza del 16/3/2011 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con il quale il Sindaco di Pisogne ha ordinato la demolizione di una tettoia abusiva.

1. E’ anzitutto infondata l’eccezione di nullità dell’intervento per omessa sottoscrizione del Sig. Pieretti in calce all’atto, che sarebbe stata indispensabile in quanto il difensore non era munito di procura speciale.

L’art. 40 lett. d) del D. Lgs. 104/2010 stabilisce oggi che il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente che sta in giudizio personalmente oppure dal difensore, con indicazione in tal caso della procura speciale.

L’art. 35 del T.U. 26/6/1924 n. 1054 – implicitamente richiamato dall’art. 19 della L. 1034/11971 per tempo vigente – precisa che se la parte non ha sottoscritto il ricorso, il difensore che firma in suo nome deve essere munito di procura speciale. In base alla predetta regola, quindi, il ricorso introduttivo di un giudizio amministrativo (e per analogia anche l’intervento) poteva essere proposto o mediante duplice sottoscrizione della parte e del procuratore legale, oppure mediante sottoscrizione del gravame da parte del solo difensore purché munito di procura ad litem (in calce o a margine del ricorso stesso); all’opposto va considerato inammissibile il gravame sottoscritto dal solo avvocato, al quale la rappresentanza tecnica sia stata conferita con mandato generale ad lites e non con mandato speciale (cfr. per tutte T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I – 14/7/2008 n. 1047).

Nel caso di specie, risulta per tabulas che il Sig. Ivo Pieretti ha conferito al suo patrocinante una procura speciale ad litem – riferita ad ogni fase e grado della "presente procedura" – regolarmente apposta a margine dell’atto di intervento, comprensiva di ogni facoltà di legge (e dunque anche della potestà di sottoscrivere l’atto): l’eccezione va pertanto disattesa.

2. Parimenti infondata è l’eccezione di carenza di legittimazione all’intervento per difetto di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione del provvedimento. Nel processo amministrativo, ai fini della legittimazione all’intervento volontario di soggetti diversi dalle parti originarie – di cui all’art. 22 comma 2 della L. 1034/71 per tempo vigente – è sufficiente un qualsiasi interesse, anche di puro fatto o morale, anche perché l’interventore, non essendo titolare di un interesse diretto nella controversia, non può assumere una posizione autonoma ma solo aderire alla posizione di una delle due parti principali (Consiglio di Stato, sez. VI – 18/6/2009 n. 4958). Il Sig. Pieretti nella fattispecie ha dato conto della propria aspirazione (in qualità di confinante) all’eliminazione del manufatto abusivo, e detto elemento è sufficiente a radicare la legittimazione ad intervenire in giudizio.

3. Nel merito il gravame è infondato e ciò esime il Collegio dall’esame dell’eccezione formulata dall’interveniente ad opponendum.

Con le censure di cui alle lett. b) e c) dell’esposizione in fatto parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione della L. 47/85 e la violazione della L. 431/85, poiché la tettoia è una pertinenza irrilevante ai fini urbanistici ed il vincolo paesaggistico non ha efficacia retroattiva; si duole inoltre dell’inosservanza degli artt. 7 e 10 della L. 47/85 in quanto il manufatto è stato realizzato da oltre trent’anni e comunque si pone in rapporto di accessorietà rispetto all’immobile preesistente.

Le doglianze sono prive di pregio, avuto riguardo alla portata del vincolo ambientale.

4. L’attività di repressione degli abusi edilizi o comunque lesivi dell’interesse ambientale è dovuta e non discrezionale e il decorso del tempo non rileva, in quanto la trasgressione integra un illecito che si rinnova in ogni istante a causa della mancata demolizione dell’opera realizzata contra legem (T.A.R. Toscana, sez. III – 23/1/2008 n. 37). L’abuso ha quindi natura di illecito amministrativo permanente e si pone in perdurante contrasto con le leggi amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi, per cui la disciplina sanzionatoria non può che essere quella vigente al tempo della sua applicazione e non all’atto della commissione della violazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 24/3/1998 n. 345; T.A.R. Veneto, sez. II – 21/12/2001 n. 3052): la natura continuativa della trasgressione è collegata all’omissione della spontanea demolizione, da effettuare per adeguare lo stato di fatto a quello di diritto, per cui non si punisce una condotta commissiva ma si statuisce l’eliminazione di manufatti ancora esistenti malgrado sussista l’obbligo di demolirli.

D’altronde la pretesa sanzionatoria nasce con la contestazione dell’abuso (e non con la sua materiale realizzazione) ed è in quel momento che l’illecito va qualificato come tale alla luce delle norme vigenti, così come devono essere riferite al tempo dell’intervento repressivo le valutazioni che l’amministrazione è tenuta ad effettuare in funzione della scelta del tipo di sanzione.

4.1 Nella fattispecie siamo incontestabilmente di fronte ad un abuso lesivo dell’ambiente perpetuato nel tempo, rispetto al quale è sopravvenuta una normativa più sfavorevole a tutela di un valore costituzionalmente pregnante e di spessore, più rilevante rispetto all’interesse all’ordinato assetto urbanistico del territorio (T.A.R. Brescia, sez. I – 4/5/2009 n. 891).

4.2 Il profilo ostativo della lesione dell’interesse paesaggistico risulta autonomamente capace di sostenere l’atto gravato. La Sezione ha già statuito (cfr. sentenze 1/12/2009 n. 2391; 19/11/2010 n. 4662) che, qualora un provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di motivazioni, si applica il principio di resistenza, per cui la validità anche soltanto di una delle argomentazioni poste a base del provvedimento medesimo è sufficiente di per sé a supportarne il contenuto (si veda anche T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 22/9/2009 n. 4700).

5. Infondata è anche la censura afferente alla violazione delle garanzie partecipative: non è infatti necessaria la comunicazione di avvio del procedimento né gli ulteriori momenti di coinvolgimento procedimentale degli interessati per l’ordine di demolizione di opere abusive, in quanto si tratta di provvedimento alla cui adozione l’amministrazione comunale è vincolata per legge, a maggior ragione in presenza di un vincolo ambientale.

L’entrata in vigore del vincolo "ex post" giustifica comunque la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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