T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 812

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che con ricorso iscritto al n. 1799/2008, l’odierna ricorrente ha impugnato davanti a questo Tribunale i provvedimenti con i quali le autorità aeroportuali di Milano Linate hanno disciplinato i servizi di handling di Aviazione Generale, attribuendo ad A. la possibilità di operare nella duplice veste di sub gestore aeroportuale e di gestore dei servizi a terra in competizione con gli altri operatori del settore;

che il giudizio è stato definito con sentenza n. 3538 del 23 aprile 2009, con la quale è stato accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità del punto 2.3 della convenzione S.A. stipulata il 25 maggio 2008;

che con la medesima sentenza è stata respinta la domanda risarcitoria sul rilievo che "la presenza di numerose sentenze di rigetto dei ricorsi precedentemente presentati, la sinteticità delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 18/99, la loro innovatività rispetto al consolidato quadro di riferimento, e la complessità delle ponderazioni da effettuarsi, tra principi di libera concorrenza e assetti gestionali e proprietari in seno all’aeroporto di Linate, siano circostanza da escludere la colpa di Sea, configurandosi, pur in presenza delle illegittimità riscontrate, un errore scusabile";

che successivamente alla definizione del giudizio di primo grado:

– con nota n. 58850 del 4 settembre 2009, ENAC ha disposto che S. disciplinasse provvisoriamente i servizi aeroportuali oggetto di contenzioso in attesa di una pronuncia definitiva in appello;

– S., con nota n. 30197 del 9 ottobre 2009, ha comunicato le iniziative intraprese ad ENAC, che ne ha preso atto con nota n. 78979 del 10 novembre 2009;

che con il presente ricorso, notificato il 21 novembre 2009, S.S., deducendo l’inerzia delle autorità competenti che avrebbero ritenuto non incisa dalla sentenza la convenzione a suo tempo conclusa fra S. e A., ne ha chiesto l’esecuzione con conseguente ordine da parte del Tribunale che la gestione dei servizi di handling sia modificata conformemente a quanto ivi statuito;

che S.S., con ricorso iscritto al n. 507/2010, ha impugnato in sede di legittimità i citati provvedimenti attuativi della sentenza di primo grado;

che la sentenza di questo Tribunale, nel frattempo, è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato con richiesta di sospensione accordata con ordinanza n. 225 del 19 gennaio 2010;

che con decisione n. 4257 del 5 luglio 2010, il Consiglio di Stato ha successivamente confermato l’appellata sentenza;

che, con motivi aggiunti proposti nel presente giudizio (notificati in data 15 gennaio 2011), la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo il risarcimento dei danni provocati dalla mancata esecuzione della sentenza di primo grado;

Considerato, sulla base di quanto affermato tanto in primo grado quanto in appello:

che, conformemente a quanto già affermato in sede di pregresso contenzioso riferito alla gestione dei servizi nel Piazzale Ovest di Linate (Sez. VI, n. 4349 e n. 4350 del 2008), il TAR con sentenza 3538/2009 e il Consiglio di Stato con decisione n. 4257/2010, hanno riconosciuto la legittimità del rapporto di subconcessione tra S. ed A., nonché dell’affidamento ad A. di taluni servizi con il solo limite che ciò non costituisca un limite alla liberalizzazione dei servizi a terra;

che è stata riconosciuta la sola illegittimità della centralizzazione, ex punto 2.3 della convenzione del 26.5.2008, dei servizi di assistenza carburante e olio, guida dell’aereo all’arrivo e alla partenza, assistenza al parcheggio e spostamento alla partenza e all’arrivo (tra i quali si deve ritenere compreso il servizio follow me, in quanto ulteriore attività di movimentazione sul piazzale;

che la sentenza di cui è stata richiesta l’esecuzione nulla ha statuito circa le ulteriori attribuzioni disposte in favore di A. dal citato punto 2.3, ovvero, lo smistamento bagagli dell’aerostazione A., i sistemi informatici centralizzati presenti nell’aerostazione A. e il relativo servizio di informazione al pubblico, l’impianto di erogazione carburanti, il servizio terminal, comprensivo dei servizi di guardiania, sorveglianza e, infine, l’assegnazione delle aree di sosta e l’attività di coordinamento di piazzale;

che a seguito della pubblicazione della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 5 luglio 2010:

– con atto n. 85807 del 27 luglio 2010, il Direttore generale dell’ENAC, preso atto della necessità di "conformare alla decisione del Consiglio di Stato la disciplina dell’attività dei servizi di assistenza a terra", ha invitato S. a "promuovere le conseguenti eventuali modifiche e/o integrazioni alla regolamentazione vigente, sottoponendole alla valutazione e validazione della Direzione Operazioni Milano";

– S., con atto n. 23904 del 2 agosto 2010, ha sottoposto ad ENAC un primo articolato da recepire, previa valutazione dell’Ente destinatario, nel Regolamento di scalo;

– ENAC, con nota n. 94751 del 13 agosto 2010, rilevate alcuni aspetti critici nel documento esaminato ha formulato corrispondenti osservazioni;

– S., con nota n. 25278 del 23 agosto 2010, ha trasmesso ad ENAC una bozza delle Procedure Operative, aggiornate sulla base delle citate osservazioni, chiedendo contestualmente un incontro "nel quale affrontare eventuali ulteriori aspetti e considerazioni finalizzate all’operatività del Piazzale Ovest di Linate";

– si sono tenute due riunioni in data 17 e 23 settembre 2010 e, con nota n. 30330 del 14 ottobre 2010, S., richiamando quanto concordato in tali sedi, ha trasmesso "una relazione riguardante le verifiche tecniche di rispondenza del piazzale ovest di Linate alle vigenti normative di riferimento";

– in data 29 ottobre 2010 ha avuto luogo una ulteriore riunione all’esito della quale ENAC ha chiesto a S. di procedere a nuove verifiche e chiarimenti (successivamente trasmessi da S. con nota n. 1503 del 19 gennaio 2011);

– con nota n. 17481 del 10 febbraio 2011, ENAC, fatte salve le valutazioni della Direzione Aeroportuale di Linate, ha approvato "la procedura dal punto di vista tecnico" (imponendo alcune prescrizioni), disponendo l’entrata in vigore della medesima per "un periodo sperimentale di sei mesi al fine di verificare, anche con gli operatori, eventuali problematiche di dettaglio;

Ritenuto per quanto precede:

che non si configura alcuna inerzia in capo alla resistente che si è tempestivamente attivata per ridefinire la disciplina dei servizi in questione;

che il lasso temporale di circa 7 mesi intercorrente dalla pubblicazione della sentenza di appello e l’adozione della nuova disciplina appare obiettivamente giustificato dalla complessità della materia e dalle strette connessioni con profili attinenti alla sicurezza e funzionalità dello scalo aeroportuale;

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;

che ne consegue la reiezione della domanda risarcitoria;

che, stante la peculiarità delle questioni trattate, le spese possono essere integralmente compensate fra le parti in causa;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) respinge il ricorso.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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