T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 811

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 1992 del 10 marzo 2003 con cui la ASL di Como ha negato l’autorizzazione ad effettuare cure ad altissima specializzazione all’estero.

In data 13 gennaio 2005 la ASL, in ottemperanza all’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare da parte di questo Tribunale, ha emesso l’ordinativo di pagamento n. 111 di Euro 3.257,90 in favore del ricorrente, così determinando la cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente, tuttavia, ha formulato espressa istanza affinché l’Amministrazione sia condannata alle spese del giudizio.

Ritenuto:

che deve darsi atto della cessazione della materia del contendere;

che l’adozione del provvedimento favorevole nei confronti del ricorrente solo all’esito di pronuncia giudiziale se, da una parte, integra la sostanziale soccombenza dell’Amministrazione d’altra parte afferisce ad una questione giuridica nuova all’epoca dei fatti tale da giustificare una parziale compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione alla rifusione, in favore del ricorrente, del 50% delle spese e competenze del giudizio che, in tale misura, liquida in Euro 1.300,00 (milletrecento), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché di oneri previdenziali e fiscali come per legge; compensa le spese per il restante 50% pari a ulteriori Euro 1.300,00 (milletrecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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