T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 810

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’I.T.C.G. G. Maggiolini ha indetto una gara d’appalto per la gestione del servizio bar/tavola fredda all’interno dell’istituto scolastico, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara, alla quale hanno partecipato quattro concorrenti, è stata aggiudicata alla G.- B. S.r.l., che ha conseguito il massimo del punteggio previsto.

La seconda in graduatoria ha proposto ricorso avverso l’aggiudicazione di cui ha chiesto l’annullamento, oltre al risarcimento del danno, deducendo quattro motivi di illegittimità.

Con il primo motivo ha censurato, per violazione della lex specialis e dell’art. 97 Cost., la mancata presentazione, da parte dell’aggiudicataria, dei certificati penale ed antimafia, il che ne avrebbe dovuto comportare l’immediata esclusione dalla gara.

Con il secondo e terzo motivo ha dedotto l’anomalia dell’offerta della controinteressata, e con essa la violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici, a motivo dell’eccessivo ribasso del prezzo dei prodotti offerti, e di conseguenza l’omessa verifica di tale incongruità da parte della stazione appaltante.

Con l’ultimo motivo ha inoltre censurato, per violazione dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006 e dei principi generali, l’omessa comunicazione nei propri confronti tanto dell’aggiudicazione quanto del contratto.

Si è costituita l’Amministrazione, depositando un’articolata relazione a firma del Dirigente scolastico.

Nella camera di consiglio del 27.10.2010 è stata respinta l’istanza cautelare e, disposta istruttoria, all’udienza pubblica del 9.3.2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Osserva preliminarmente il Collegio come la procedura in esame abbia ad oggetto una concessione di servizi, cui è correlato l’uso di un bene pubblico, cui non si applica la disciplina racchiusa nel Codice dei contratti ma, a norma dell’art. 30 dello stesso D.lgs. 163/2006, i principi desumibili dal Trattato UE ed i principi generali relativi ai contratti pubblici (trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità). La gara in esame, anche a motivo della incidenza economica contenuta, si caratterizza quindi per una maggiore speditezza e semplificazione procedimentale ed è sulla base di tali premesse che debbono essere definiti i motivi dedotti dalla ricorrente.

Ciò posto, il primo motivo (incentrato sulla documentazione prodotta dalla G.- B. al momento della domanda di partecipazione) è infondato sul rilievo che il presidente del CdA ed amministratore delegato della società aggiudicataria ha, dapprima, autocertificato l’assenza di precedenti penali e la regolarità antimafia ed in seguito, prima della stipula del contratto, ha prodotto, in data 4.8.2010, il certificato camerale con il nulla osta antimafia ed il certificato penale, così dimostrando pienamente il possesso dei requisiti di moralità.

Del pari infondato è quanto dedotto, sempre con il primo motivo, a proposito del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) prodotto dall’aggiudicataria, che sarebbe anteriore di più di tre mesi rispetto alla data di presentazione dell’offerta, sul rilievo dirimente che la lex specialis richiedeva al punto 1 e) la semplice "autocertificazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente".

Con il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente, la ricorrente deduce l’anomalia dell’offerta vincitrice, a motivo dei notevoli ribassi praticati su molti dei prodotti offerti in vendita, assumendo come termine di comparazione i prezzi offerti dalla stessa ricorrente.

Reputa il Collegio che tali censure, per un verso, non siano suffragate da sufficienti elementi di riscontro, atteso che l’incongruità è affermata assumendo come unico termine di confronto l’offerta della ricorrente anziché, a titolo di esempio, i listini dei prodotti o i prezzi offerti in precedenti gare; e, per altro verso, non siano del tutto plausibili già sul piano della logica laddove si teorizzano ribassi persino del 400% (v. ricorso a p. 10 e la persuasiva replica del dirigente scolastico nella relazione del 20.10.2010 depositata dall’Avvocatura dello Stato).

Il quarto ed ultimo motivo (sulla presunta violazione dell’art. 79 del Codice dei contratti e sui vizi dell’istruttoria) è infondato, una volta richiamata la natura della procedura in oggetto e sottolineato come la comunicazione della graduatoria sia del 19.7.2010 ed il contratto sia stato stipulato il 25.9.2010, a distanza quindi di oltre due mesi e dopo l’espletamento dei controlli di rito.

In conclusione il ricorso è infondato e va respinto, anche per quanto concerne la domanda sul contratto e quella risarcitoria.

Le spese e gli onorari di lite, posti a carico della ricorrente secondo la regola generale della soccombenza, sono liquidati con il dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a rifondere all’Istituto scolastico le spese e gli onorari di lite liquidati nell’importo complessivo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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